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Ricorso proposto il 14 ottobre 2014 – Aalberts Industries / Commissione e Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-725/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Aalberts Industries NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Wesseling en M. Tuurenhout, avvocati)

Convenuta: Commissione europea e Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia o dalla Commissione europea, a risarcire il danno materiale e il danno non patrimoniale subìti in conseguenza della violazione dei suoi diritti e consistenti in EUR 1 041 863, a titolo di danno materiale, e in EUR 5 040 000, a titolo di danno non patrimoniale, o in altro importo che il Tribunale stabilisca ex aequo et bono, entrambi maggiorati da interessi di mora per il periodo che intercorre tra il 13 gennaio 2010 e la data della pronuncia sul presente ricorso, al tasso di interesse fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento vigente per il periodo considerato, maggiorato di due punti percentuali, o al tasso che il Tribunale fissi secondo equità;

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia o dalla Commissione europea, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto alla trattazione della sua causa entro un termine ragionevole nel procedimento T-385/06, Aalberts Industries/Commissione, avviato dalla ricorrente contro la decisione C(2006) 4180 della Commissione, del 20 settembre 2006, riguardante un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Fittingen).

La ricorrente fa valere che per il procedimento sono occorsi 4 anni e 3 mesi mentre la trattazione del suo ricorso ad opera del Tribunale, in considerazione di tutte le circostanze del caso, non sarebbe dovuta durare più di 3 anni. A parere della ricorrente, il Tribunale ha agito in contrasto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, che impone agli organi giurisdizionali dell’Unione l’obbligo di giudicare entro un termine ragionevole le cause portate dinanzi ad essi, e con l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, che conferisce ai singoli il diritto a che le loro cause siano trattate entro un termine ragionevole.

La ricorrente ha subìto un danno materiale reale e certo in conseguenza del fatto che il Tribunale non si è pronunciato sul suo ricorso entro un periodo di 3 anni. Tale danno consiste nelle spese che essa ha dovuto affrontare per il rifinanziamento della garanzia bancaria dopo che la trattazione del suo ricorso è durata più di 3 anni.

La ricorrente ha subìto un danno non patrimoniale in quanto, in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, è perdurata per un periodo irragionevolmente lungo la sua immagine come impresa partecipante ad intese. La ricorrente è del parere che un risarcimento nella misura del 5% dell’ammenda inizialmente irrogata sia in linea con il risarcimento ritenuto adeguato dalla Corte di giustizia in analoghi casi di notevole superamento del termine nell’esame delle ammende inflitte per partecipazione ad intese.

La ricorrente sostiene, alla luce di quanto precede, che sussiste a un nesso causale diretto tra il danno lamentato e una norma giuridica violata dall’Unione che è intesa a conferire diritti ai singoli. La ricorrente ritiene quindi che ricorrano i presupposti per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, seconda frase, TFUE.