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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 - Consiglio dell'Unione europea / Nadiany Bamba, Commissione europea

(Causa C-417/11 P) 

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio - Congelamento di capitali - Articolo 296 TFUE - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo - Diritto al rispetto della proprietà)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Altre parti nel procedimento: Nadiany Bamba (rappresentanti: inizialmente avv. P. Haïk, successivamente avv. P. Maisonneuve), Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)

Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e E. Ranaivoson, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2011, Bamba/Consiglio (T-86/11), con cui il Tribunale ha annullato la decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio e il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la sig.ra Nadiany Bamba - Congelamento di capitali - Obbligo di motivazione - Errore di diritto

Dispositivo

La sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 giugno 2011, Bamba/Consiglio (T-86/11), è annullata.

Il ricorso della sig.ra Bamba è respinto.

La sig.ra Bamba è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea in occasione della presente impugnazione nonché in primo grado.

La Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

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1 - GU C 311 del 22.10.2011.