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Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 – Anbouba / Consiglio

(Causa T-592/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Presunzione d’innocenza – Onere della prova – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A. Bastin, J.-M. Salva e J.-N. Louis)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M.-M. Joséphidès, successivamente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone alle quali si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni in riparazione del pregiudizio subìto.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Issam Anbouba è condannato alle spese.

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1 GU C 25 del 28.1.2012.