Language of document :

Impugnazione proposta il 10 agosto 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 8 giugno 2011, causa T-86/11, Bamba / Consiglio

(Causa C-417/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Altre parti nel procedimento: Nadiany Bamba, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza pronunciata l'8 giugno 2011 dal Tribunale (Quinta Sezione ampliata) nella causa T-86/11, Bamba/Consiglio;

pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere il ricorso della sig.ra Nadiany Bamba in quanto infondato; e

condannare la sig.ra Nadiany Bamba alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado nonché nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio invoca due motivi a sostegno della sua impugnazione.

In via principale il ricorrente afferma che la motivazione fornita negli atti contestati corrisponde ai requisiti di cui all'art. 296 TFUE e, pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto stabilendo che gli atti contestati sono viziati da insufficienza di motivazione. Il Consiglio avrebbe infatti fornito, nei 'considerando' degli atti contestati, una descrizione dettagliata della situazione di particolare gravità in Costa d'Avorio, che giustificherebbe le misure assunte nei confronti di talune persone ed entità. Inoltre, il Consiglio avrebbe chiaramente precisato le ragioni per le quali ritiene che la sig.ra Nadiany Bamba debba essere oggetto delle misure restrittive in questione.

In subordine, il Consiglio deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver ignorato, nell'ambito della sua valutazione dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, il contesto ben noto alla sig.ra Nadiany Bamba, nel quale sono intervenuti gli atti contestati.

____________