Language of document : ECLI:EU:C:2011:374

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 giugno 2011 (*)

«Direttiva 89/552/CEE – Attività televisive – Art. 1, lett. d) – Nozione di “pubblicità clandestina” – Carattere intenzionale – Presentazione di un trattamento odontoiatrico estetico nel corso di una trasmissione televisiva»

Nel procedimento C‑52/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione 23 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria il 1° febbraio 2010, nella causa

Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL»,

Konstantinos Giannikos

contro

Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis,

Ethniko Symvoulio Radiotileorasis,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen,

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» e il sig. Giannikos, dall’avv. D. Sarafianos, dikigoros,

–        per il governo greco, dalle sig.re A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna e N. Marioli, in qualità di agenti,

–        per il governo lettone, dalle sig.re K. Drēviņa e M. Borkoveca, in qualità di agenti,

–        per il governo svedese, dalle sig.re C. Meyer-Seitz e S. Johannesson, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra C. Vrignon e dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società televisiva Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» (in prosieguo: la«Eleftheri tileorasi») e il sig. Giannikos, da un lato, e l’Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Ministro della Stampa e dei Mezzi di comunicazione) nonché l’Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Consiglio nazionale per la radiotelevisione; in prosieguo: l’«ESR»), dall’altro, in merito ad una decisione dell’ESR con cui è stata inflitta all’Eleftheri tileorasi e al sig. Giannikos un’ammenda per violazione di disposizioni nazionali relative alla pubblicità clandestina.

 Contesto normativo

 La normativa dell'Unione

3        Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552 ha il seguente tenore:

«considerando che, per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione».

4        L’art. 1, lett. c) e d), della predetta direttiva stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva:

(...)

c)      per “pubblicità televisiva” si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d)      per “pubblicità clandestina” si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento».

5        L’art. 10, nn. 1 e 4, della direttiva in esame così dispone:

«1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

(…)

4.      La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».

 La normativa nazionale

6        L’art. 1, lett. d), della direttiva 89/552 è stato recepito nell’ordinamento giuridico greco con decreto presidenziale n. 100/2000 relativo alla pubblicità clandestina (FEK A’ 98).

 Causa principale e questione pregiudiziale

7        La Eleftheri tileorasi è una società che possiede e gestisce un canale televisivo privato, noto sotto il nome di «ALTER CHANNEL».

8        Il sig. Giannikos è il presidente e il direttore esecutivo di tale società.

9        Nel corso di una trasmissione mandata in onda il 12 novembre 2003 su detto canale televisivo, tre sequenze sono state dedicate alla presentazione di un trattamento odontoiatrico estetico.

10      Durante la prima sequenza, in cui appariva in sovrimpressione la menzione «le cambia il sorriso» , la presentatrice di tale trasmissione si è intrattenuta con una dentista che, in presenza di una delle sue pazienti, ha indicato che tale trattamento costituiva una novità a livello mondiale di cui essa avrebbe dimostrato i risultati sulla dentatura di tale paziente e che, dopo due ore, quest’ultima avrebbe avuto un sorriso naturale perfetto. La dentista ha poi fornito qualche spiegazione sull’efficacia del metodo e ha sottolineato che quest’ultimo consentiva di ottenere un sorriso naturale perfetto. In risposta ad una domanda della presentatrice della trasmissione, essa ha parimenti fornito indicazioni relative al costo del trattamento di cui trattasi.

11      Durante la trasmissione sono state messe in onda alcune fotografie della paziente, scattate prima del trattamento, per permettere ai telespettatori di operare un confronto.

12      Durante una seconda sequenza, la paziente è apparsa con gli incisivi dell’arcata superiore modificati e, durante la terza sequenza, essa è stata filmata al termine del trattamento.

13      La presentatrice della trasmissione ha quindi dichiarato che il trattamento per ottenere un sorriso naturale era durato effettivamente due ore.

14      Una persona presente in platea ha dichiarato che anch’essa desiderava avere un sorriso del genere. La dentista le ha quindi chiesto di mostrare la sua dentatura attraverso lo schermo televisivo e hai poi fissato a tale persona un appuntamento telefonico.

15      Con decisione n. 63/10.3.2004, l’ESR ha inflitto un’ammenda di EUR 25 000 all’Eleftheri tileorasi e al sig. Giannikos, con la motivazione che la trasmissione televisiva in causa conteneva una pubblicità clandestina.

16      L’Eleftheri tileorasi e il sig. Giannikos hanno presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

17      In tali circostanze, il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 1, lett. d), della direttiva [89/552], debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito della “pubblicità clandestina”, il versamento di un compenso o di un pagamento o corrispettivo di altro tipo costituisca elemento concettuale indispensabile dello scopo pubblicitario».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1, lett. d), della direttiva 89/552 debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento costituisce un elemento necessario per poter ritenere provato il carattere intenzionale di una pubblicità clandestina.

19      Va ricordato che, in forza di tale disposizione, la nozione di «pubblicità clandestina» ha ad oggetto «la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura».

20      A tal riguardo, detta disposizione indica parimenti che «si considera intenzionale una presentazione quando è fatta [in particolare] dietro compenso o altro pagamento».

21      Tuttavia, la locuzione «in particolare», che figura nelle versioni spagnola, tedesca, inglese e francese, dell’art. 1, lett. d), seconda frase, della direttiva 89/552, non compare nella versione greca della medesima disposizione.

22      In tale contesto, va rilevato che la suddetta locuzione è stata introdotta nella versione greca della definizione della nozione di «comunicazione commerciale audiovisiva occulta», di cui all’art. 1, lett. j), seconda frase, della direttiva 89/552, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/65/CE (GU L 332, pag. 27) ed è stato ripresa nella versione greca di tale definizione, contenuta nell’art. 1, lett. j), seconda frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2010, 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui «servizi di media audiovisivi») (GU L 95, pag. 1).

23      Secondo una giurisprudenza costante, data la necessità che le disposizioni di diritto dell’Unione vengano applicate, e quindi interpretate, in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, in una delle sue versioni, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenza 19 aprile 2007, causa C‑63/06, Profisa, Racc. pag. I‑3239, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

24      In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui è causa dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza Profisa, cit., punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

25      Dal ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552 si evince che quest’ultima mira a garantire una protezione integrale ed adeguata degli interessi di quella categoria di consumatori costituita dai telespettatori.

26      A tal riguardo, il summenzionato ‘considerando’ precisa che, per conseguire tale obiettivo, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri.

27      In tale contesto, l’art. 10, n. 4, della direttiva 89/552 vieta la pubblicità clandestina.

28      La nozione di «pubblicità clandestina», definita dall’art. 1, lett. d), della direttiva in parola, costituisce, rispetto a quella di «pubblicità televisiva», definita dall’art. 1, lett. c), una nozione autonoma rispondente a criteri specifici.

29      In particolare, da tale disposizione si evince che una pubblicità clandestina deve essere «fatta intenzionalmente [da un’]emittente per perseguire scopi pubblicitari».

30      A tal riguardo, l’art. 1, lett. d), seconda frase, della direttiva 89/552 stabilisce una presunzione secondo cui il carattere intenzionale di una presentazione di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o prestatore di servizi, in un programma, si ritiene provato qualora tale presentazione venga effettuata dietro compenso o altro pagamento.

31      Tuttavia, tale disposizione non può essere oggetto di un’interpretazione restrittiva secondo la quale una siffatta presentazione può essere considerata intenzionale unicamente qualora venga effettuata dietro compenso o altro pagamento.

32      Infatti, un’interpretazione del genere non emerge né dalla formulazione letterale della presunzione enunciata in suddetta disposizione né dal sistema generale e dalla finalità della direttiva 89/552.

33      Al contrario, una siffatta interpretazione rischierebbe di compromettere la protezione integrale ed adeguata degli interessi dei telespettatori che la direttiva 89/552 mira a garantire, segnatamente mediante il divieto di pubblicità clandestina sancito dall’art. 10, n. 4, della medesima e potrebbe, inoltre, privare di effetto utile tale divieto, tenuto conto della difficoltà, o addirittura dell’impossibilità, in taluni casi, di dimostrare l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento con riferimento ad una pubblicità che presenta peraltro tutte le caratteristiche, ricordate al punto 19 della presente sentenza, di una pubblicità clandestina.

34      Di conseguenza, sebbene l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento costituisca un criterio che consente di ritenere provato lo scopo pubblicitario di un’emittente televisiva, dalla formulazione dell’art. 1, lett. d), della direttiva 89/552 nonché dal sistema generale e dalla finalità di quest’ultima emerge, tuttavia, che uno scopo del genere non può essere escluso in mancanza di un siffatto compenso o altro pagamento.

35      Inoltre, va ricordato che, ai sensi del ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552, per garantire la protezione integrale ed adeguata degli interessi di quella categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che gli Stati membri abbiano la facoltà di fissare norme più rigorose o più particolareggiate e, in taluni casi, condizioni diverse per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

36      Pertanto, non può essere escluso che una normativa di uno Stato membro preveda, oltre all’esistenza di un compenso o di un altro pagamento, ulteriori criteri che consentano di ritenere provato il carattere intenzionale di una pubblicità clandestina.

37      Atteso quanto precede, la questione sollevata deve essere risolta dichiarando che l’art. 1, lett. d), della direttiva 89/552 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento non costituisce un elemento necessario per poter ritenere provato il carattere intenzionale di una pubblicità clandestina.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un compenso o di un altro pagamento non costituisce un elemento necessario per poter ritenere provato il carattere intenzionale di una pubblicità clandestina.

Firme


* Lingua processuale: il greco.