Language of document : ECLI:EU:C:2012:824

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2012 (*)

«Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione o comunicazione degli atti – Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Insussistenza – Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa – Presunzione di conoscenza»

Nella causa C‑325/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia), con decisione del 15 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2011, nel procedimento

Krystyna Alder,

Ewald Alder

contro

Sabina Orłowska,

Czeslaw Orłowski,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per K. Alder e E. Alder, da K. Góralska, adwokat;

–        per S. Orłowska e C. Orłowski, da F. Pniewska, consigliere giuridico;

–        per il governo polacco, da B. Czech, M. Arciszewski e M. Szpunar, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

–        per il governo portoghese, da R. Chambel Margarido e L. Inez Fernandes, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79), nonché dell’articolo 18 TFUE.

2        Tale domanda trae origine da una controversia tra la sig.ra Alder ed il sig. Alder (in prosieguo: i «coniugi Alder») da un lato, e la sig.ra Orłowska ed il sig. Orłowski (in prosieguo: i «coniugi Orłowski») dall’altro, in merito all’istanza proposta dai primi, diretta ad ottenere la riapertura del procedimento di pagamento di un credito che essi avevano presentato nei confronti dei secondi.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Conformemente ai considerando 6‑8 e 12 del regolamento n. 1393/2007:

«(6)      L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri possono indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. La designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.

(7)      La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.

(8)      È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

(…)

(12)      Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso».

4        L’articolo 1 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).

2.      Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.

(…)».

5        L’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è del seguente tenore:

«L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo».

6        Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007:

«Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8».

7        L’articolo 14 di tale regolamento dispone quanto segue:

«Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».

8        L’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a)      che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

b)      che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».

 Il diritto polacco

9        L’articolo 11355 del codice di procedura civile dispone quanto segue:

«1.      La parte che ha la residenza o la dimora abituale ovvero la sede all’estero, qualora non abbia designato un rappresentante ad litem domiciliato nella Repubblica di Polonia, è obbligata a designare nella Repubblica di Polonia un rappresentante per la ricezione delle notificazioni.

2.      In caso di mancata designazione di un rappresentante per la ricezione delle notificazioni, gli atti giudiziari destinati a tale parte sono depositati, ai fini del perfezionamento della notificazione, nel fascicolo di causa. La parte deve essere informata al riguardo in occasione della prima notificazione. La parte deve essere informata altresì della possibilità di replicare all’atto introduttivo del procedimento e di depositare osservazioni scritte, nonché delle persone che possono essere designate come rappresentanti».

10      Ai sensi dell’articolo 401 del codice di procedura civile:

«Si può chiedere la riapertura del procedimento per motivi di nullità:

1)      se una persona non autorizzata abbia preso parte alla formazione del tribunale o se il giudice che ha pronunciato la decisione fosse ricusabile per legge, e la parte non abbia avuto la possibilità, prima che la decisione acquistasse efficacia di giudicato, di chiederne la ricusazione;

2)      se una parte non aveva la capacità di essere parte processuale oppure se non sia stata debitamente rappresentata o sia stata privata della sua possibilità di agire a causa di una violazione di diritto; non può tuttavia chiedersi la riapertura del procedimento se l’impossibilità di agire sia cessata prima che la sentenza abbia acquistato efficacia di giudicato o se il difetto di rappresentanza sia stato invocato nel ricorso oppure se la parte abbia confermato la realizzazione delle fasi del procedimento».

 Il procedimento principale e la questione pregiudiziale

11      Il 20 novembre 2008 i coniugi Alder, residenti in Germania, proponevano ricorso diretto ad ottenere il pagamento di un credito dinanzi al Sąd Rejonowy w Koszalinie nei confronti dei coniugi Orlowski, residenti in Polonia.

12      Il Sąd Rejonowy w Koszalinie informava i ricorrenti del loro obbligo di comunicare entro un mese il nominativo di un rappresentante in Polonia autorizzato a ricevere le notificazioni degli atti giudiziari, avvertendoli che, in caso di mancata designazione del rappresentante entro il termine, gli atti ad essi destinati sarebbero stati versati nel fascicolo di causa e la loro notificazione sarebbe stata considerata perfezionata.

13      Poiché i coniugi Alder non avevano designato alcun rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Polonia, la loro convocazione all’udienza del 5 giugno 2009 e le conclusioni della comparsa di risposta depositate dai coniugi Orłowski sono state versate nel fascicolo di causa, in applicazione della regola secondo la quale si ritiene che la notificazione degli atti ai ricorrenti si sia perfezionata in forza dell’articolo 11355 del codice di procedura civile. Questi ultimi non comparivano all’udienza in parola, nel corso della quale il Sąd Rejonowy w Koszalinie esaminava le deduzioni di prova e chiudeva la discussione. Lo stesso giorno veniva pronunciata sentenza di rigetto del ricorso, che non veniva impugnata ed acquistava pertanto efficacia di giudicato.

14      Il 29 ottobre 2009 i ricorrenti presentavano al Sąd Rejonowy w Koszalinie un’istanza di riapertura del procedimento vertente sulla domanda di pagamento chiedendo l’annullamento di detta sentenza nonché il riesame della controversia stessa. Al riguardo, essi sostenevano in particolare di essere stati privati della possibilità di agire nel procedimento in conseguenza della mancata effettiva loro convocazione all’udienza. Da ciò deriverebbe che, omettendo di notificare gli atti giudiziari al loro indirizzo in Germania, il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di non discriminazione in base alla nazionalità nonché le disposizioni del regolamento n. 1393/2007.

15      Con sentenza del 23 giugno 2010, il Sąd Rejonowy w Koszalinie respingeva l’istanza di riapertura, affermando che il procedimento civile polacco era conforme al diritto dell’Unione. In esito all’appello proposto dai ricorrenti, il Sąd Okręgowy w Koszalinie annullava detta sentenza, ritenendo che la finzione secondo la quale la notificazione si ritiene perfezionata fosse in contrasto col regolamento n. 1393/2007, e rinviava la controversia dinanzi al Sąd Rejonowy w Koszalinie per una nuova decisione.

16      Il Sąd Rejonowy w Koszalinie rilevava tuttavia di non condividere l’analisi suddetta. Esso considerava, infatti, da un lato, che il regolamento n. 1393/2007 non era applicabile nel procedimento principale, giacché esso disciplina soltanto le ipotesi in cui un atto giudiziario dev’essere notificato in un altro Stato membro in forza delle disposizioni processuali nazionali. Dall’altro, prendendo in considerazione l’articolo 18 TFUE, esso sosteneva che la regola secondo la quale la notificazione degli atti si ritiene perfezionata non può comportare una discriminazione diretta e, quand’anche dovesse costituire una discriminazione indiretta, essa sarebbe in ogni caso giustificata dalla sua finalità di garantire il corretto svolgimento del procedimento, alla luce delle difficoltà e dei costi connessi alle notificazioni di atti all’estero, se non addirittura della loro impossibilità di realizzazione.

17      In tali circostanze, il Sąd Rejonowy w Koszalinie decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (…) [n. 1393/2007] e l’articolo 18 TFUE debbano essere interpretati nel senso che è ammissibile che il deposito nel fascicolo di causa degli atti giudiziari destinati alla parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro, valga come loro notificazione, qualora essa non abbia designato un rappresentante per la ricezione delle notificazioni residente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione, il Sąd Rejonowy w Koszalinie chiede in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 e, all’occorrenza, l’articolo 18 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati ad una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro, sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

19      Per rispondere a tale questione, si deve innanzitutto precisare l’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007, in modo da verificare se esso disciplini la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari in circostanze da esso definite, tra le quali, segnatamente, quelle considerate dalla legislazione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, oppure se, come sostiene il governo polacco, detto regolamento sia applicabile soltanto qualora tali atti debbano essere notificati o comunicati in un altro Stato membro in forza delle norme processuali vigenti nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario.

20      A tal proposito, si deve rilevare che la lettera dell’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento precisa che quest’ultimo è applicabile in materia civile e commerciale «quando un atto giudiziario (…) deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario».

21      Orbene, se è vero che, come sostiene il governo polacco, il testo stesso di tale disposizione non contiene alcuna indicazione espressa quanto alle circostanze in cui un atto siffatto «deve» essere notificato o comunicato in un altro Stato membro, tuttavia è pur vero che la lettura del combinato disposto di altre disposizioni del regolamento n. 1393/2007 fornisce in merito alcune utili precisazioni.

22      In particolare, da un lato, il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento n. 1393/2007 prevede espressamente che quest’ultimo non si applichi quando non è noto il recapito della persona alla quale dev’essere notificato o comunicato l’atto.

23      Dall’altro, il considerando 8 di detto regolamento enuncia che è opportuno che quest’ultimo non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato di una parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento giudiziario, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

24      Risulta quindi dall’interpretazione sistematica del regolamento di cui trattasi che quest’ultimo prevede soltanto due ipotesi in cui la notificazione e la comunicazione di un atto giudiziario tra gli Stati membri sono escluse dal suo ambito di applicazione, ovvero, da un lato, qualora il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti, e, dall’altro, qualora quest’ultimo abbia nominato un rappresentante autorizzato nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario.

25      Nelle altre ipotesi, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, qualora il destinatario di un atto giudiziario risieda all’estero, la notificazione o la comunicazione di tale atto rientrano necessariamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007, e devono, pertanto, come prevede l’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, essere effettuate secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso a tal fine.

26      Una soluzione siffatta, dal momento che deriva direttamente dal contesto di tale regolamento, priva altresì di fondamento la tesi sostenuta dal governo polacco, secondo la quale è alla luce del diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si svolge il procedimento giudiziario che si dovrebbero individuare le circostanze in cui un atto giudiziario «deve» essere notificato o comunicato in un altro Stato membro, ai sensi del medesimo regolamento.

27      Infatti, lasciare al legislatore nazionale il compito di determinare in quali casi ricorra una necessità siffatta, ostacolerebbe l’applicazione uniforme del regolamento n. 1393/2007, non essendo escluso che gli Stati membri prevedano in proposito soluzioni divergenti (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2005, Leffler, C‑443/03, Racc. pag. I‑9611, punto 44).

28      Ciò precisato, si deve constatare che, poiché la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari in circostanze analoghe a quelle individuate dalla legislazione nazionale controversa nel procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007, è alla luce del sistema e degli obiettivi di quest’ultimo che occorre accertare la conformità al diritto dell’Unione di una legislazione siffatta, allorché essa istituisce una regola secondo la quale la notificazione degli atti giudiziari si ritiene perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa qualora la parte residente all’estero non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere in Polonia le notificazioni rilevanti.

29      A tal proposito, per quanto riguarda innanzitutto il sistema del regolamento n. 1393/2007, si deve ricordare che quest’ultimo, adottato sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE, è volto a stabilire, come enunciato al suo considerando 2, un meccanismo di notificazione e di comunicazione intracomunitaria finalizzato al buon funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, Racc. pag. I‑5439, punti 53‑55).

30      In tale contesto, per garantire l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile, l’articolo 2 di detto regolamento, letto alla luce del considerando 6 di quest’ultimo, dispone che la trasmissione degli atti giudiziari sia effettuata, in linea di principio, tra gli «organi mittenti» e gli «organi riceventi» designati dagli Stati membri.

31      Inoltre, lo stesso regolamento n. 1393/2007 prevede, alla sua sezione II, altri possibili mezzi di trasmissione, senza peraltro stabilire alcuna gerarchia tra di essi (sentenza del 9 febbraio 2006, Plumex, C‑473/04, Racc. pag. I‑1417, punti 19‑22), quali la trasmissione per via consolare o diplomatica, nonché la notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari, tramite i servizi postali o ancora, su domanda di chiunque vi abbia interesse, direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato richiesto.

32      Orbene, dato che tali mezzi di trasmissione degli atti giudiziari sono gli unici disciplinati esaustivamente nel sistema predisposto da detto regolamento, si deve necessariamente constatare che quest’ultimo non lascia spazio e quindi osta ad un procedimento di notificazione o di comunicazione fittizia come quello vigente in Polonia in forza dell’articolo 11355 del codice di procedura civile.

33      Tale considerazione è peraltro suffragata dagli obiettivi del regolamento in parola.

34      Infatti, si deve rilevare al riguardo che tale regolamento, come risulta dal suo considerando 2, mira certamente a migliorare e ad accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Weiss und Partner, C‑14/07, Racc. pag. I‑3367, punto 46, nonché Roda Golf & Beach Resort, cit., punto 54).

35      Tuttavia, come già dichiarato dalla Corte, tali obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei loro destinatari, che derivano dal diritto al giusto processo sancito agli articoli 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (v., in tal senso, sentenza Weiss und Partner, cit., punto 47).

36      In tale prospettiva, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, varie disposizioni del regolamento n. 1393/2007 mirano espressamente a conciliare l’efficacia e la rapidità della trasmissione degli atti giudiziari con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa dei destinatari, e ciò, segnatamente, attraverso la garanzia di una ricezione reale ed effettiva di questi stessi atti.

37      In particolare gli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1, di detto regolamento, letti alla luce del considerando 12 del medesimo, impongono che la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari siano effettuate mediante un modulo standard, e che questo sia tradotto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata tale notificazione o comunicazione.

38      Inoltre, l’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 impone a qualunque Stato membro che abbia scelto di ricorrere all’intermediazione dei servizi postali, di notificare o comunicare gli atti giudiziari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

39      Nella stessa prospettiva, l’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, impone al giudice dello Stato membro di origine di sospendere il procedimento, se il convenuto non compaia, fintantoché non sia dimostrato che l’atto introduttivo del procedimento è stato notificato o comunicato tempestivamente, secondo una forma prescritta dalla legge dello Stato membro richiesto, o che tale atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza secondo un’altra modalità prevista dal medesimo regolamento, in tempo utile affinché detto convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

40      Orbene, in tale contesto, si deve necessariamente constatare che un meccanismo di notificazione o di comunicazione fittizia, come quello previsto dall’articolo 11355 del codice di procedura civile, risulta incompatibile con la realizzazione degli obiettivi di tutela dei diritti della difesa di cui al regolamento n. 1393/2007.

41      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 52‑54 delle sue conclusioni, tale meccanismo priva di qualunque effetto utile il diritto del destinatario di un atto giudiziario, che non abbia la propria residenza o dimora abituale nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario, di beneficiare di una ricezione reale ed effettiva di tale atto, e ciò, in particolare, a motivo del fatto che non sono garantite al destinatario né la conoscenza dell’atto giudiziario in tempo utile per predisporre le proprie difese, né la traduzione di quest’ultimo.

42      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 dev’essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati ad una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati ad una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

Firme


* Lingua processuale: il polacco.