Language of document : ECLI:EU:C:2012:182

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 marzo 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti a favore dell’industria alberghiera in Sardegna – Recupero»

Nella causa C‑243/10,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, proposto il 18 maggio 2010,

Commissione europea, rappresentata da D. Grespan e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Safjan (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime d’aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 – applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C l/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) (GU L 302, pag. 9), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE e degli articoli 2‑4 della predetta decisione.

 Contesto normativo

2        Il tredicesimo considerando del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), è del seguente tenore:

«Considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».

3        L’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Recupero degli aiuti», stabilisce quanto segue:

«1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2.      All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.      Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte (...) emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

4        Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, dello stesso regolamento:

«Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte (...) ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE]».

 Fatti

5        Con decisione 2008/854, la Commissione ha dichiarato che gli aiuti, concessi nell’ambito del regime che prevede sovvenzioni in favore di investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna, erano incompatibili con il mercato comune in quanto taluni aiuti probabilmente erano stati concessi a progetti d’investimento iniziati prima della data di presentazione dell’opportuna domanda.

6        Dopo aver proceduto alla valutazione dettagliata della misura di cui trattasi, la Commissione è giunta alla conclusione che la Repubblica italiana aveva adottato, in esecuzione del regime di aiuti approvato dalla Commissione nel 1998, misure che avevano apportato modifiche al suddetto regime e che prevedevano la concessione di aiuti incompatibili con il mercato comune.

7        Ciò posto, la Commissione ha ritenuto che lo Stato membro interessato dovesse esigere dai beneficiari la restituzione degli aiuti di cui trattasi.

8        Più in particolare, gli articoli 1‑5 della decisione 2008/854 sono redatti nei seguenti termini:

«Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall’Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1° bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell’aiuto non abbia presentato una domanda d’aiuto sulla base di questo regime prima dell’esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale.

Articolo 2

1.      La Repubblica italiana procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi a titolo del regime di cui all’articolo 1.

2.      Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.      Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.      La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.      Il recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.      La Repubblica italiana garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette le seguenti informazioni:

a)      l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime. Le informazioni richieste vengono comunicate tramite il questionario di cui all’allegato della presente decisione;

b)      l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)      una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

d)      i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.      La Repubblica italiana informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Repubblica italiana fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

 Ricorsi proposti contro la decisione 2008/854

9        La Regione autonoma della Sardegna e varie società interessate dal regime di aiuti di cui trattasi, nei mesi di settembre e ottobre 2008, hanno promosso ricorsi diretti all’annullamento della decisione 2008/854 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

10      Con sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto i suddetti ricorsi.

 Fase precontenziosa

11      Il 4 luglio 2008 è stata notificata alla Repubblica italiana la decisione 2008/854.

12      Al fine di dare esecuzione a tale decisione, la Repubblica italiana ha adottato una serie di misure e ne ha dato comunicazione alla Commissione. Pertanto, in particolare, la procedura di esecuzione si è svolta nel modo seguente:

–        con lettera del 18 settembre 2008, tale Stato membro ha trasmesso alla Commissione un elenco di 28 imprese presso le quali gli aiuti dovevano essere recuperati. Tale lettera specificava gli importi da recuperare presso ciascuna impresa e indicava che la Regione autonoma della Sardegna aveva avviato il procedimento per la revoca degli aiuti concessi, e aveva chiesto agli istituti di credito di sospenderne l’erogazione. L’importo complessivo degli aiuti da recuperare ammontava a EUR 19 146 636,51 senza interessi;

–        con posta elettronica del 23 febbraio 2009, il suddetto Stato membro ha informato la Commissione che il procedimento di recupero era stato avviato, ma aveva subìto ritardi dovuti al calcolo degli interessi;

–        con lettera datata 23 aprile 2009, la Repubblica italiana ha informato la Commissione che i provvedimenti di revoca degli aiuti da recuperare erano in fase di ultimazione e che il calcolo degli interessi era stato affidato agli istituti di credito;

–        con lettera del 21 maggio 2009, tale Stato membro ha informato la Commissione che aveva adottato i provvedimenti di revoca degli aiuti di cui trattasi e che aveva contattato gli istituti di credito al fine di ottenere il calcolo degli interessi. Una tabella di aggiornamento allegata a detta lettera indicava che il calcolo degli interessi era stato effettuato in 7 casi su 28;

–        con lettere del 10 e 31 agosto 2009, la Repubblica italiana ha informato la Commissione del fatto di aver notificato le decisioni nazionali volte a recuperare gli aiuti di cui trattasi, per quanto riguarda il capitale, alla fine del mese di aprile 2009. Nel caso di 21 beneficiari su 28, dette decisioni sono state sospese dai giudici nazionali fino al giugno 2010, mentre un beneficiario non aveva mai percepito l’aiuto concessogli e, di conseguenza, non era interessato dal recupero. Peraltro, nessuno dei beneficiari aveva già restituito gli aiuti percepiti;

–        in esito ad una riunione tra le autorità italiane e la Commissione tenutasi l’11 settembre 2009, quest’ultima si è dichiarata disposta a verificare se taluni beneficiari avessero realizzato due progetti autonomi, come sostenuto dalle autorità italiane. A giudizio delle suddette autorità, gli aiuti concessi ad alcuni beneficiari, che avevano iniziato l’esecuzione del secondo progetto dopo la presentazione dell’opportuna domanda, non devono essere sottoposti a recupero;

–        con lettere del 12 e 27 ottobre 2009, la Repubblica italiana ha informato la Commissione che sette beneficiari avevano realizzato due progetti autonomi, di cui uno dopo la presentazione di un’opportuna domanda;

–        con lettera del 14 gennaio 2010, la Commissione ha informato tale Stato membro che concordava quanto alla separabilità dei progetti in due casi, mentre gli altri casi non erano giustificati;

–        con posta elettronica del 2 marzo 2010, la Regione autonoma della Sardegna ha prodotto ulteriore documentazione relativa alla separabilità di alcuni progetti, nonché una tabella relativa allo stato di avanzamento della procedura di recupero, e,

–        con lettera del 29 aprile 2010, la Commissione ha accettato la tesi della separabilità dei progetti riguardo ad un ulteriore beneficiario.

13      Durante tutta la fase precontenziosa la Commissione ha insistito sulla necessità di procedere all’esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2008/854. Inoltre, essa ha chiesto più volte informazioni e chiarimenti ulteriori in merito ai beneficiari degli aiuti illegittimamente erogati e alle modalità di recupero di tali aiuti. Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse ancora provveduto a siffatta esecuzione, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

14      Nel suo ricorso la Commissione sostiene che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione della suddetta decisione.

15      Secondo la Commissione, l’obbligo di recupero costituisce un vero e proprio obbligo di risultato. Inoltre, il recupero dovrebbe essere non soltanto effettivo, ma anche immediato.

16      Poiché la decisione 2008/854 concerne il regime di aiuti in quanto tale, in base alla giurisprudenza della Corte, è nella fase del recupero degli aiuti illegittimi che lo Stato membro interessato dovrebbe individuare, in collaborazione con la Commissione, i singoli aiuti da recuperare.

17      La Commissione sostiene altresì che l’unico argomento difensivo che possa essere fatto valere dalla Repubblica italiana nella presente causa è quello relativo ad un’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione 2008/854. Orbene, tale Stato membro non avrebbe mai fatto valere una qualsivoglia impossibilità assoluta, a tale proposito, nel corso della fase precontenziosa.

18      La Commissione osserva che la discussione svoltasi con la Repubblica italiana, in merito ad un’eventuale compatibilità di una parte degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune a causa della separabilità dei progetti di investimento presentati da taluni beneficiari, è stata avviata da tale Stato membro soltanto dopo la scadenza dei termini previsti dalla decisione 2008/854, ossia il 3 agosto 2009.

19      Inoltre, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso aiuti in violazione dell’articolo 108 TFUE non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione che ordini il recupero di tali aiuti.

20      In ogni caso, la condizione attinente all’esistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non risulterebbe soddisfatta qualora lo Stato membro convenuto si limitasse, come nella presente causa, ad appellarsi alle difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenterebbe l’attuazione della decisione 2008/854.

21      Per quanto concerne le decisioni di un giudice nazionale che dispongono una sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di recupero, la Commissione sottolinea che il principio di effettività si applica anche nei confronti di detto giudice. In presenza di un’eventuale domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di recupero presentata dal beneficiario, il giudice nazionale adito sarebbe tenuto ad applicare le condizioni enucleate dalla Corte nella sua giurisprudenza, onde evitare che la decisione di recupero sia privata della sua efficacia pratica.

22      Orbene, una semplice lettura delle ordinanze di sospensione emanate dai giudici nazionali e trasmesse dalla Repubblica italiana dimostrerebbe che le suddette condizioni non sono state rispettate e neppure prese in considerazione da tali giudici.

23      In particolare, la Corte non sarebbe stata investita, dai medesimi giudici, di una questione circa la validità della decisione 2008/854. Peraltro, questi stessi giudici non avrebbero effettuato alcuna valutazione dettagliata né dell’urgenza dei provvedimenti di sospensione né dell’interesse dell’Unione europea.

24      La Commissione aggiunge che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha pronunciato le ordinanze di sospensione di cui trattasi posteriormente ai termini assegnati per l’esecuzione della decisione 2008/854, ossia il 29 luglio 2009 e il 26 maggio 2010.

25      La Commissione rileva che i procedimenti nazionali non hanno consentito un recupero immediato ed effettivo degli aiuti di cui trattasi e che, due anni dopo l’adozione della decisione 2008/854, la Repubblica italiana deve ancora recuperare gli aiuti illegittimi maggiorati degli interessi. Infatti, nessun aiuto illegittimo menzionato nella decisione in esame sarebbe già stato recuperato. Peraltro, la circostanza che l’importo esatto degli aiuti da recuperare, in 7 dei 28 casi individuati, sia oggetto di un confronto tra la Commissione e tale Stato membro non può rimettere in discussione l’accertamento dell’inadempimento nel caso di specie.

26      Per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione dell’obbligo di informazione, la Commissione sostiene che nessuna delle informazioni richieste è stata trasmessa dalla Repubblica italiana entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2008/854. Inoltre, al momento della proposizione del presente ricorso, tale Stato membro non avrebbe ancora trasmesso alla Commissione il documento attestante che i beneficiari degli aiuti illegittimi siano stati obbligati a rimborsare gli interessi summenzionati.

27      La Repubblica italiana deduce che l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/854 prevedeva l’obbligo di avviare, entro quattro mesi decorrenti dalla data della notifica della decisione sopra citata, i procedimenti necessari al fine di verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata, nonché di calcolare l’importo degli aiuti illegittimamente percepiti. Tuttavia, detta disposizione non obbligherebbe tale Stato membro ad effettuare il recupero integrale degli aiuti di cui trattasi entro il termine summenzionato.

28      A tal proposito, la Repubblica italiana aggiunge che, nel corso del procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, la Commissione ha accettato di intavolare con essa una discussione in merito alla possibilità di riconoscere determinati aiuti concessi ai beneficiari come parzialmente compatibili con il mercato comune. Ciò premesso, il procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi non potrebbe essere terminato prima di aver concluso tale discussione.

29      Le imprese alle quali sono stati concessi gli aiuti per finanziare progetti di investimento intrapresi anteriormente alla data di presentazione dell’opportuna domanda avrebbero accettato tali aiuti in buona fede. Invero, la necessità di presentare preventivamente una siffatta domanda sarebbe stata stabilita dalla Commissione soltanto il 10 marzo 1998, giorno di pubblicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74, pag. 9), ossia lo stesso anno in cui la suddetta istituzione aveva approvato il regime di aiuti di cui trattasi.

30      Inoltre, la decisione 2008/854 avrebbe carattere generale ed astratto. Di conseguenza, le imprese interessate non sarebbero in condizione di proporre, dinanzi al Tribunale, ricorsi di annullamento avverso tale decisione. Ciò premesso, le imprese interessate avrebbero potuto far valere il principio di tutela del legittimo affidamento soltanto dinanzi ai giudici nazionali.

31      Proprio per garantire la tutela del legittimo affidamento di un’impresa beneficiaria dell’aiuto di cui trattasi, il 26 maggio 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della misura nazionale volta a recuperare l’aiuto in esame. Peraltro, tale sospensione sarebbe giustificata, come indica la motivazione dell’ordinanza in questione, dal fatto che la legittimità della decisione 2008/854 era contestata dinanzi al Tribunale.

32      La Repubblica italiana osserva poi che detta sospensione, al pari delle sospensioni disposte dal giudice nazionale nel 2009, soddisfaceva le condizioni sancite dalla giurisprudenza della Corte. Inoltre, la sospensione dell’esecuzione degli ordini nazionali, volti a recuperare gli aiuti di cui trattasi, avrebbe efficacia provvisoria, poiché il giudice nazionale ha subordinato la durata della sospensione alla durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

33      Alla luce delle ordinanze di sospensione emanate dai giudici nazionali, sarebbe giuridicamente impossibile, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, dare esecuzione alla decisione 2008/854, in quanto i principi generali della certezza del diritto e dell’autorità del giudicato ostano a tale esecuzione.

34      La Repubblica italiana deduce altresì che l’imposizione dell’obbligo, nei confronti delle imprese interessate, di rimborsare gli aiuti di cui trattasi quasi dieci anni dopo la concessione dei medesimi aiuti rischia di compromettere la loro sopravvivenza.

 Giudizio della Corte

35      Conformemente a una giurisprudenza constante, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità (sentenze del 14 aprile 2011, Commissione/Polonia, C‑331/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54, nonché del 28 luglio 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, da C‑471/09 P a C‑473/09 P, punto 100). Pertanto, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v., in particolare, sentenza del 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, C‑404/00, Racc. pag. I‑6695, punto 21) A tal riguardo, lo Stato interessato deve giungere ad un’effettiva ripetizione delle somme dovute (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, C‑415/03, Racc. pag. I‑3875, punto 44).

36      Il recupero deve effettuarsi senza indugio e conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. L’applicazione delle procedure nazionali è subordinata alla condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, condizione che rispecchia gli obblighi derivanti dal principio di effettività sancito dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 14 febbraio 2008, Commissione/Grecia, C‑419/06, punti 58 e 59).

37      Nel caso di specie, si presumeva che la Repubblica italiana, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2008/854, recuperasse gli aiuti di cui trattasi immediatamente ed effettivamente. L’esecuzione della suddetta decisione e, di conseguenza, il recupero effettivo dei medesimi aiuti avrebbe dovuto avere luogo, come emerge dal paragrafo 2 di tale articolo, entro quattro mesi dalla notifica della stessa decisione, ossia entro il 4 novembre 2008.

38      La Commissione sostiene, senza essere contraddetta su tale punto dalla Repubblica italiana, che nessun aiuto illegittimo, menzionato nella decisione 2008/854, è stato recuperato fino alla proposizione del presente ricorso.

39      A tale riguardo si deve aggiungere che, come emerge dagli atti, solo alla fine del mese di aprile 2009, oltre cinque mesi dopo il termine impartito per il recupero effettivo degli aiuti illegittimi, le decisioni nazionali volte al recupero di tali aiuti, senza interessi, sono state notificate alle imprese interessate.

40      Per quanto riguarda i motivi dedotti dalla Repubblica italiana nell’ambito del suo controricorso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è quello vertente sull’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, C‑304/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35, e del 6 ottobre 2011, Commissione/Italia, C‑302/09, punto 40).

41      La Corte ha già statuito che la condizione relativa alla sussistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della predetta decisione che avrebbero consentito di superare tali difficoltà (v. sentenza del 5 maggio 2011, Commissione/Italia, C‑305/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

42      Occorre aggiungere che la Corte ha altresì dichiarato che uno Stato membro il quale, in occasione dell’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione di cui trattasi. In tal caso, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, lo Stato membro e la Commissione devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e, in particolare, di quelle relative agli aiuti (sentenza del 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie, dagli atti non emerge che la Repubblica italiana abbia chiesto alla Commissione di modificare la decisione 2008/854 al fine di consentirle di superare le difficoltà connesse all’attuazione effettiva ed immediata di quest’ultima.

44      Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana vertente sul carattere generale ed astratto della decisione 2008/854, va ricordato che la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi a norma della legge regionale n. 9/1998, illegittimamente applicata da tale Stato membro mediante la deliberazione n. 33/6 e mediante il primo bando. Infatti, la decisione 2008/854 riguardava il regime di aiuti in quanto tale e spettava alla Repubblica italiana verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata da un’operazione di recupero (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 63, 64 e 121, nonché del 6 ottobre 2011, Commissione/Italia, cit., punto 52).

45      La circostanza che detto Stato membro avverta la necessità di verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata, allo scopo di compiere un esame preliminare volto ad individuare i beneficiari dei vantaggi considerati dalla decisione 2008/854, non è idoneo a giustificare la mancata esecuzione di tale decisione (v. sentenza del 5 maggio 2011, Commissione/Italia, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

46      Nella fattispecie, non si può addebitare alla Commissione di avere agito in violazione dell’obbligo di leale cooperazione con la Repubblica italiana in fase di recupero degli aiuti di cui trattasi. Infatti, la suddetta istituzione ha accettato l’invito di tale Stato membro a considerare la possibilità di riconoscere la separabilità di alcuni progetti di investimento. Ad ogni modo, tale discussione è stata avviata dalla Repubblica italiana soltanto dopo la scadenza dei termini previsti dalla decisione 2008/854.

47      Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana riguardante la presunta buona fede e il legittimo affidamento delle imprese alle quali sono stati concessi gli aiuti per finanziare progetti d’investimento intrapresi anteriormente alla data di presentazione dell’opportuna domanda, va sottolineato che un simile argomento non può essere validamente addotto, dallo Stato membro interessato, nell’ambito di un ricorso per inadempimento avente ad oggetto l’attuazione di una decisione della Commissione che ordina il recupero degli aiuti illegittimi. Infatti, ammettere siffatta possibilità significherebbe privare di qualsiasi efficacia pratica le disposizioni di cui agli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio comportamento illegale al fine di vanificare l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v. sentenza del 19 giugno 2008, Commissione/Germania, C‑39/06, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

48      Per quanto attiene al problema della sospensione, da parte dei giudici nazionali, degli ordini di recupero degli aiuti in questione, si deve ricordare che tali provvedimenti possono essere concessi con riserva che siano soddisfatte le condizioni enunciate dalla giurisprudenza [v., in particolare, sentenze del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 e C‑92/89, Racc. pag. I‑415, nonché del 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I), C‑465/93, Racc. pag. I‑3761].

49      In particolare, il provvedimento di un giudice nazionale che mira a sospendere l’atto nazionale adottato in esecuzione di una decisione della Commissione che obbliga lo Stato membro a recuperare un aiuto illegittimo, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, deve essere giustificato da argomenti volti a dimostrare l’invalidità della decisione di cui trattasi. Tale requisito si applica anche qualora la legittimità di tale decisione sia contestata dinanzi al Tribunale (v. citate sentenze del 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, punti 46 e 51, nonché del 6 ottobre 2011, Commissione/Italia, punto 47).

50      Orbene, un ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale contro una decisione che ordina il recupero di un aiuto non ha effetto sospensivo sull’obbligo di dare esecuzione a tale decisione (v. sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑280/05, punto 21).

51      Nella fattispecie, l’analisi delle ordinanze dei giudici nazionali versate agli atti dalle parti, riguardanti il recupero degli aiuti illegittimi disposto con la decisione 2008/854, non consente di dimostrare che le condizioni indicate dalla giurisprudenza citata al punto 48 della presente sentenza fossero soddisfatte.

52      In particolare, con ordinanza del 29 luglio 2009, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sospeso l’esecuzione delle decisioni nazionali volte a recuperare gli aiuti illegittimi con la motivazione che il recupero dei medesimi causerebbe un danno grave e irreparabile ai rispettivi beneficiari. Con ordinanza del 26 maggio 2010, lo stesso giudice nazionale ha nuovamente sospeso l’esecuzione di una decisione volta a recuperare gli aiuti illegittimi, in ossequio al principio del rispetto del legittimo affidamento di uno dei beneficiari e della proposizione dinanzi al Tribunale di un ricorso di annullamento della decisione 2008/854.

53      Orbene, le ordinanze di sospensione menzionate al punto precedente non tengono conto dell’interesse dell’Unione e non indicano le ragioni per cui i giudici dell’Unione sarebbero indotti a dichiarare l’invalidità della decisione 2008/854. Ad ogni modo, le sospensioni di cui trattasi sono state ordinate dopo la scadenza del termine impartito per il recupero degli aiuti illegittimi in data 4 novembre 2008.

54      Ciò posto, la Repubblica italiana non può avvalersi delle ordinanze dei giudici nazionali, che dispongono provvedimenti provvisori, per giustificare la mancata esecuzione della decisione 2008/854 entro i termini stabiliti.

55      Per quanto concerne l’argomento difensivo che la Repubblica italiana trae dall’impossibilità «giuridica» di dare esecuzione alla decisione 2008/854, va rilevato che i provvedimenti nazionali di sospensione dell’esecuzione non configurano un caso di impossibilità assoluta di dare esecuzione alla suddetta decisione. L’osservanza dei principi della certezza del diritto e dell’autorità del giudicato, invocati da tale Stato membro unitamente alla contestazione della legittimità della decisione 2008/854 dinanzi ai giudici dell’Unione e nell’ambito di un procedimento nazionale, a sua volta non può rendere assolutamente impossibile l’esecuzione della suddetta decisione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2011, Commissione/Italia, cit., punto 44).

56      Da quanto precede risulta che il presente ricorso è fondato nella parte in cui la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti di cui trattasi, che è stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854.

57      Non occorre statuire sul capo delle conclusioni della Commissione diretto a far condannare la Repubblica italiana per non averla informata dei provvedimenti menzionati al punto precedente, dato che tale Stato membro non ha, appunto, proceduto all’esecuzione della decisione 2008/854 entro i termini stabiliti (v. sentenza del 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, cit., punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

58      Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 della predetta decisione.

 Sulle spese

59      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime d’aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 – applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C l/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 della predetta decisione.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.