Language of document : ECLI:EU:C:2004:498

Arrêt de la Cour

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 settembre 2004 (1)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/439/CEE – Patente di guida – Riconoscimento reciproco – Registrazione e sostituzione obbligatorie – Presupposti per il rinnovo delle patenti rilasciate prima del recepimento della direttiva»

Nella causa C-195/02,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,

proposto il 27 maggio 2002

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sig.re H. G. Sevenster e S. Terstal, in qualità di agenti,

e da:

e da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Robertson, barrister,

contro

LA CORTE (Seconda Sezione),



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 dicembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 marzo 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, avendo adottato gli artt. 22-24 e 25, n. 2, del Reglamento de conductores (regolamento dei conducenti), adottato con Real Decreto (regio decreto) 30 maggio 1997, 772/1997 (BOE n. 135 del 6 giugno 1997, pag. 17348), nonché la settima disposizione transitoria dello stesso regolamento, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 7, n. 1, lett. a), nonché dell’allegato I, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).


Contesto normativo

La normativa comunitaria

2
Il primo ‘considerando’ della direttiva 91/439 è formulato come segue:

«(…) ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».

3
Il nono e il decimo ‘considerando’ della stessa direttiva così dispongono:

«(…) le disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in particolare, l’obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell’integrazione europea;

(…) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

4
L’art. 1 della direttiva 91/439 stabilisce quanto segue:

«1.    Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis.

2.      Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

3.      Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».

5
L’art. 7, n. 1, lett. a), della stessa direttiva così recita:

«Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:

a)
al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III».

6
Ai sensi dell’art. 8 della direttiva 91/439:

«1.    Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.      Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3.      Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.

4.      Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2 la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.

(…)».

7
Conformemente all’art. 9 della direttiva 91/439, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la stessa e il luogo in cui essa abita.

8
In conformità all’allegato I, punto 2, della direttiva 91/439, la patente di guida si compone di sei pagine.

9
Ai sensi dell’allegato I, punto 4, della stessa direttiva:

«Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest’ultimo può indicare:

nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza

nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse nel suo territorio

sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario».

10
La direttiva 96/47, entrata in vigore il 18 settembre 1996, ha aggiunto in particolare un allegato I bis alla direttiva 91/439. Tale allegato consente agli Stati membri di rilasciare patenti secondo un modello definito, diverso da quello previsto dall’allegato I della direttiva 91/439. Questo secondo modello di patente si presenta come una carta in policarbonato del tipo di quella utilizzata per le carte bancarie e di credito.

11
Conformemente al punto 2 del citato allegato I bis, tale modello di patente si compone di due facciate, la seconda delle quali deve contenere uno spazio riservato all’eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nell’ambito dell’applicazione del punto 3, lett. a), di tale allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.

12
L’allegato I bis, punto 3, lett. a), della direttiva 91/439 così stabilisce:

«Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest’ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario».

La normativa nazionale

13
La direttiva 91/439 è stata recepita nell’ordinamento spagnolo con il regolamento dei conducenti. Gli artt. 21-29 di tale regolamento riguardano la validità in Spagna delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri.

14
L’art. 21 del regolamento dei conducenti dispone che le patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri conformemente alla normativa comunitaria restino valide in Spagna alle condizioni cui esse sono state rilasciate dallo Stato membro di origine, sempre che l’età richiesta per la guida corrisponda a quella stabilita per ottenere una patente di guida spagnola equipollente.

15
L’art. 22 dello stesso regolamento, che riguarda l’iscrizione nel Registro de Conductores e Infractores (registro dei conducenti e dei contravventori), prevede che, qualora il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro stabilisca la sua residenza normale in Spagna e guidi o desideri guidare un veicolo, egli dispone di un termine di sei mesi, a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la formalizzazione o la certificazione della sua residenza, per far iscrivere i dati concernenti la sua patente nel registro dei conducenti e dei contravventori. Conformemente a questa stessa disposizione, l’amministrazione competente appone sulla patente tutte le menzioni necessarie alla gestione della stessa e, in particolare, il luogo di residenza normale del titolare di tale patente.

16
L’art. 23 del regolamento dei conducenti così dispone:

«1.    A decorrere dalla data di iscrizione dei dati della patente nel registro, il titolare di quest’ultima è soggetto all’esame della sua idoneità psicofisica agli stessi intervalli di quelli previsti dall’art. 16 del presente regolamento per le patenti rilasciate in Spagna.

2.      I risultati degli esami di cui al numero precedente devono essere comunicati alla Jefatura Provincial de Tráfico [amministrazione provinciale incaricata della circolazione], che ne prende nota e avverte l’interessato della data di scadenza in cui dovrà sottoporsi all’esame successivo e comunicarne i risultati, data che figurerà nella sua patente».

17
Ai sensi dell’art. 24 del detto regolamento, «non danno diritto a condurre un veicolo in Spagna:

a)      le patenti il cui titolare sia venuto meno all’obbligo di far registrare i suoi dati in una Jefatura Provincial de Tráfico, conformemente a quanto disposto dall’art. 22 del presente regolamento, fino al momento in cui si mette in regola;

b)      le patenti il cui titolare non si sia sottoposto all’esame di idoneità psicofisica entro il termine indicato dalla Jefatura Provincial de Tráfico corrispondente, fino al momento in cui vi si sottopone. Qualora sia trascorso un termine superiore a quattro anni dal giorno in cui egli avrebbe dovuto superare l’ultimo esame, la patente non è più valida per la guida in Spagna e ciò viene menzionato sia sulla patente sia nel registro;

c)      le patenti il cui titolare non superi l’esame suddetto; anche tale menzione è indicata sulla patente e nel registro;

d)      le patenti il cui periodo di validità sia scaduto».

18
Conformemente all’art. 25, n. 2, del regolamento dei conducenti, «la Jefatura Provincial de Tráfico procede d’ufficio alla sostituzione di una patente quando, per effetto delle caratteristiche di quest’ultima, dell’utilizzazione di tutti gli spazi o per altre ragioni, è impossibile indicare i dati necessari alla sua gestione, conformemente al disposto dell’art. 23 del presente regolamento».

19
Ai sensi della settima disposizione transitoria dello stesso regolamento, intitolata «Idoneità psicofisica»:

«Entro il termine di quattro anni indicato all’art. 17, n. 3, del presente regolamento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, i titolari di patenti di guida che non hanno potuto farle revisionare perché non disponevano dell’idoneità psicofisica prevista agli allegati I e II del Real Decreto 14 dicembre 1985, 2272/1985, possono farlo purché lo richiedano, si sottopongano all’esame di idoneità psicofisica di cui all’allegato IV del presente regolamento e non sia trascorso un termine superiore al doppio della durata di validità della patente scaduta a decorrere dal suo rilascio o dalla sua ultima revisione.

I titolari di una patente di guida ottenuta prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che non disponevano, all’atto della domanda di proroga della durata di validità, dell’idoneità psicofisica di cui all’allegato IV di tale regolamento possono ottenerne la proroga purché la richiedano e si sottopongano all’esame di idoneità di cui agli allegati I e II del Real Decreto 14 dicembre 1985, 2272/1985».


Procedimento precontenzioso

20
In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra il governo spagnolo e la Commissione, quest’ultima, ritenendo che il Regno di Spagna fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 91/439, ha invitato quest’ultimo, con lettera di diffida 27 ottobre 1999, a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

21
Non essendo rimasta persuasa dalle spiegazioni fornite dal governo spagnolo, il 26 luglio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale invitava il medesimo ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

22
Poiché il governo spagnolo ha informato la Commissione che intendeva mantenere il proprio punto di vista, quest’ultima ha deciso di proporre il presente ricorso.

23
Con ordinanze del presidente della Corte 10 ottobre 2002, il Regno dei Paesi Bassi nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati autorizzati ad intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna. Tuttavia, soltanto il governo del Regno Unito ha depositato una memoria d’intervento.


Sulla ricevibilità dell’intervento del Regno Unito

Argomenti delle parti

24
La Commissione eccepisce l’irricevibilità delle conclusioni dell’istanza d’intervento del Regno Unito adducendo che tale Stato interviene solo parzialmente a sostegno del Regno di Spagna, dato che le sue conclusioni vertono unicamente sulla prima delle tre censure sollevate dalla Commissione e non rientrano chiaramente nella logica di difesa adottata dal Regno di Spagna.

25
Il governo del Regno Unito ribatte che l’eccezione sollevata dalla Commissione è irricevibile. La posizione della Commissione deriverebbe da un esame erroneo della giurisprudenza e da una lettura superficiale delle conclusioni della sua istanza d’intervento.

Giudizio della Corte

26
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, «[l]e conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti».

27
Orbene, se è vero che, come ha rilevato la Commissione, l’intervento del Regno Unito si basa su argomenti in parte diversi da quelli fatti valere dal governo spagnolo, nondimeno l’argomento del governo del Regno Unito è diretto a dimostrare, al pari di quello del governo spagnolo, che il ricorso della Commissione dev’essere respinto.

28
Pertanto, si deve necessariamente rilevare che l’oggetto delle conclusioni dell’istanza d’intervento del Regno Unito è l’adesione alle conclusioni del Regno di Spagna.

29
Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione in udienza, dalla sentenza 17 marzo 1993, causa C‑155/91, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑939), non risulta che la circostanza che l’istanza d’intervento del Regno Unito riguardi unicamente una delle tre censure fatte valere a sostegno del ricorso sia tale da rendere il detto intervento irricevibile.

30
Infatti, dalla citata sentenza Commissione/Consiglio si evince che le conclusioni dell’istanza d’intervento di cui trattavasi nella detta causa erano dirette ad ottenere l’annullamento di un articolo specifico di una direttiva per motivi del tutto estranei a quelli fatti valere dalla ricorrente per ottenere l’annullamento della direttiva nel suo complesso, il che ha indotto la Corte ha dichiarare che non si poteva ritenere che le conclusioni dell’interveniente avessero lo stesso oggetto di quelle a sostegno delle quali erano state presentate.

31
Orbene, nel caso di specie l’oggetto delle conclusioni dell’istanza d’intervento presentata dal Regno Unito, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, è proprio di aderire alle conclusioni del convenuto.

32
Pertanto, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dell’istanza d’intervento del Regno Unito dev’essere respinta.


Sul ricorso

33
A sostegno del suo ricorso la Commissione formula tre censure vertenti, in primo luogo, sulla procedura di registrazione delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri, in secondo luogo, sulla sostituzione obbligatoria di talune delle patenti stesse con una patente di guida spagnola e, in terzo luogo, sulle condizioni per il rinnovo o la proroga delle patenti di guida rilasciate prima del recepimento della direttiva 91/439 nell’ordinamento spagnolo.

Sulla ricevibilità della terza censura

34
Il governo spagnolo contesta la ricevibilità della terza censura, per il fatto che non sarebbe stata formulata né nella lettera di diffida né nel parere motivato.

35
La Commissione non si è espressa formalmente in merito alla detta eccezione d’irricevibilità.

36
Si deve ricordare, al riguardo, che la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il parere motivato emesso dalla Commissione delimitano la materia del contendere, che quindi non può più essere ampliata. Infatti, la possibilità per lo Stato interessato di presentare osservazioni costituisce, anche qualora esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato CE, la cui osservanza costituisce un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento volto ad accertare l’inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre il procedimento precontenzioso (v., in particolare, sentenze 29 settembre 1998, causa C‑191/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑5449, punto 55, e 22 aprile 1999, causa C‑340/96, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑2023, punto 36).

37
Orbene, nel caso di specie, dalla lettera di diffida e dal parere motivato risulta che, nel corso del procedimento precontenzioso, la Commissione ha chiaramente sollevato la censura di cui il governo spagnolo contesta la ricevibilità. Tale affermazione è confermata, del resto, dalla circostanza che, nella sua risposta alla lettera di diffida, il governo spagnolo ha fornito spiegazioni in merito alle ragioni che lo hanno indotto ad adottare le disposizioni su cui verte la censura di cui trattasi.

38
Pertanto, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal governo spagnolo nei confronti della terza censura dev’essere respinta.

Nel merito

Sulla prima censura

    Argomenti delle parti

39
Con il primo motivo la Commissione censura il Regno di Spagna per aver violato il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 avendo previsto, agli artt. 22-24 del regolamento dei conducenti, la registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri allorché i titolari delle suddette patenti hanno stabilito la loro residenza normale in Spagna.

40
La Commissione rileva che la registrazione delle patenti di guida è obbligatoria nei sei mesi a decorrere dalla formalizzazione o dalla certificazione dello stabilimento in Spagna della residenza normale del titolare di detta patente. In mancanza di una tale registrazione, la patente di guida non sarebbe più valida in territorio spagnolo, poiché la guida di un veicolo con una patente del genere sarebbe considerata come guida senza autorizzazione amministrativa, evento che può comportare sanzioni amministrative nonché conseguenze giuridiche civili, penali e amministrative.

41
Orbene, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte si evincerebbe che il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida deve applicarsi «senza formalità alcuna» (sentenze 29 febbraio 1996, causa C‑193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos, Racc. pag. I‑929, punto 26, e 29 ottobre 1998, causa C‑230/97, Awoyemi, Racc. pag. I‑6781, punto 41). Dato che, nel caso di specie, la registrazione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro costituisce un presupposto per il riconoscimento reciproco, la detta registrazione costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone. Il fatto che anche i cittadini spagnoli siano obbligati a far registrare la loro patente non sarebbe rilevante a tale proposito.

42
Dall’altro, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, la registrazione non sarebbe indispensabile per fare uso della facoltà conferita agli Stati membri dall’art. 1, n. 3, della direttiva 91/439. Nella sua sentenza 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite Digital (Racc. pag. I‑607), la Corte avrebbe del resto dichiarato che un sistema di iscrizione obbligatoria avente lo scopo di assicurare l’adempimento di obblighi o di facoltà riconosciuti da una direttiva è compatibile con il diritto comunitario solo ove assicuri il rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

43
Secondo la Commissione, la registrazione obbligatoria e sistematica delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri nonché l’imposizione di sanzioni particolarmente gravi in caso di violazione di tale obbligo sono manifestamente sproporzionate rispetto all’obiettivo che il Regno di Spagna è legittimato a perseguire ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 91/439. Infatti, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto, ad esempio, procedendo a controlli stradali nonché informando i titolari di patenti di guida, rilasciate dagli altri Stati membri, circa gli obblighi loro incombenti ai sensi della normativa spagnola in materia di durata di validità delle patenti di guida e di controllo medico.

44
La Commissione aggiunge che la procedura di registrazione di cui trattasi nella fattispecie non può neppure essere giustificata in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, dato che l’efficacia di un sistema che prende in considerazione la recidiva potrebbe essere garantita tramite una registrazione dei dati della patente in occasione dell’accertamento della prima infrazione.

45
Il governo spagnolo fa valere, anzitutto, che la procedura di registrazione in questione nella causa principale non è contraria al principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439. Certo, le patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri dovrebbero essere registrate, ma i loro titolari non dovrebbero sottoporsi a prove supplementari. La validità di tali patenti sarebbe pertanto riconosciuta. Inoltre, i titolari di una patente rilasciata da un altro Stato membro non sarebbero obbligati a sostituire la loro patente con una patente di guida spagnola. Orbene, poiché il sistema di cui trattasi nel caso di specie non prevede una tale sostituzione obbligatoria, i principi sanciti dalla Corte nelle citate sentenze Skanavi e Chryssanthakopoulos nonché Awoyemi non sarebbero applicabili.

46
Il governo spagnolo sostiene, poi, che la registrazione obbligatoria delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri è l’unico mezzo per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 3, e 8, n. 2, della direttiva 91/439.

47
A tale proposito esso precisa che, poiché la registrazione controversa consente alle autorità competenti di conoscere tutti i conducenti stabilitisi nel territorio spagnolo, essa costituisce una misura indispensabile, da un lato, per garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al controllo medico, alla durata di validità delle patenti di guida e agli oneri fiscali e, dall’altro, per controllare le sanzioni inflitte ai conducenti. Alla luce di ciò, non vi sarebbero pertanto né un pregiudizio alla libera circolazione delle persone né ostacoli diversi da quelli previsti da tale direttiva. Ad ogni modo, pur ammettendo che la registrazione controversa costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone, tale ostacolo sarebbe proporzionato all’obiettivo perseguito dalla direttiva. Per di più, andrebbe rilevato, per analogia a quanto dichiarato dalla Corte nella sua sentenza 21 marzo 2002, causa C‑451/99, Cura Anlagen (Racc. pag. I‑3193), che la registrazione di cui trattasi è necessaria e appare come il naturale corollario dell’esercizio delle competenze che la direttiva 91/439 conferisce agli Stati membri.

48
Il governo spagnolo osserva, infine, che la registrazione obbligatoria delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri persegue altresì un obiettivo di parità di trattamento per quanto riguarda il controllo dell’idoneità necessaria per la guida di un veicolo a motore. Tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto dai controlli sulla rete stradale pubblica, poiché i detti controlli avrebbero natura aleatoria. Infatti, per essere efficaci, essi dovrebbero essere continui, il che, da un lato, sarebbe impossibile e, dall’altro, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

49
Il governo del Regno Unito osserva anzitutto che, poiché la Commissione riconosce l’ammissibilità di un sistema di registrazione, essa deve anche accettare che la violazione dell’obbligo di registrazione sia sanzionata. Tuttavia, la detta sanzione dovrebbe essere conforme al principio di proporzionalità.

50
Tale governo fa poi valere che, in mancanza di qualsiasi altro mezzo che consenta di ottenere informazioni pertinenti relative ai dati di titolari di patenti di guida stabilitisi nel suo territorio, uno Stato membro può, al fine di fare uso delle facoltà conferitegli dalla direttiva 91/439, chiedere ai detti titolari di far iscrivere la loro patente su un registro. Tale registrazione sarebbe pertanto conforme ai principi sanciti dalle sentenze 28 novembre 1978, causa 16/78, Choquet (Racc. pag. 2293), nonché Skanavi e Chryssanthakopoulos, prima citata.

51
Il governo del Regno Unito sostiene, infine, che un sistema basato su una comunicazione di informazioni relative al diritto di guidare con una patente rilasciata da un altro Stato membro e su controlli stradali è insufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali applicabili ai titolari di tali patenti.

52
Infatti, da un lato, informare il titolare di una patente di guida circa gli obblighi ad esso incombenti non equivarrebbe ad obbligarlo, per mezzo di una registrazione, a rispettare gli stessi. Tutti gli Stati membri che non dispongono di un sistema di trasferimento ufficiale di residenza o di un altro sistema di identificazione dei dati sarebbero pertanto impossibilitati a garantire una tale informazione. Dall’altro, dato che i controlli sulla rete stradale pubblica, la cui efficacia non può essere aumentata senza condurre ad una restrizione della libera circolazione, non sarebbero né sistematici né efficaci e verrebbero effettuati solo in caso di infrazione, essi violerebbero il principio della parità di trattamento.

    Giudizio della Corte

53
Per quanto riguarda, in primo luogo, il carattere obbligatorio della registrazione prevista dalla normativa spagnola, si deve ricordare che l’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 sancisce il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri e che tale riconoscimento deve essere garantito senza alcuna formalità (v., in particolare, sentenza 10 luglio 2003, causa C‑246/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑7485, punto 60).

54
Occorre aggiungere che l’obbligo di reciproco riconoscimento delle patenti di guida è un obbligo chiaro e incondizionato e gli Stati membri non dispongono di alcuna discrezionalità per quanto riguarda le modalità da adottare per conformarvisi (v. citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 61).

55
Orbene, come la Corte ha dichiarato al punto 62 della citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, quando la registrazione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro diventa un obbligo, in quanto il titolare di detta patente è soggetto a sanzione se, dopo essersi stabilito nello Stato membro ospitante, conduce un veicolo senza previa registrazione della sua patente di guida, tale registrazione dev’essere considerata una formalità ai sensi della giurisprudenza della Corte ed è, quindi, contraria all’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439.

56
Nel caso di specie, come il governo spagnolo ha ammesso in udienza, il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro che abbia la residenza normale in Spagna da più di sei mesi e guidi un veicolo senza aver fatto registrare la detta patente in quest’ultimo Stato membro è considerato responsabile di un’infrazione sanzionabile con un’ammenda. Pertanto, occorre rilevare che la registrazione oggetto del ricorso della Commissione costituisce una formalità incompatibile con il principio del riconoscimento reciproco previsto dall’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439.

57
Per quanto riguarda le giustificazioni eccepite dal governo spagnolo, occorre rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da tale governo, gli artt. 1, n. 3, e 8, n. 2, della direttiva 91/439 non prevedono obblighi per gli Stati membri, bensì conferiscono agli stessi talune facoltà.

58
Va poi affermato che, come la Corte ha già dichiarato ai punti 68 e 69 della citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, la registrazione obbligatoria delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri non è indispensabile per garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di controllo medico, di durata di validità e di oneri fiscali, poiché anche un sistema basato su controlli stradali e sull’informazione dei titolari delle patenti consentirebbe di raggiungere il detto obiettivo.

59
Infatti, da un lato, il fatto che una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro non sia registrata nello Stato membro ospitante non osta a che, in occasione di controlli stradali, le autorità competenti di quest’ultimo Stato possano correttamente applicare le disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle patenti di guida aggiungendo la durata prevista da tali disposizioni alla data di rilascio indicata sulle dette patenti (v., in tal senso, citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, punto 68, e ordinanza 29 gennaio 2004, causa C‑253/01, Krüger, Racc. pag. I‑1191, punto 27).

60
Dall’altro, spetta al titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisisce la sua residenza normale nel territorio di un altro Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall’art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, provare di aver rispettato le disposizioni dello Stato membro ospitante relative al controllo medico e al rinnovo della patente di guida. Sarebbe dunque sufficiente informare i titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri degli obblighi loro incombenti in forza della legislazione dello Stato membro ospitante nel momento in cui espletano le formalità necessarie per stabilirvisi e applicare le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni in esame (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 69, e ordinanza Krüger, cit., punti 28 e 34).

61
Tuttavia, va precisato che il diritto comunitario non osta a che lo Stato membro ospitante proponga al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro una registrazione facoltativa di tale patente, che abbia ad esempio la conseguenza, per il detto titolare, d’essere convocato per il controllo medico e, quindi, di veder ridotto il rischio di commettere una violazione involontaria della legislazione dello Stato membro ospitante.

62
Occorre aggiungere che, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la registrazione obbligatoria e sistematica nello Stato membro ospitante delle patenti rilasciate dagli altri Stati membri non è neanche indispensabile per consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di applicare le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, di procedere a tal fine alla sostituzione della patente di guida.

63
Infatti, in occasione della prima infrazione nel territorio dello Stato membro ospitante tale da provocare l’applicazione delle dette disposizioni, le autorità competenti di tale Stato possono procedere alla registrazione dei dati della patente di guida del conducente che ha commesso l’infrazione di cui trattasi. In tal modo, qualora lo stesso conducente commetta ulteriori infrazioni, tali autorità dispongono delle informazioni necessarie per procedere direttamente, se del caso, al ritiro della patente o a qualsiasi altra misura prevista dalle disposizioni nazionali di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439. Inoltre, nulla impedisce alle autorità dello Stato membro ospitante, nell’ambito dell’assistenza reciproca e dello scambio d’informazioni istituiti dall’art. 12, n. 3, della direttiva citata, di chiedere alle autorità dello Stato membro che ha rilasciato la detta patente alcuni dati, per poter tenere conto, nell’applicare tali disposizioni, delle infrazioni commesse in quest’ultimo Stato membro.

64
Occorre infine rilevare che i controlli stradali indicati dalla Commissione possono essere effettuati senza pregiudizio per la libera circolazione delle persone o per il principio della parità di trattamento. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto sembrano suggerire i governi spagnolo e del Regno Unito, il fatto che in occasione di un controllo stradale il conducente di un veicolo, per la durata del controllo stesso, sia momentaneamente impossibilitato a circolare non può essere ritenuto, in via di principio, una restrizione alla libera circolazione delle persone incompatibile con il Trattato. Dall’altro, il fatto che i controlli stradali siano sporadici non implica in alcun modo una violazione del principio della parità di trattamento.

65
Alla luce di ciò, occorre rilevare che la prima censura della Commissione è fondata.

Sulla seconda censura

    Argomenti delle parti

66
Con la sua seconda censura la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver violato le disposizioni dell’allegato I, punto 4, della direttiva 91/439 avendo previsto, all’art. 25, n. 2, del regolamento dei conducenti, la sostituzione obbligatoria di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro con una patente di guida spagnola quando non vi sia più spazio per iscrivervi i dati indispensabili alla sua gestione.

67
Secondo la Commissione, la facoltà di iscrivere su una patente di guida dati nuovi è strettamente circoscritta dalla direttiva 91/439, che la delimita per mezzo di un divieto di discriminazione e la subordina all’esistenza, sulla patente stessa, dello spazio a tal fine necessario. Orbene, né l’art. 8, che disciplina la sostituzione delle patenti, né altre disposizioni di tale direttiva avrebbero previsto l’obbligo di effettuare la sostituzione di una patente nel caso in cui detto spazio venga meno. Poiché la direttiva 91/439 disciplina in maniera tassativa la sostituzione delle patenti di guida, si dovrebbe necessariamente rilevare che essa è incompatibile con un obbligo di sostituzione come quello di cui trattasi nella fattispecie in esame.

68
Secondo il governo spagnolo, dato che la direttiva 91/439 conferisce agli Stati membri il diritto di iscrivere determinate menzioni sulle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri, non può sostenersi validamente che tale facoltà venga meno per il fatto che lo spazio previsto sulle patenti per questi dati venga meno. La sostituzione obbligatoria sarebbe pertanto indispensabile per consentire alle autorità nazionali di esercitare il loro diritto di iscrivere tali menzioni sulle dette patenti. Infatti, quest’ultimo diritto non potrebbe essere limitato da questioni di ordine pratico quali il formato della patente in questione o il comportamento del suo titolare. In mancanza di sostituzione obbligatoria, l’esercizio della facoltà offerta dall’allegato I, punto 4, della direttiva 91/439 comporterebbe una violazione del principio della parità di trattamento, poiché i conducenti sarebbero trattati diversamente per il fatto che la loro patente di guida consente l’iscrizione di dati supplementari o meno. Ad ogni modo, la sostituzione di una tale patente con una nuova patente spagnola non causerebbe alcun pregiudizio al suo titolare.

    Giudizio della Corte

69
Va ricordato che la facoltà, riconosciuta dall’art. 1, n. 3, della direttiva 91/439 allo Stato membro ospitante, di iscrivere su una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le menzioni indispensabili alla sua gestione è espressamente subordinata, come risulta dall’allegato I, punto 4, della direttiva 91/439, alla condizione che lo Stato membro ospitante disponga dello spazio a tal fine necessario sulla detta patente.

70
Orbene, effettuare la sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro quando viene meno lo spazio previsto sulla detta patente per apporre osservazioni indispensabili alla sua gestione non è compatibile con la direttiva 91/439 perché non rientra nell’elenco tassativo dei casi di sostituzione autorizzati di cui all’art. 8 di tale direttiva.

71
Alla luce di quanto sopra rilevato e del fatto che dalla giurisprudenza si evince che gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439, letti in combinato disposto con il nono ‘considerando’ della stessa, vietano agli Stati membri, in particolare, di esigere la sostituzione delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro (v., in particolare, citata ordinanza Krüger, punto 30), una sostituzione come quella prevista dall’art. 25, n. 2, del regolamento dei conducenti dev’essere ritenuta incompatibile con la direttiva 91/439, in particolare con l’allegato I, punto 4, della stessa.

72
Ne consegue che anche la seconda censura della Commissione è fondata.

Sulla terza censura

    Argomenti delle parti

73
Con la sua terza censura la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver violato l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 poiché ha previsto, alla settima disposizione transitoria del regolamento dei conducenti, che i titolari di una patente di guida, rilasciata conformemente alla legislazione precedente l’entrata in vigore della direttiva 91/439, possono ottenere il rinnovo di tale patente a condizione che soddisfino alcuni requisiti minimi richiesti dalla suddetta legislazione.

74
La settima disposizione transitoria del regolamento dei conducenti riconoscerebbe così ai detti titolari un diritto quesito non previsto dalla direttiva 91/439, dato che quest’ultima dispone, al suo art. 7, n. 1, lett. a), e al suo allegato III, che i requisiti relativi all’idoneità fisica e mentale fissati dalla stessa devono essere soddisfatti ad ogni rinnovo di una patente di guida.

75
La Commissione aggiunge che, contrariamente a quanto fa valere il governo spagnolo, da un lato, il fatto che la direttiva 91/439 non riconosca diritti quesiti non costituisce una dimenticanza e, dall’altro, la detta direttiva non viola il principio d’irretroattività delle leggi dato che si applica solo agli effetti futuri delle patenti di guida. In ogni caso, il governo spagnolo non può, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, far valere l’illegittimità della direttiva di cui la Commissione gli contesta la violazione.

76
Il governo spagnolo indica che la settima disposizione transitoria del regolamento dei conducenti prevede l’applicazione retroattiva della normativa attualmente in vigore qualora essa sia più favorevole della normativa precedente e, nel caso contrario, il mantenimento delle condizioni precedenti per le patenti di guida ottenute conformemente alla normativa precedente. Orbene, la detta misura, che avrebbe un ambito di applicazione limitato, sarebbe indispensabile per non violare il principio del rispetto dei diritti quesiti nonché il principio dell’irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni meno favorevoli o limitano diritti individuali. Pertanto, il governo spagnolo fa valere che, ai sensi del suo diritto interno, una disposizione regolamentare che non riconosca i diritti quesiti in forza di una norma avente forza di legge è illegittima, di modo che sarebbe escluso che il regolamento dei conducenti rifiuti la proroga della patente al titolare che soddisfi i requisiti medici previsti dalla normativa nazionale precedente l’entrata in vigore della direttiva 91/439.

    Giudizio della Corte

77
Occorre rilevare che dal combinato disposto dell’art. 7, n. 1, lett. a), e dell’allegato III della direttiva 91/439, cui tale disposizione rinvia, risulta che le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore previste dalla detta direttiva si applicano a ogni candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida.

78
Orbene, dato che la direttiva 91/439 non opera distinzioni tra il rinnovo delle patenti di guida rilasciate dopo la sua entrata in vigore e quello delle patenti di guida rilasciate prima di tale data, occorre concludere che una tale distinzione è incompatibile con la detta direttiva.

79
Tale conclusione è confermata dall’osservazione che l’interpretazione sostenuta dal Regno di Stagna comprometterebbe gravemente lo scopo perseguito dall’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439, vale a dire il miglioramento della sicurezza stradale, consentendo a un gran numero di titolari di patente di guida di poter continuare a far valere un titolo rilasciato conformemente ad una normativa che non rispetta le norme mediche minime fissate dalla direttiva 91/439.

80
Poiché è pacifico, nel caso di specie, che la settima disposizione transitoria del regolamento dei conducenti consente proprio ai titolari di una patente di guida rilasciata prima dell’entrata in vigore della direttiva 91/439 di ottenere il rinnovo di tale patente senza essere obbligati a soddisfare le norme minime d’idoneità fisica e mentale previste da tale direttiva, si deve concludere che la detta disposizione è incompatibile con l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439.

81
Occorre aggiungere che tale violazione non può essere giustificata dall’esistenza di disposizioni nazionali che ostano a che i titolari di una patente di guida rilasciata prima dell’entrata in vigore della direttiva 91/439 siano, al momento del rinnovo di tale patente, obbligati a soddisfare i requisiti fissati da tale direttiva.

82
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 27 novembre 2003, causa C‑66/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑14439, punto 12).

83
Ciò premesso, va rilevato che anche la terza censura della Commissione è fondata.

84
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che il Regno di Spagna, avendo adottato gli artt. 22‑24 e 25, n. 2, del regolamento dei conducenti, nonché la settima disposizione transitoria dello stesso regolamento, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 7, n. 1, lett. a), nonché dell’allegato I, punto 4, della direttiva 91/439.


Sulle spese

85
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito, intervenuti a sostegno delle conclusioni presentate dal Regno di Spagna, sopporteranno le proprie spese, conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento.




Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)
Il Regno di Spagna, avendo adottato gli artt. 22-24 e 25, n. 2, del Reglamento de conductores (regolamento dei conducenti) 30 maggio 1997, nonché la settima disposizione transitoria dello stesso regolamento, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 7, n. 1, lett. a), nonché dell’allegato I, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE.

2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)
Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


Firme.


1
Lingua processuale: lo spagnolo.