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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrajno Sodišče Pliberk (Austria) il 23 gennaio 2017 – Čepelnik d.o.o. / Michael Vavti

(Causa C-33/17)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Okrajno Sodišče Pliberk

Parti

Ricorrente: Čepelnik d.o.o.

Convenuto: Michael Vavti

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto, qualora il divieto di esecuzione dei pagamenti e il versamento della cauzione fungano esclusivamente da garanzia per un'eventuale sanzione pecuniaria, da infliggersi solo all'esito di un separato procedimento a carico di un prestatore di servizi avente sede in un altro Stato membro.

In caso di soluzione negativa alla questione di cui sopra:

a.    Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto, qualora al prestatore di servizi avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei cui confronti dovrebbe essere comminata una sanzione pecuniaria, non sia dato alcun mezzo di ricorso avverso la decisione che impone il versamento della cauzione nell'ambito del procedimento relativo alla cauzione stessa, e non sia riconosciuto alcun effetto sospensivo all'impugnazione proposta dal committente nazionale avverso tale decisione.

b.    Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto per la sola ragione che il prestatore di servizi ha la propria sede in un altro Stato membro.

c.    Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto, benché il corrispettivo dovuto al prestatore non sia ancora esigibile e benché l'importo definitivo del corrispettivo non sia ancora definito stante la sussistenza di controcrediti e di diritti di trattenuta.

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