Language of document : ECLI:EU:C:2011:759

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

21 novembre 2011 (*)

«Intervento»

Nella causa C‑369/11,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 12 luglio 2011 (e-mail del 6 luglio 2011),

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra E. Montaguti e dal sig. H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale, sig. N. Jääskinen,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2011 (fax del 3 ottobre), la Repubblica ceca, rappresentata dal sig. M. Smolek, dalla sig.ra J. Očková e dal sig. T. Müller, in qualità di agenti, ha chiesto di intervenire nella causa C‑369/11 a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.

2        L’istanza di intervento è stata introdotta in conformità dell’art. 93, n. 1, del regolamento di procedura ed è presentata in applicazione dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      È ammesso l’intervento della Repubblica ceca nella causa C‑369/11, a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.

2)      Sarà stabilito un termine entro il quale l’interveniente potrà esporre, per iscritto, i motivi a sostegno delle sue conclusioni.

3)      All’interveniente verrà notificata a cura del cancelliere una copia di tutti gli atti del procedimento.

4)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 21 novembre 2011

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.