Language of document : ECLI:EU:C:2012:746

Causa C‑385/11

Isabel Elbal Moreno

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
e
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona)

«Articolo 157 TFUE — Direttiva 79/7/CEE — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Direttiva 2006/54/CE — Pensione di vecchiaia contributiva — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Discriminazione indiretta fondata sul sesso»

Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 novembre 2012

1.        Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale — Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore — Condizioni di lavoro — Nozione — Condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime previdenziale legale — Esclusione

(Art. 157 TFUE; direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punto 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 4)

2.        Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7 — Accesso a una pensione di vecchiaia di tipo contributivo — Normativa nazionale che esige dai lavoratori a tempo parziale un periodo contributivo proporzionalmente maggiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno — Lavoratori a tempo parziale costituiti in maggioranza da donne — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 22, 25)

2.        L’articolo 4 della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esiga dai lavoratori a tempo parziale, costituiti in grande maggioranza da donne, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore ai fini dell’eventuale concessione di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo il cui importo è proporzionalmente ridotto in funzione del loro tempo di lavoro.

Infatti, tale normativa sfavorisce i lavoratori a tempo parziale, costituiti in maggioranza da donne secondo le statistiche, che hanno effettuato per lungo tempo un lavoro a tempo parziale ridotto, in quanto, per effetto del metodo utilizzato ai fini del calcolo del periodo contributivo richiesto ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, tale normativa esclude, in pratica, i suddetti lavoratori da qualsivoglia possibilità di ottenere una simile pensione.

Inoltre, tale normativa non è giustificata dalla necessità di garantire l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale qualora i lavoratori a tempo parziale interessati abbiano versato contributi volti, segnatamente, al finanziamento del sistema pensionistico e risulti pacifico che, nel caso in cui ricevessero una pensione, l’importo di quest’ultima risulterebbe proporzionalmente ridotto in funzione del tempo di lavoro e dei contributi versati.

(v. punti 30-34, 38 e dispositivo)