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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court - Irlanda) - Denise McDonagh / Ryanair Ltd

(Causa C-12/11)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Nozione di "circostanze eccezionali" - Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per "circostanze eccezionali" - Eruzione vulcanica all'origine della chiusura dello spazio aereo - Eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Dublin Metropolitan District Court

Parti

Ricorrente: Denise McDonagh

Convenuta: Ryanair Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Dublin Metropolitan District Court - Interpretazione e validità degli artt. 5 e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) - Nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi del regolamento - Portata - Cancellazione del volo a causa della chiusura dello spazio aereo europeo dovuta all'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull

Dispositivo

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull costituiscono "circostanze eccezionali" ai sensi di tale regolamento, che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004.

Gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo per "circostanze eccezionali" di durata come quella di cui al procedimento principale, l'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri previsto da tali disposizioni deve essere adempiuto e ciò non inficia la validità di tali disposizioni.

Tuttavia, un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria per il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, soltanto il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso concreto, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero. Tale profilo deve essere valutato dal giudice nazionale.

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1 - GU C 80 del 12.3.2011.