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Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2016, causa T-347/14, Olga Stanislavivna Yanukovych/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-505/16 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2016, causa T-347/14, nei limiti specificati ai punti 6 e 7 dell’impugnazione, ossia:

punti 2 e 4 del dispositivo di tale ordinanza;

punto 3 del dispositivo dell’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2016, causa T-347/14, nei limiti in cui la Corte dichiari che, in base al medesimo punto 3, il Consiglio dell’Unione europea è tenuto a pagare solo le spese sostenute dalla ricorrente, non già le spese sostenute dal defunto;

rinviare la causa al Tribunale ai fini della trattazione orale e della sentenza o, in subordine:

accogliere le conclusioni della ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale nei limiti specificati ai punti 6 e 7 dell’impugnazione, ossia annullare la decisione (PESC) 2015/143 1 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119, il regolamento (UE) 2015/138 2 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014, la decisione (PESC) 2015/364 3 del Consiglio, del 5 marzo 2015, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 4 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych e

nei limiti in cui la Corte dichiari che il Tribunale non ha già provveduto in tal senso, condannare il Consiglio dell’Unione europea sia alle spese della ricorrente sia alle spese sostenute dal defunto relativamente alla domanda di annullamento formulata nel ricorso;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese della ricorrente, includendo quelle sostenute dal defunto, relativamente alla domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento;

in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere, ai punti 84, 89 e 92 dell’ordinanza impugnata, che la memoria di adattamento era irricevibile in quanto depositata in nome del defunto dopo la sua morte. Il Tribunale ha concluso erroneamente che, nelle circostanze del caso di specie, la ricevibilità della memoria di adattamento doveva essere valutata unicamente con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito di tale memoria. Al contrario, la ricevibilità della memoria di adattamento avrebbe dovuto essere valutata nel complesso, con riferimento a tutte le circostanze del caso.

In secondo luogo, anche qualora il Tribunale abbia correttamente concluso che la ricevibilità della memoria di adattamento doveva essere valutata unicamente con riferimento alla situazione esistente al momento del suo deposito, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la memoria di adattamento non era stata presentata, in sostanza, in nome della ricorrente. La memoria di adattamento, valutata nel contesto degli altri elementi presentati al Tribunale, è risultata chiaramente depositata in nome del defunto dalla (o per conto della) ricorrente nella sua qualità di successore de facto e di erede del defunto. Come tale, detta memoria era ricevibile con riferimento alla situazione di fatto al momento del suo deposito. Nel formulare l’opposta conclusione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto snaturando gli elementi di prova a sua disposizione.

In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha omesso di operare una distinzione tra i) la ricevibilità della memoria di adattamento e ii) la ricevibilità di una seconda domanda di annullamento. Il Tribunale 1) non ha tenuto conto, erroneamente, del fatto di aver concesso una sospensione relativamente alla memoria di adattamento; 2) ha concluso erroneamente che la ricevibilità della memoria di adattamento dovrebbe essere decisa unicamente con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito di tale memoria; 3) ha ignorato erroneamente il fatto che il diritto successorio ucraino determina il successore sei mesi dopo la morte ma con effetto retroattivo, e 4) di conseguenza, ha privato la ricorrente, erroneamente e senza alcuna giustificazione, di un mezzo di ricorso per impugnare gli atti del 2015 in qualità di successore e di erede o ad altro titolo.

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1  Decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 24, pag. 16).

2  Regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 24, pag. 1).

3  Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 25).

4  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 1).