Language of document : ECLI:EU:C:2015:11

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 gennaio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Servizi aerei – Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo – Trasparenza dei prezzi – Sistema di prenotazione elettronica – Tariffe passeggeri – Indicazione del prezzo definitivo in ogni momento»

Nella causa C‑573/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 18 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2013, nel procedimento

Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

contro

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda (relatore), A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG, da M. Knospe e A. Walz, Rechtsanwälte;

–        per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., da P. Wassermann, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da J.-C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da W. Mölls e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (in prosieguo: «Air Berlin»), vettore aereo, ed il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Unione federale delle centrali ed associazioni dei consumatori; in prosieguo: il «Bundesverband») in merito alle modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nell’ambito del sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin.

 Contesto normativo

3        Il considerando 16 del regolamento n. 1008/2008 così recita:

«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità.»

4        Il regolamento n. 1008/2008 disciplina, a termini dell’articolo 1, paragrafo 1, le licenze dei vettori aerei dell’Unione europea, il diritto dei vettori dell’Unione di prestare servizi aerei all’interno dell’Unione, nonché la determinazione del prezzo dei servizi aerei all’interno dell’Unione.

5        L’articolo 2 di detto Regolamento, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

[...]

4)      “servizio aereo”: un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta;

[...]      

18)      “tariffe aeree passeggeri”, il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;

[...]».

6        L’articolo 23 del regolamento medesimo, intitolato «Informazione e non discriminazione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:

a)      tariffa aerea passeggeri o merci;

b)      tasse;

c)      diritti aeroportuali; e

d)      altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti;

dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        Sino alla fine del 2008, il sistema di prenotazione della Air Berlin era concepito in modo tale che, una volta selezionato un tragitto e una data, veniva presentata al cliente, in una seconda fase, una tavola riassuntiva dei collegamenti aerei possibili per il giorno prescelto, sulla quale figuravano le ore di partenza e di arrivo nonché due tariffe per ogni singolo volo. In una casella situata sotto tale tavola venivano indicate le tasse e gli oneri applicabili al servizio aereo selezionato nonché il supplemento dovuto per il cherosene, mentre il «prezzo per persona», inclusivo di tutti detti elementi, risultava in un riquadro. In una nota con doppio asterisco collocata dietro tale casella si faceva presente che, con riferimento alle condizioni applicabili, sarebbero state applicate le spese di gestione, vale a dire il «service charge», non ancora incluso nel prezzo definitivo. Dopo aver inserito i dati personali necessari nel corso della terza fase, il cliente poteva quindi avere conoscenza, nella quarta fase, del prezzo definitivo del viaggio, ivi incluse le spese di gestione.

8        A seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1008/2008, avvenuta il 1° novembre 2008, la Air Berlin modificava la seconda fase del proprio sistema di prenotazione, in modo tale che nella tavola riassuntiva venissero indicate, oltre all’ora di partenza e di arrivo, la tariffa passeggeri applicabile al servizio aereo selezionato nonché, separatamente, le tasse e gli oneri, il supplemento dovuto per il cherosene e l’importo totale di dette voci separatamente menzionate. In una casella situata sotto la tavola medesima veniva indicato il prezzo calcolato sulla base di tali dati, le spese di gestione nonché, a piè di pagina, il prezzo definitivo per persona per il volo selezionato.

9        Ritendendo che tale presentazione dei prezzi non rispondesse ai requisiti dettati dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, il Bundesverband proponeva un’azione nei confronti della Air Berlin chiedendo di porre termine a tale pratica nonché il rimborso delle spese relative all’azione di diffida. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del Bundesverband, successivamente confermata in appello, ragion per cui la Air Berlin ricorreva per cassazione «Revision» dinanzi al giudice del rinvio.

10      A parere del giudice del rinvio, l’esito del ricorso per cassazione dipende dall’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008.

11      Il giudice a quo ritiene, al pari del giudice di appello, che le spese di gestione, quali percepite dalla Air Berlin, costituiscano un corrispettivo inevitabile e prevedibile alla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, e debbano essere quindi incluse nel prezzo definitivo indicato.

12      Tuttavia, per quanto attiene ai sistemi di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il giudice del rinvio ravvisa due distinti problemi nell’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, relativi, rispettivamente, al momento esatto in cui il prezzo definitivo dei servizi aerei deve essere precisato nell’ambito del procedimento di prenotazione e alle modalità di presentazione del prezzo definitivo medesimo.

13      Per quanto attiene, in primo luogo, al momento esatto in cui il prezzo definitivo dei servizi aerei deve essere precisato nel corso del procedimento di prenotazione, il giudice del rinvio rileva che il giudice d’appello ha ritenuto che la Air Berlin, tenuto conto delle modalità di indicazione delle tariffe passeggeri nel proprio sistema di prenotazione, avesse violato l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008. Infatti, a parere del giudice d’appello tale disposizione, secondo cui il prezzo finale da pagare «è sempre indicato», deve essere intesa nel senso che il prezzo finale deve apparire ogniqualvolta venga indicato un prezzo. Il giudice d’appello ha quindi ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto laddove una tavola riassuntiva si limiti ad indicare il prezzo dei singoli voli rispondenti ai criteri di selezione scelti dal cliente, senza ivi includere le spese di gestione ovvero indicando queste ultime separatamente.

14      Secondo il giudice del rinvio, occorre tener conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, che emerge dal considerando 16 del regolamento medesimo, nonché dal tenore della menzionata disposizione e dal titolo dell’articolo, che garantisce l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei (sentenza ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, punto 13). A termini del menzionato considerando 16, tale trasparenza tariffaria deve consentire ai clienti di poter efficacemente confrontare il prezzo dei servizi aerei praticati dai singoli vettori aerei. L’articolo 23 sarebbe stato introdotto per lottare contro una vecchia pratica dei prestatori di servizi aerei consistente nel pubblicare tariffe al netto delle tasse, diritti o supplementi carburanti [v. pag. 10 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2006) 396 definitivo, recante norme comuni sulla prestazione di servizi aerei nella Comunità, presentata dalla Commissione europea, nonché i punti 8.1 e 8.4 del parere del Comitato economico e sociale europeo, del 31 maggio 2007, relativo a tale proposta (GU C 175, pag. 85)].

15      Il giudice del rinvio rileva parimenti che né l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, né qualsivoglia altra disposizione del regolamento medesimo disciplina in dettaglio la questione relativa all’individuazione del momento in cui debba essere precisato il prezzo finale. Tuttavia, l’articolo 23, paragrafo 1, quarto periodo, di detto regolamento dispone che i supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati «all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione». Tuttavia, a parere del giudice del rinvio, la volontà del legislatore dell’Unione di garantire un raffronto effettivo dei prezzi induce ad interpretare il termine «sempre» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 nel combinato disposto con l’omologo termine utilizzato nel considerando 16 del regolamento medesimo. In tale ottica, il prezzo finale previsto da tale disposizione dovrebbe essere precisato in un momento precedente a quello imposto per i supplementi di prezzo opzionali di cui all’articolo 23, paragrafo 1, quarto periodo, del regolamento medesimo. Seguendo tale interpretazione, l’obbligo di indicazione del prezzo finale dei servizi aerei in una fase precoce del procedimento di prenotazione potrebbe implicare l’obbligo di precisazione del prezzo sin dal momento dell’indicazione del servizio aereo corrispondente alle destinazioni e alle date scelte dal cliente.

16      Per quanto attiene, in secondo luogo, alle modalità di presentazione del prezzo finale dei servizi aerei, il giudice del rinvio rileva che nemmeno l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 disciplina la questione in termini precisi. L’articolo 23, paragrafo 1, quarto periodo, del regolamento stesso dispone unicamente che i supplementi di prezzi opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo.

17      Il giudice del rinvio, al pari del giudice di primo grado, ha dedotto dalla previsione dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo e quarto periodo, del regolamento n. 1008/2008 che il prezzo finale dei servizi aerei deve essere sempre indicato, ovvero deve comparire a ogni indicazione di prezzo, cosicché, nell’ambito di un sistema di prenotazione a più fasi, il prezzo stesso dev’essere precisato sin dalla prima indicazione delle tariffe aeree passeggeri nonché su ogni pagina contenente un’indicazione di prezzi. Nella specie, il prezzo finale dovrebbe essere direttamente indicato non solo per i servizi aerei preselezionati dalla Air Berlin ovvero sui quali il cliente clicchi, bensì parimenti per ogni servizio aereo riportato nella tavola riassuntiva.

18      Il giudice del rinvio ritiene tuttavia possibile un’interpretazione meno restrittiva dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, secondo cui l’indicazione del prezzo finale in una fase precoce, e non alla fine del procedimento di prenotazione, quale proposto dalla Air Berlin per ogni servizio aereo concretamente selezionato, consente anch’essa di garantire un effettivo raffronto con i prezzi degli altri vettori aerei e, conseguentemente, di rispondere alle esigenze di tutela del consumatore, ancorché tale raffronto possa risultare meno agevole per il consumatore.

19      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei.

2)      Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato solo per il servizio aereo specificamente selezionato dal cliente o per ciascun servizio aereo visualizzato».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

20      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, se l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che il prezzo finale da corrispondere debba essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione.

21      A parere della Air Berlin, la risposta al primo quesito dipende dall’interpretazione del termine «sempre» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008. La Air Berlin sostiene che tale termine imponga non la precisazione del prezzo finale da pagare sin dalla prima indicazione del prezzo dei servizi aerei, bensì unicamente la precisazione del prezzo successivamente alla selezione di un volo determinato dal cliente e prima della conclusione definitiva del contratto di prenotazione.

22      La Air Berlin precisa a tal riguardo che, nella tavola riassuntiva esposta nella seconda fase del procedimento di prenotazione elettronica da essa istituito, il collegamento più economico viene automaticamente preselezionato ed il sistema indica il prezzo finale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, includendo il prezzo per il volo selezionato, le tasse ed i diritti, il supplemento per il cherosene nonché le spese di gestione. Se il cliente scegliesse un collegamento alternativo, per ipotesi più caro, il sistema indicherebbe allora il prezzo definitivo ad esso attinente.

23      Come rilevato dal Bundesverband, dai governi tedesco, belga, italiano, olandese ed austriaco nonché dalla Commissione europea, tale interpretazione non è compatibile con il tenore dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008.

24      Infatti, l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 prevede che il prezzo finale da pagare deve essere sempre indicato e deve includere tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, gli oneri, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.

25      Orbene, dal tenore stesso di tale disposizione emerge che il prezzo finale da pagare deve essere precisato «sempre», senza distinzioni tra il momento in cui il prezzo venga indicato per la prima volta, il momento in cui il cliente selezioni un volo determinato o, ancora, il momento della conclusione definitiva del contratto.

26      Conseguentemente, l’obbligo di precisare sempre il prezzo finale da pagare, dettato da tale disposizione, implica che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare venga precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, quindi già al momento della loro prima indicazione.

27      Tale interpretazione risulta avvalorata dalla lettura sistematica dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 nonché dalla ratio legis del secondo periodo di tale disposizione.

28      Infatti, come sottolineato dal Bundesverband, dai governi tedesco e austriaco nonché dalla Commissione, non vi è motivo di dedurre dalla locuzione «all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, quarto periodo, del regolamento n. 1008/2008, che il termine «sempre» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento medesimo debba essere interpretato nel senso che il prezzo definitivo debba essere indicato unicamente all’inizio di un processo di prenotazione.

29      La locuzione «all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione», impiegata all’articolo 23, paragrafo 1, quarto periodo, implica che i supplementi dei prezzi opzionali debbano essere indicati all’inizio del procedimento di prenotazione propriamente detto, cosa che consente al cliente di decidere se ricorrere effettivamente alla prestazione supplementare di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza ebookers.com Deutschland, EU:C:2012:487, punto 15).

30      Per contro, l’obbligo, stabilito dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, di indicare «sempre», il prezzo finale, ivi incluse le spese inevitabili e prevedibili, sussiste già al momento della pubblicazione delle tariffe passeggeri, in qualsivoglia forma, e già prima dell’inizio del procedimento di prenotazione.

31      Correttamente il Bundesverband, i governi tedesco, belga, italiano, olandese e austriaco nonché la Commissione sottolineano che tale interpretazione è conforme alla ratio legis dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, quale emerge dal considerando 16 del regolamento stesso.

32      Ai sensi del considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, i clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei offerti dai vari vettori aerei e, conseguentemente, il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio dell’Unione dovrebbe essere sempre indicato comprensivo di tutte le tasse, i diritti e le spese.

33      A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di precisare che tanto dal titolo dell’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008, quanto dal tenore del paragrafo 1 dell’articolo medesimo emerge che tale disposizione è volta a garantire l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e che, conseguentemente, essa contribuisce a garantire la tutela del cliente che si avvalga dei servizi medesimi (sentenze ebookers.com Deutschland, EU:C:2012:487, punto 13 e Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, punto 32).

34      Dal considerando 16 del regolamento n. 1008/2008 emerge quindi che l’obbligo imposto al vettore aereo di indicare «sempre» il prezzo finale da pagare è necessario per consentire ai clienti di confrontare effettivamente il prezzo dei servizi aerei praticati dai singoli vettori aerei, conformemente all’obiettivo di comparabilità effettiva dei prezzi dei servizi aerei perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza Vueling Airlines, EU:C:2014:2232, punto 33).

35      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la prima indicazione.

 Sulla seconda questione

36      Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che il prezzo finale da pagare debba essere precisato unicamente per il servizio aereo selezionato dal cliente o per ogni servizio aereo esposto.

37      La Air Berlin sostiene che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 esige non che il prezzo definitivo sia indicato per ogni volo esposto, bensì unicamente che sia indicato per il volo selezionato dal cliente. A parere di detta compagnia aerea, un raffronto effettivo, ai sensi del considerando 16 del menzionato regolamento, è possibile solamente qualora il cliente abbia selezionato un volo determinato, che colleghi l’aeroporto di partenza con quello di arrivo ad un orario preciso. Pertanto, l’obbligo di indicare il prezzo definitivo, stabilito dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, troverebbe applicazione solamente qualora il cliente abbia selezionato un volo determinato, e unicamente per detto volo.

38      Tale interpretazione non può essere accolta.

39      Come correttamente fanno valere il Bundesverband, i governi tedesco, belga, olandese e austriaco nonché la Commissione, l’obbligo fissato all’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 di indicare «sempre» il prezzo finale si applica a qualsiasi forma di pubblicazione delle tariffe passeggeri, ivi comprese le tariffe proposte per una serie di servizi aerei presentati sotto forma di tavola riassuntiva. Pertanto, l’indicazione del prezzo definitivo per il solo volo selezionato non è sufficiente per soddisfare l’obbligo stabilito da detta disposizione.

40      Tale interpretazione risulta avvalorata dalla ratio legis dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, rammentata supra ai punti da 31 a 34.

41      Infatti, l’obbligo di indicare il prezzo finale da pagare per ogni singolo volo di cui sia esposta la tariffa, e non per il solo volo selezionato, consente ai clienti un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai singoli vettori aerei, conformemente all’obiettivo generale di trasparenza dei prezzi dei servizi aerei perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

42      A parere della Air Berlin, tale interpretazione del secondo periodo del menzionato articolo 23, paragrafo 1, nel senso che il prezzo finale da pagare debba essere indicato per ogni volo esposto, farebbe sì che possa essere indicato solamente il prezzo definitivo implicando, pertanto, un divieto generale di indicare il prezzo dei soli voli. Orbene, il terzo periodo di detta disposizione esigerebbe che il prezzo del solo volo sia indicato in maniera distinta accanto al prezzo finale.

43      Tale argomento dev’essere tuttavia respinto in quanto destituito di qualsiasi fondamento, atteso che l’obbligo di indicare il prezzo finale da pagare per ogni singolo volo esposto, stabilito dal secondo periodo del menzionato articolo 23, paragrafo 1, non implica minimamente un divieto di indicare le tariffe passeggeri o le tariffe merci per ognuno dei voli alle condizioni previste dal terzo periodo della disposizione medesima.

44      Al contrario, dal tenore medesimo dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, emerge che l’obbligo di precisare quantomeno la tariffa passeggeri o la tariffa merci nonché le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri oneri, i supplementi o i diritti qualora tali elementi siano aggiunti alla tariffa passeggeri ovvero alla tariffa merci si aggiunge all’obbligo di indicare il prezzo finale, risultante dal secondo periodo di detto paragrafo 1.

45      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione.

2)      L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.