Language of document : ECLI:EU:T:2011:394

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

15 luglio 2011 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Responsabilità extracontrattuale – Rimborso delle spese ripetibili – Eccezione di ricorso parallelo – Vizi del procedimento – Diritti della difesa – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑366/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 22 giugno 2010, causa F‑78/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, O. Czúcz (relatore) e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la presente impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 22 giugno 2010, causa F‑78/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’ordinanza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso volto alla condanna della Commissione a risarcire il danno che egli avrebbe subito a seguito del negato rimborso, da parte di quest’ultima, delle spese ripetibili che egli afferma di aver sostenuto nella causa T‑18/04.

 Fatti

2        I fatti dai quali è scaturita la controversia sono esposti, ai punti 2‑7 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«2      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 gennaio 2004, il ricorrente, funzionario presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, ha proposto un ricorso, registrato con il riferimento T‑18/04, che mirava in sostanza all’annullamento della decisione con cui l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) aveva implicitamente respinto la sua domanda proposta il 25 novembre 2002 al fine di ottenere il rimborso al 100% delle spese mediche in forza dell’art. 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”).

3      Con sentenza 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, ha respinto il ricorso per il resto e ha condannato la Commissione alle spese.

4      Con nota del 22 settembre 2008, pervenuta all’amministrazione il 23 settembre successivo (in prosieguo: la “nota del 22 settembre 2008”), il ricorrente ha sottoposto all’APN una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T‑18/04, della somma di EUR 15 882,31.

5      Ritenendo che il silenzio mantenuto dall’APN in merito a tale domanda avesse dato origine a una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la “decisione impugnata”), il ricorrente, con una nuova nota datata 8 aprile 2009, qualificata come “reclamo”, ha chiesto l’annullamento di tale decisione e l’immediato versamento della somma di EUR 15 882,31, oltre a interessi di mora decorrenti dalla data in cui alla Commissione è pervenuta la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008 (in prosieguo: la “nota dell’8 aprile 2009”).

6      A riscontro della nota dell’8 aprile 2009, il direttore della direzione B “Statuto: politica, gestione e consulenza” della DG “Personale e amministrazione” ha inviato al ricorrente una nota, datata 10 agosto 2009, contenente i seguenti passaggi:

“Dopo aver esaminato attentamente la Sua nota dell’8 aprile u.s., tengo a precisar[L]e che essa non può essere qualificata come un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e che pertanto nessuna risposta sul fondo della Sua richiesta farà seguito da parte mia.

Infatti, ogni domanda in merito alle spese di giustizia dev’essere indirizzata direttamente agli agenti che hanno rappresentato la Commissione nella relativa causa. (...) L’[i]stituzione si riserva il diritto di rifiutarsi di accogliere tale domanda qualora essa appaia ingiustificata per quanto riguarda tanto il contenuto [quanto] l’ammontare delle somme richieste. In questo caso l’interessato può fare ricorso alla procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del Tribunale [di primo grado] (...).

Per tale motivo, le questioni relative al pagamento delle spese di giustizia non possono fare oggetto di un reclamo che non può di fatto sostituirsi alla eventuale specifica procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del Tribunale [di primo grado].

(...)”.

7      Secondo il ricorrente, la nota del 10 agosto 2009 gli sarebbe pervenuta solo il 18 settembre 2009».

 Procedimento e ordinanza impugnata

3        Come risulta dai punti 1, 8 e 9 dell’ordinanza impugnata, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 settembre 2009 e iscritto a ruolo con il numero F‑78/09, il ricorrente ha concluso che detto Tribunale voglia:

«–      annullare la decisione controversa;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la [Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 15 882,31 (...), maggiorati degli interessi di mora nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data [della proposizione del presente ricorso];

–        condannare la [Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 6 500,00 (...), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto (...) Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa [a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo che va dalla emissione di quest’ultima fino alla data di proposizione del presente ricorso];

–        condannare la [Commissione] a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno successivo a quello di proposizione del presente ricorso] ed il giorno [in cui sarà accolta la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008], la somma di [EUR cinque] (...), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto (...) Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

–        condannare la [Commissione] alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura inerenti [a] questo ricorso».

4        Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.

5        In primo luogo, per quanto attiene al primo e al secondo capo della domanda, dopo aver ricordato, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente aveva asserito che le lettere del 22 settembre 2008 e 8 aprile 2009 costituivano, rispettivamente, una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, e che il silenzio tenuto per quattro mesi dall’amministrazione aveva dato luogo a decisioni implicite di rigetto al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha richiamato, al punto 17 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza costante in forza della quale la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione dinanzi ad esso del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità e che, conseguentemente, la domanda di annullamento non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Ne ha concluso che, in tale contesto, non vi era luogo a statuire in modo autonomo sul primo e sul secondo capo della domanda, atteso che il ricorso aveva come unico oggetto quello di conseguire il risarcimento del danno che il ricorrente sosteneva di aver subito da parte della Commissione (punto 18 dell’ordinanza impugnata).

6        In secondo luogo, con riferimento al terzo e quinto capo della domanda, il Tribunale della funzione pubblica ha in via preliminare rammentato, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, il contenuto dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il quale ha istituito una specifica procedura di liquidazione delle spese, prima di constatare, al punto 22 di detta ordinanza, che il terzo capo della domanda era volto ad ottenere la condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 15 882,31, unitamente a interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi, a titolo di risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa del diniego opposto dall’amministrazione di far seguito alle sue domande del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009 e quindi di rifondergli le spese che avrebbe sostenuto nel contesto della causa T‑18/04. Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso nel senso che il terzo capo della domanda dovesse essere dichiarato manifestamente irricevibile, dal momento che l’esistenza di tale specifico procedimento previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura ostava alla proposizione, da parte del ricorrente, sul fondamento dell’art. 236 CE e dell’art. 91 dello Statuto, di un ricorso per risarcimento danni avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese (punti 20‑22 dell’ordinanza impugnata). Quanto al quinto capo della domanda, il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che, conseguentemente, esso andava parimenti dichiarato manifestamente irricevibile (punto 23 dell’ordinanza impugnata).

7        In terzo luogo, con riferimento al quarto capo della domanda, volto al pagamento dell’importo di EUR 6 500 a ristoro del «danno morale ed esistenziale», il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, che, secondo il ricorrente, «i danni di cui viene chiesto il risarcimento (...) risulterebbero non già dal fatto che il ricorrente sia stato obbligato a sostenere determinate spese nella causa T‑18/04, (...) bensì dal fatto che la Commissione si sia astenuta dall’accogliere la sua domanda diretta al rimborso di tali spese. In tal senso, a giudizio dell’interessato, al primo danno rappresentato dall’obbligo configuratosi a suo carico di sostenere talune spese se ne sarebbe cumulato un secondo, determinato dal fatto che la Commissione avrebbe colpevolmente omesso di rifondergli tali danni». Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato questo capo della domanda manifestamente irricevibile, giacché il ricorrente, prima della presentazione del ricorso, avrebbe dovuto anzitutto sottoporre all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda al fine di ottenere il risarcimento del «danno morale ed esistenziale» derivante dal rifiuto di accogliere le domande contenute nelle note del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009 e, successivamente, un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di detta domanda.

8        Inoltre, con riferimento al procedimento, il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 11‑13 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato quanto segue:

«11      Con nota del 2 novembre 2009 il ricorrente ha chiesto al Tribunale che la nota del 10 agosto 2009 fosse acquisita agli atti della presente causa e che ciascuna delle parti venisse autorizzata a presentare osservazioni in merito a tale decisione. Il Tribunale ha accolto la domanda diretta a che la nota del 10 agosto 2009 fosse acquisita agli atti, ma non ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito alla decisione di cui trattasi.

12      Con lettera del 24 novembre 2009 il servizio giuridico della Commissione ha informato il ricorrente del fatto che la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008, diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T‑18/04, della somma di EUR 15 882,31, non era ragionevole in termini di importo richiesto. La lettera del 24 novembre 2009 era allegata al controricorso presentato dalla Commissione il 30 novembre 2009.

13      Con nota del 15 dicembre 2009, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di autorizzare le parti a procedere a un secondo scambio di memorie nella causa, di espungere dal fascicolo della causa la lettera del 24 novembre 2009 allegata al controricorso e di sopprimere ogni riferimento al contenuto, fatto nel testo del controricorso, a tale lettera. Il Tribunale ha respinto dette richieste».

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° settembre 2010, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

10      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare che il ricorso in primo grado era ricevibile in toto;

–        dopo aver annullato l’ordinanza impugnata, in via principale, accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado e condannare la Commissione alle spese;

–        in subordine, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare il ricorrente alle spese del presente grado di giudizio.

12      Con lettera del 22 dicembre 2010, il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a presentare una replica. Con decisione 26 gennaio 2011, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha respinto tale domanda.

13      Con lettera del 5 marzo 2011 il ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, di avviare la fase orale del procedimento.

 In diritto

14      Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

15      A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente fa valere cinque motivi. Il primo attiene, in sostanza, alla violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto, al difetto di motivazione e allo snaturamento dei fatti. Il secondo riguarda un errore di diritto. Il terzo attiene all’omessa pronuncia su di una domanda. Il quarto riguarda un travisamento dei fatti, un’omessa pronuncia su di una domanda, un difetto di istruttoria, nonché una violazione dei fondamentali diritti al contraddittorio ed alla difesa. Il quinto attiene all’omessa pronuncia su di una domanda intra litem, alla negazione di tale omissione e ad un difetto di istruttoria.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto, su un difetto di motivazione e su uno snaturamento dei fatti

–       Argomenti delle parti

16      In primo luogo, il ricorrente invoca il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica non ha indicato in modo chiaro e coerente le ragioni del rigetto del terzo e del quinto capo della domanda in quanto irricevibili. In particolare, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe qualificato in nessuna parte dell’ordinanza impugnata l’oggetto del terzo e del quinto capo della domanda come identico a quello di una domanda di liquidazione delle spese.

17      In secondo luogo, il ricorrente contesta che l’oggetto del terzo e del quinto capo della domanda sia identico a quello di una domanda di liquidazione delle spese. Secondo il ricorrente, egli ha legittimamente adito il Tribunale della funzione pubblica di un ricorso mediante il quale chiedeva, a seguito della decisione implicita di rigetto del reclamo contenuta nella sua nota dell’8 aprile 2009, l’annullamento della decisione con cui è stata respinta la sua domanda, ex art. 90 dello Statuto, contenuta nella nota datata 22 settembre 2008, e il risarcimento del danno da ciò derivante. Egli ritiene pertanto di aver rispettato i requisiti di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, atteso che il diniego implicito dell’APN di accoglimento della domanda del 22 settembre 2008 costituirebbe un atto che arreca pregiudizio, impugnabile con ricorso di annullamento.

18      Il ricorrente fa valere, in particolare, che le somme richieste non sono pari all’importo esigibile quale rimborso delle spese sostenute nella causa T‑18/04, ma comprendono, anzitutto, l’importo menzionato; poi, gli interessi su tale importo, capitalizzati, e «i dies ad quem et a quo enucleati nel ricorso in primo grado»; ancora, un importo di EUR 6 500 e, infine, un importo di EUR 5 per ogni giorno intercorso tra il giorno di presentazione del ricorso in primo grado e quello in cui la Commissione avrà accolto la sua domanda del 22 settembre 2008. Secondo il ricorrente, il ricorso in primo grado non può essere considerato inteso al conseguimento di somme che egli avrebbe dovuto richiedere presentando una domanda di liquidazione delle spese, se non altro dal momento che, mediante una domanda siffatta, non avrebbe mai potuto ottenere il risarcimento del danno risultante dal rigetto della domanda del 22 settembre 2008 o, quantomeno, non avrebbe mai potuto ottenere il risarcimento, chiesto nel contesto del ricorso in primo grado, del danno morale ed esistenziale e della perdita di chance derivante dal rigetto della domanda del 22 settembre 2008.

19      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il riferimento al punto 20 dell’ordinanza impugnata a una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile una domanda di risarcimento con oggetto identico a quello di una domanda di liquidazione delle spese è inconferente per tre ragioni. Innanzitutto, perché il ricorso in primo grado non avrebbe il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese. Poi, perché la soluzione proposta in detta sentenza riposerebbe sulla circostanza secondo la quale, in base al principio della res iudicata, le decisioni sulle spese di una causa, una volta adottate e divenute definitive, non possono essere oggetto di ulteriori contestazioni, mentre nel caso di specie il giudice competente a conoscere di una domanda di liquidazione delle spese non sarebbe ancora stato adito con una domanda di questo tipo e, di conseguenza, non sarebbe stata adottata alcuna decisione, ex art. 92 del regolamento di procedura, sulle spese sopportate nella causa T‑18/04. Infine, perché il suo ricorso in primo grado non riguarderebbe la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, ma invero la responsabilità della Commissione more patroni, cioè in qualità di datore di lavoro del ricorrente, e quindi la sua responsabilità nei confronti di una persona soggetta allo Statuto.

20      In quarto luogo, l’ordinanza impugnata non avrebbe affatto indicato le ragioni che giustificano il carattere manifesto della conclusione nel senso dell’irricevibilità del terzo e del quarto capo della domanda. Solo nell’ipotesi di irricevibilità manifesta il Tribunale della funzione pubblica potrebbe legittimamente statuire con ordinanza motivata. Una motivazione relativa al carattere manifesto dell’irricevibilità delle domande risarcitorie sarebbe tanto più necessaria dal momento che l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in seguito ad uno scambio di memorie tra le parti. Secondo il ricorrente, il giudice, quando gli perviene un ricorso in tutto o in parte manifestamente irricevibile o infondato, ha l’obbligo di adottare immediatamente un’ordinanza in tal senso. Nell’aver dato corso alla procedura, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe pertanto posto in essere un comportamento contraddittorio e incompatibile con la sua conclusione relativa all’irricevibilità manifesta delle domande in oggetto.

21      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

22      In primo luogo, quanto alla censura attinente al difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, occorre rilevare che dai punti 19‑22 dell’ordinanza stessa risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che l’esistenza di uno specifico procedimento previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale osta all’introduzione di un ricorso per risarcimento danni avente il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese e che questo era l’oggetto del terzo capo della domanda contenuta nel ricorso in primo grado nel caso di specie.

23      Peraltro, quanto alla motivazione del rigetto del quinto capo della domanda, occorre rilevare che emerge da una lettura sistematica dei punti 19‑23 dell’ordinanza impugnata e, segnatamente, dell’utilizzo, al punto 23, dell’espressione «conseguentemente» antecedente alla conclusione relativa a detto capo della domanda, che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, in sostanza, che questo avesse carattere accessorio rispetto al terzo capo della domanda e che, di conseguenza, la sua irricevibilità discendesse necessariamente dall’irricevibilità di quest’ultimo.

24      Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata presenta una motivazione sufficiente.

25      In secondo luogo, il ricorrente afferma, in sostanza, che l’oggetto del ricorso in primo grado fosse più ampio del conseguimento del rimborso delle spese connesse al procedimento nella causa T‑18/04, dal momento che era inteso all’annullamento della decisione implicita di rigetto della nota del 22 settembre 2008 e al risarcimento del relativo danno.

26      Al riguardo, è giocoforza rilevare che, ai punti 19‑22 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha indicato che il ricorrente non aveva introdotto una domanda di annullamento o che gli importi chiesti nel contesto della domanda risarcitoria non riguardavano parimenti il risarcimento di altri danni. Tuttavia, ha considerato, al punto 22 di detta ordinanza, che l’importo richiesto a titolo di risarcimento danni e di interessi, nel contesto del terzo capo della domanda, corrispondeva a quello delle spese sostenute nel contesto della causa T‑18/04, come richieste dal ricorrente nelle sue note del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009, cosa che quest’ultimo non contesta. Quanto alla domanda di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, ai punti 16‑18 dell’ordinanza impugnata, che essa non poteva essere valutata autonomamente rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità, analisi la cui validità non è messa in discussione dal ricorrente. Peraltro, il fatto che sia stata formulata una domanda risarcitoria ulteriore nel contesto del quarto capo della domanda contenuta nel ricorso in primo grado è inconferente, atteso che essa è stata esaminata separatamente ai punti 24‑26 dell’ordinanza impugnata. Pertanto, alla luce del ricorso in primo grado, il Tribunale della funzione pubblica non ha modificato l’oggetto del ricorso. Infine, ove il ricorrente deduce uno «snaturamento dei fatti», si deve rilevare che non ha precisato i fatti che sarebbero viziati da un’inesattezza materiale o gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati.

27      In terzo luogo, giacché, come indicato supra, il terzo capo della domanda del ricorso in primo grado era volto ad ottenere che la Commissione rifondesse al ricorrente le spese ripetibili sostenute nella causa T‑18/04, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la domanda risarcitoria contenuta in questo terzo capo della domanda avesse oggetto identico a quello di una domanda di liquidazione delle spese, anche se fondata sull’art. 236 CE e sull’art. 91 dello Statuto e, pertanto, nel dichiararla irricevibile facendo riferimento, al punto 20 dell’ordinanza impugnata, al punto 297 della sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑2237, parzialmente annullata in seguito ad impugnazione con sentenza della Corte 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric, Racc. pag. I‑6413), secondo il quale il procedimento specifico previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sostenute agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

28      Gli argomenti dedotti dal ricorrente per contestare l’applicabilità di tale giurisprudenza al caso di specie non possono invalidare tale giudizio.

29      Per un verso, quanto all’argomento vertente sul fatto che, non essendo stata presentata alcuna domanda di liquidazione delle spese nel caso di specie, non è stata adottata alcuna decisione, ex art. 92 del regolamento di procedura, sulle spese sopportate nella causa T‑18/04, è sufficiente constatare che, come indicato dal Tribunale della funzione pubblica, al punto 21 dell’ordinanza impugnata, ammettere che un funzionario possa, a sua scelta, introdurre dinanzi al Tribunale una domanda di liquidazione delle spese, fondata su detto art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, ovvero adire il Tribunale della funzione pubblica deducendo la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, fondata sugli artt. 90 e 91 dello Statuto, equivarrebbe a consentirgli di disporre di due mezzi procedurali distinti per recuperare le spese sostenute nel corso di un procedimento dinanzi al Tribunale e che la sua istituzione è stata condannata a pagare. Pertanto, nell’ipotesi in cui tale funzionario scelga di avvalersi di questo secondo mezzo, potrebbe beneficiare della facoltà di proporre un’impugnazione dinanzi al Tribunale, mentre l’art. 92, n. l, del regolamento di procedura ha escluso questa facoltà.

30      Per altro verso, quanto all’argomento del ricorrente circa il fatto che, nel caso di specie, egli non mette in discussione la responsabilità extracontrattuale della Commissione, bensì la sua responsabilità in quanto datore di lavoro, tale circostanza è inconferente dal momento che, come correttamente rilevato dalla Commissione, la relazione statutaria tra le parti è indipendente dal fatto che il legislatore abbia istituito, in materia di liquidazione delle spese, un procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, che si applica senza eccezioni ai ricorsi in materia di funzione pubblica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 giugno 2001, causa T‑214/00, X/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-143 e II‑663, punti 37 e 38).

31      Il Tribunale della funzione pubblica, pertanto, non ha violato gli artt. 90 o 91 dello Statuto applicando il principio secondo il quale tale procedimento specifico esclude la domanda di rifusione delle spese ripetibili nel contesto di un’azione vertente sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

32      Né può trovare accoglimento, in quarto luogo, l’argomento del ricorrente secondo il quale, in sostanza, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto applicare l’art. 76 del proprio regolamento di procedura nel caso di specie, atteso che l’adozione dell’ordinanza impugnata sarebbe stata preceduta da uno scambio di memorie tra le parti.

33      Infatti, uno scambio di memorie tra le parti non osta, di per sé, a che il Tribunale della funzione pubblica dichiari un ricorso manifestamente irricevibile (v. ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010, causa T‑166/09 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).

34      Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che occorre respingere il primo motivo in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, quanto al resto, manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente al mancato accoglimento della domanda risarcitoria

–       Argomenti delle parti

35      Il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale la domanda, che costituisce il quarto capo della domanda in primo grado, diretta a che la Commissione fosse condannata a corrispondergli l’importo di EUR 6 500 era irricevibile in quanto non è stata preceduta né da una domanda in tal senso, ex art. 90 dello Statuto, né da un reclamo avverso il rigetto di quest’ultima.

36      Il ricorrente deduce che detta domanda di risarcimento era strettamente legata alla domanda di annullamento della nota del 22 settembre 2008, giacché era volta al risarcimento del danno che ne derivava, e considera che, essendo quest’ultima domanda ricevibile conformemente a quanto osservato nel contesto del primo motivo di impugnazione, la domanda di risarcimento lo è ugualmente, anche qualora sia proposta per la prima volta in giudizio. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un grave errore di diritto.

37      La Commissione contesta tali argomenti.

–       Giudizio del Tribunale

38      Occorre rilevare che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, egli non ha contestato nella sua impugnazione la conclusione di cui ai punti 17 e 18 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale non vi era luogo a provvedere in modo autonomo sul primo e sul secondo capo della domanda in primo grado – tendente all’annullamento, rispettivamente, della decisione di rigetto della domanda contenuta nella lettera del 22 settembre 2008 e della decisione implicita di rigetto del suo «reclamo» contro detta decisione – atteso che la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità e non costituisce un atto che arreca pregiudizio, impugnabile con ricorso di annullamento.

39      Avendo il ricorrente quindi omesso di contestare che la decisione di rigetto della domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008 non era un atto che arreca pregiudizio, non può invocare la giurisprudenza relativa alla ricevibilità delle domande di risarcimento volte alla riparazione di un danno che deriva da un atto che arreca pregiudizio, al fine di accertare un errore del Tribunale della funzione pubblica in occasione dell’esame della ricevibilità del quarto capo della domanda del ricorso in primo grado.

40      Il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo, vertente sull’omessa pronuncia su di una domanda

–       Argomenti delle parti

41      Il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver omesso di pronunciarsi sulla domanda diretta ad ottenere che la Commissione fosse condannata a corrispondergli la somma di EUR 5, ovvero quella somma maggiore o minore che detto Tribunale avesse ritenuto giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra il giorno successivo a quello di proposizione del ricorso ed il giorno in cui sarà accolta la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008.

42      La Commissione contesta questo argomento.

–       Giudizio del Tribunale

43      Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di cui al presente capo. Invero, tale domanda, che costituiva l’oggetto del quinto capo della domanda in primo grado, è stata respinta dal Tribunale della funzione pubblica al punto 23 dell’ordinanza impugnata (v. punto 23 supra).

44      Il terzo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo, vertente su un travisamento dei fatti, su un’omessa pronuncia su di una domanda, nonché sulla violazione del diritto al contraddittorio e dei diritti della difesa

–       Argomenti delle parti

45      In primo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver affermato, al punto 11 dell’ordinanza impugnata, che la sua lettera del 2 novembre 2009 era volta ad ottenere che la nota datata 10 agosto 2009 fosse acquisita agli atti della causa e che ciascuna delle parti venisse autorizzata a presentare osservazioni «in merito a tale decisione». Egli sostiene che l’espressione «in merito a tale decisione» non può essere interpretata come relativa alla decisione di acquisizione della nota del 10 agosto 2009 agli atti della causa e, – chiedendo, in realtà, che ciascuna delle parti fosse autorizzata a formulare le proprie osservazioni in merito alla nota e non alla decisione di acquisirla agli atti di causa, – che il Tribunale della funzione pubblica ha travisato e snaturato i fatti.

46      In secondo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver omesso di pronunciarsi sulla domanda contenuta nella lettera datata 2 novembre 2009 e di avere acquisito la nota del 10 agosto 2009 agli atti della causa senza mai invitare le parti a presentare osservazioni in merito al contenuto di quest’ultima.

47      In terzo luogo, egli ritiene che questi fatti, individualmente o complessivamente considerati, costituirebbero errores in procedendo che hanno leso, in modo grave, irreparabile e dirimente, il suo diritto a rappresentare le proprie ragioni relativamente al contenuto della nota datata 10 agosto 2009 e «hanno ictu oculi determinato degli errores in iudicando ognuno dei quali è dirimente l’ordinanza impugnata».

48      La Commissione contesta tali argomenti.

–       Giudizio del Tribunale

49      Occorre rilevare che il ricorrente non sviluppa il proprio argomento secondo il quale gli asseriti errores in procedendo che invoca hanno viziato il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica.

50      Peraltro, nulla di quanto contenuto nell’ordinanza impugnata permette di considerare che detto Tribunale abbia fondato la sua conclusione quanto alla ricevibilità del ricorso in primo grado sulle valutazione dell’APN riportate nella nota del 10 agosto 2009. Al contrario, esso si è limitato a fare propria la giurisprudenza formatasi segnatamente a partire dalle sue ordinanze 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24), e 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 13‑15 e 16‑20).

51      Pertanto, le violazioni asseritamente commesse dal Tribunale della funzione pubblica quanto al trattamento della domanda del ricorrente di acquisire tale nota agli atti di causa, anche a volerle ritenere acclarate, non hanno alcuna incidenza sul giudizio di detto Tribunale e non possono, pertanto, giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

52      Il motivo è quindi respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quinto motivo, vertente sull’omessa pronuncia su di una domanda intra litem, sulla negazione di tale omissione e su un difetto di istruttoria

–       Argomenti delle parti

53      In primo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di avere omesso di pronunciarsi su due delle tre domande contenute nella lettera che ha inviato a detto Tribunale il 15 dicembre 2009, menzionata al punto 13 dell’ordinanza impugnata e volte, rispettivamente, allo stralcio dagli atti di causa della lettera della Commissione del 24 novembre 2009, allegata al controricorso, e all’espunzione da detto controricorso di ogni riferimento a tale lettera.

54      Egli afferma al riguardo che si evince dalla lettera della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica del 26 gennaio 2010, ricevuta in risposta alla sua lettera del 15 dicembre 2009, che detto Tribunale ha respinto solo la terza domanda contenuta in questa lettera, volta a che avesse luogo un secondo scambio di memorie scritte. Egli rileva, inoltre, che il testo della lettera del 26 gennaio 2010 non menzionava il fatto che egli aveva parimenti chiesto l’espunzione, dal testo del controricorso, di ogni riferimento alla lettera della Commissione del 24 novembre 2009.

55      In secondo luogo, egli addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver occultato tale omissione indicando, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, di aver respinto le richieste contenute nella lettera del 15 dicembre 2009.

56      La Commissione contesta tali argomenti.

–       Giudizio del Tribunale

57      Occorre rilevare che il ricorrente non spiega in quale modo gli asseriti errores in procedendo che egli invoca abbiano avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia.

58      Peraltro, nulla di quanto contenuto nell’ordinanza impugnata permette di considerare che detto Tribunale, limitatosi a riprendere la sua giurisprudenza anteriore (v. punto 50 supra), abbia fondato la sua conclusione quanto alla ricevibilità del ricorso in primo grado sulla lettera della Commissione del 24 novembre 2009.

59      Pertanto, le violazioni asseritamente commesse dal Tribunale della funzione pubblica quanto al trattamento della domanda del ricorrente di stralciare tale lettera dagli atti di causa e di espungere ogni riferimento a tale lettera dal controricorso, anche a ritenerle acclarate, non hanno avuto alcuna incidenza sul giudizio di detto Tribunale e non possono, pertanto, giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

60      Il motivo è quindi respinto in quanto manifestamente infondato.

61      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la presente impugnazione deve essere respinta, in parte, perché manifestamente irricevibile e, quanto al resto, perché manifestamente infondata.

 Sulle spese

62      Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, il Tribunale statuisce sulle spese.

63      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

64      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione nel contesto del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 15 luglio 2011

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.