Causa C‑573/12
Ålands vindkraft AB
contro
Energimyndigheten
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal förvaltningsrätten i Linköping)
«Rinvio pregiudiziale – Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili – Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi – Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato – Direttiva 2009/28/CE – Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° luglio 2014
1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Presupposti
(Regolamento di procedura della Corte, art. 83)
2. Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia prodotta da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28 – Regole relative ai regimi di sostegno a livello nazionale – Regime di sostegno – Nozione – Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili – Regime che sottopone i fornitori di elettricità e taluni utenti all’obbligo di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi – Inclusione – Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato – Ammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28, artt. 2, comma 2, k), e 3, § 3]
3. Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili – Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi, pena un’ammenda amministrativa – Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato – Ammissibilità – Giustificazione – Promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità
(Art. 34 TFUE)
4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa nazionale di sostegno alla produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili – Misure di sostegno riservate alla sola produzione di elettricità verde sul territorio dello Stato membro interessato – Ambito d’applicazione territoriale che non risulta espressamente da detta normativa – Rispetto del principio di certezza del diritto – Verifica spettante al giudice nazionale
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che consentono a uno Stato membro di istituire un regime di sostegno che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili, in considerazione della sola elettricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio di detto Stato, e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali certificati, corrispondenti a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità.
Infatti, da un lato, siffatto regime di sostegno presenta le caratteristiche richieste per essere qualificato come «regime di sostegno» ai sensi degli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28. Dall’altro, il legislatore dell’Unione non ha inteso imporre agli Stati membri che hanno optato per un regime di sostegno che utilizza certificati verdi di estenderne il beneficio all’elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro.
(v. punti 48, 53, 54, dispositivo 1)
3. L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede l’assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili in considerazione della sola elettricità prodotta a partire da tali fonti sul territorio dello Stato membro interessato e che assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità all’obbligo di restituire, annualmente, all’autorità competente, un certo quantitativo di tali certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità, pena dover pagare un diritto specifico.
È pur vero che una normativa siffatta è idonea a ostacolare le importazioni di elettricità, in particolare verde, provenienti da altri Stati membri e che essa costituisce, di conseguenza, una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni, in linea di principio incompatibile con gli obblighi del diritto dell’Unione derivanti dall’articolo 34 TFUE.
Tuttavia, un obiettivo di promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità, come quello perseguito da detta normativa nazionale, è, in linea di principio, idoneo a giustificare eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Orbene, da una parte, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la limitazione territoriale fissata da detta normativa può essere considerata, di per sé, come necessaria al fine di raggiungere tale legittimo obiettivo. Infatti, sebbene sia certamente vero che l’obiettivo di tutela dell’ambiente sotteso all’aumento della produzione e del consumo di elettricità verde sembra a priori poter essere perseguito nell’ambito all’Unione indipendentemente dal fatto che tale aumento trovi la sua fonte in impianti localizzati sul territorio di tale o talaltro Stato membro, poiché, in particolare, il diritto dell’Unione non ha realizzato un’armonizzazione dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde, è, in linea di principio, consentito agli Stati membri limitare il beneficio di tali regimi alla produzione di elettricità verde localizzata sul loro territorio.
Inoltre, allo stato attuale del diritto dell’Unione, uno Stato membro può legittimamente considerare che tale limitazione territoriale non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di aumento della produzione e, indirettamente, del consumo di elettricità verde nell’Unione.
D’altra parte, tenuto conto delle sue altre caratteristiche, prese in esame unitamente alla limitazione territoriale, siffatta normativa nazionale, considerata nella sua globalità, soddisfa i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità.
(v. punti 75, 82, 92‑94, 104, 105, 119, dispositivo 2)
4. Spetta al giudice nazionale verificare, tenuto conto dell’insieme degli elementi pertinenti tra i quali può figurare, in particolare, il contesto normativo di diritto dell’Unione in cui rientra una determinata normativa nazionale di sostegno alla produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili che riserva il beneficio delle misure di sostegno alla sola produzione di elettricità verde sul territorio dello Stato membro interessato, se tale normativa, considerata sotto il profilo del suo ambito d’applicazione territoriale, soddisfi i requisiti derivanti dal principio della certezza del diritto.
(v. punto 132, dispositivo 3)