Language of document : ECLI:EU:C:2012:795

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 dicembre 2012 (*)

«Concorrenza – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Intesa – Carattere sensibile di una restrizione – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità nazionale garante della concorrenza – Pratica idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri – Accertamento e sanzione – Non superamento delle soglie di detenzione di quote di mercato fissate nella comunicazione “de minimis” – Restrizioni per oggetto»

Nella causa C‑226/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 10 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2011, nel procedimento

Expedia Inc.

contro

Autorité de la concurrence e altri,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Expedia Inc., da F. Molinié e F. Ninane, avocats;

–        per l’Autorité de la concurrence, da F. Zivy e L. Gauthier‑Lescop, in qualità di agenti, assistiti da E. Baraduc, avocate;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da N. von Lingen e B. Mongin, in qualità di agenti;

–        per l’Autorità di vigilanza EFTA, da X. Lewis, M. Schneider e M. Moustakali, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una causa promossa dalla società Expedia Inc. (in prosieguo: la «Expedia») nei confronti, in particolare, dell’Autorité de la concurrence [Autorità francese garante della concorrenza], già Conseil de la concurrence, e avente ad oggetto le azioni di accertamento avviate e le sanzioni pecuniarie inflitte da tale autorità a motivo degli accordi per la creazione di una società controllata comune conclusi tra la Expedia stessa e la Société nationale des chemins de fer français [Società nazionale delle ferrovie francesi] (SNCF) (in prosieguo: la «SNCF»).

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:

«1.      Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo 81 [CE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. (…)

2.      Dall’applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri[, ma] che non [determinino] restrizioni alla concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE, o] che soddisf[i]no le condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE,] o che s[ia]no disciplinati da un regolamento per l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE]. (…)».

4        La comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (de minimis) (GU 2001, C 368, pag. 13; in prosieguo: la «comunicazione de minimis») enuncia, ai punti 1, 2, 4, 6 e 7, quanto segue:

«1.      (…) La Corte di giustizia (…) ha chiarito che [l’articolo 81, paragrafo 1, CE] non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile.

2.      Nella presente comunicazione, la Commissione, con l’ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, stabilisce criteri quantitativi per determinare ciò che non costituisce una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 (…) [CE]. Questa definizione in negativo dell’incidenza sensibile non implica tuttavia che gli accordi tra imprese che superino le soglie definite nella presente comunicazione determinino necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza. È infatti possibile che anche tali accordi abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sfuggano quindi alla proibizione dell’articolo 81, paragrafo 1[, CE] (…).

(…)

4.      Nei casi contemplati dalla presente comunicazione la Commissione non inizierà nessun procedimento, né d’ufficio, né su domanda. Nell’ipotesi in cui le imprese ritengano in buona fede che un accordo rientri nel campo d’applicazione della presente comunicazione, la Commissione non infliggerà ammende. Sebbene non vincolante nei loro confronti, la presente comunicazione intende inoltre fornire indicazioni ai giudici e alle autorità degli Stati membri che siano chiamati ad applicare l’articolo 81 [CE].

(…)

6.      La presente comunicazione non pregiudica l’interpretazione dell’articolo 81 [CE] da parte della Corte di giustizia o del Tribunale (…).

7.      La Commissione ritiene che gli accordi tra imprese che incidono sul commercio tra Stati membri non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE]:

a)      quando la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti all’accordo non supera il 10% su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall’accordo, se l’accordo è concluso tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi tra concorrenti) (…)

(…)».

 La normativa francese

5        L’articolo L. 420‑1 del codice di commercio francese dispone quanto segue:

«Sono proibite, anche se realizzate per il tramite diretto o indiretto di una società del gruppo stabilita fuori dalla Francia, qualora abbiano per oggetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza su un mercato, le azioni concordate, le convenzioni, le intese espresse o tacite o le cooperazioni, in particolare quando sono dirette a:

1°      limitare l’accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di altre imprese;

2°      ostacolare la fissazione dei prezzi in base al libero gioco del mercato, favorendo artificialmente il loro aumento o la loro diminuzione;

3°      limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli investimenti o il progresso tecnico;

4°      ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento».

6        L’articolo L. 464‑6‑1 del codice suddetto stabilisce che l’Autorité de la concurrence può decidere che non occorre proseguire il procedimento qualora le pratiche menzionate all’articolo L. 420‑1 del medesimo codice non riguardino contratti stipulati in applicazione del codice degli appalti pubblici e la quota di mercato aggregata detenuta dalle imprese o dagli organismi partecipanti all’accordo o alla pratica in questione non superi certe soglie, corrispondenti a quelle precisate al punto 7 della comunicazione de minimis.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        Allo scopo di promuovere la vendita di biglietti di treno e di viaggi su Internet, la SNCF ha concluso, nel settembre 2001, vari accordi con la Expedia, società americana specializzata nella vendita di viaggi su Internet, e ha costituito con quest’ultima una società controllata comune denominata GL Expedia. Il sito Internet voyages‑SNCF.com, fino ad allora dedicato alle informazioni, alla prenotazione e alla vendita di biglietti ferroviari su Internet, ha ospitato l’attività della GL Expedia ed è stato modificato per offrire, oltre alle sue prestazioni iniziali, un’attività di agenzia di viaggi on line. Nel corso dell’anno 2004, la società controllata comune ha cambiato denominazione, divenendo l’Agence de voyages SNCF.com (in prosieguo: l’«Agence VSC»).

8        Con decisione del 5 febbraio 2009, l’Autorité de la concurrence ha ritenuto che il partenariato tra la SNCF e la Expedia, tradottosi nella creazione dell’Agence VSC, costituisse un’intesa contraria agli articoli 81 CE e L. 420‑1 del codice di commercio, avente per oggetto e per effetto di favorire, a discapito dei concorrenti, la suddetta controllata comune sul mercato dei servizi delle agenzie di viaggio forniti per i viaggi di vacanza. Detta autorità ha inflitto sanzioni pecuniarie sia alla Expedia sia alla SNCF.

9        L’Autorité de la concurrence ha ritenuto, in particolare, che la Expedia e la SNCF fossero concorrenti sul mercato dei servizi on line delle agenzie di viaggi di vacanza, che esse detenessero più del 10% delle quote di tale mercato e che, di conseguenza, la regola cosiddetta «de minimis», quale enunciata al punto 7 della comunicazione de minimis nonché all’articolo L. 464‑2‑1 del codice di commercio, non fosse applicabile.

10      Dinanzi alla Cour d’appel de Paris [Corte d’appello di Parigi], la Expedia ha imputato all’Autorité de la concurrence di aver sovrastimato le quote di mercato detenute dall’Agence VSC. Detto giudice non si è pronunciato direttamente su tale motivo di ricorso. Nella sua sentenza del 23 febbraio 2010, esso ha in particolare statuito che, alla luce della formulazione dell’articolo L. 464‑6‑1 del codice di commercio, e considerato in particolare l’impiego del verbo «può», l’Autorité de la concurrence ha comunque la possibilità di perseguire le pratiche messe in atto da imprese le cui quote di mercato si situino al di sotto delle soglie fissate da tale testo normativo nonché dalla comunicazione de minimis.

11      Adita con un ricorso di impugnazione presentato dalla Expedia contro la suddetta sentenza, la Cour de cassation [Corte di cassazione] rileva come non sia contestato che – così come concluso dall’Autorité de la concurrence – l’intesa in questione nel procedimento principale ha un oggetto anticoncorrenziale. Detto giudice ritiene che, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia, non sia dimostrato che la Commissione perseguirebbe un’intesa siffatta nell’ipotesi in cui le quote di mercato in questione non superassero le soglie fissate nella comunicazione de minimis.

12      Il giudice del rinvio è inoltre del parere che le affermazioni contenute nei punti 4 e 6 della comunicazione de minimis – secondo le quali quest’ultima è priva di forza vincolante nei confronti dei giudici e delle autorità degli Stati membri e non pregiudica l’interpretazione dell’articolo 101 TFUE che potrebbe essere data dai giudici dell’Unione europea – facciano sorgere un dubbio quanto alla questione se le soglie di detenzione di quote di mercato stabilite dalla citata comunicazione costituiscano una presunzione inconfutabile di insussistenza di un’incidenza sensibile sulla concorrenza ai sensi dell’articolo suddetto.

13      Sulla scorta di tali circostanze, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pratica, consistente in accordi o in decisioni di associazioni di imprese o in una concertazione, la quale possa pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non superi le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione [de minimis], sia perseguita e sanzionata da un’autorità nazionale garante della concorrenza sul duplice fondamento dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e della legislazione nazionale in materia di concorrenza».

 Sulla questione pregiudiziale

14      Con il suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione nella sua comunicazione de minimis.

15      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

16      Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza, un accordo tra imprese sfugge al divieto enunciato dalla norma suddetta nel caso in cui esso incida sul mercato soltanto in misura insignificante (sentenze del 9 luglio 1969, Völk, 5/69, Racc. pag. 295, punto 7; del 28 maggio 1998, Deere/Commissione, C‑7/95 P, Racc. pag. I‑3111, punto 77; del 21 gennaio 1999, Bagnasco e a., C‑215/96 e C‑216/96, Racc. pag. I‑135, punto 34, nonché del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, Racc. pag. I‑11125, punto 50).

17      Pertanto, per ricadere sotto il divieto previsto dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo tra imprese deve avere per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza nel mercato interno e deve essere idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (sentenze del 24 ottobre 1995, Bayerische Motorenwerke, C‑70/93, Racc. pag. I‑3439, punto 18; del 28 aprile 1998, Javico, C‑306/96, Racc. pag. I‑1983, punto 12, e del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C‑260/07, Racc. pag. I‑2437, punto 68).

18      Per quanto riguarda il ruolo delle autorità degli Stati membri nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, l’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1/2003 stabilisce uno stretto legame tra il divieto di intese enunciato all’articolo 101 TFUE e le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale della concorrenza. Quando l’autorità nazionale garante della concorrenza applica le disposizioni del diritto nazionale che vietano le intese a un accordo tra imprese idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 101 TFUE, il citato articolo 3, paragrafo 1, prima frase, esige che a tale accordo venga applicato altresì, in parallelo, l’articolo 101 TFUE (sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C‑17/10, punto 77).

19      A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’applicazione del diritto nazionale della concorrenza non può comportare il divieto di intese siffatte qualora queste ultime non abbiano come effetto restrizioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

20      Ne consegue che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono applicare le disposizioni del diritto nazionale che vietano le intese ad un accordo tra imprese che sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, soltanto se tale accordo costituisce una restrizione sensibile della concorrenza nel mercato interno.

21      La Corte ha dichiarato che l’esistenza di una restrizione siffatta deve essere valutata con riferimento al contesto concreto nel quale si colloca l’accordo in questione (v. sentenza del 6 maggio 1971, Cadillon, 1/71, Racc. pag. 351, punto 8). In particolare, occorre far riferimento al tenore delle disposizioni di tale accordo, agli obiettivi da esso perseguiti, nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si colloca (v. sentenza del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione, C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, Racc. pag. I‑9291, punto 58). Occorre altresì prendere in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v., in tal senso, sentenza Asnef‑Equifax e Administración del Estado, cit., punto 49).

22      Nell’ambito del suo esame, la Corte ha in particolare giudicato che un accordo di esclusiva, anche con una protezione territoriale assoluta, pregiudica il mercato in questione soltanto in modo insignificante, se si considera la debole posizione che gli interessati occupano su tale mercato (v. citate sentenze Völk, punto 7, e Cadillon, punto 9). Per contro, in altri casi, la Corte non si è basata sulla posizione degli interessati sul mercato pertinente. Così, al punto 35 della citata sentenza Bagnasco e a., essa ha affermato che un’intesa tra i membri di un’associazione bancaria, la quale, in relazione all’apertura di un credito in conto corrente, escluda la facoltà di adottare un tasso di interesse fisso, non può avere un’influenza restrittiva sensibile sul gioco della concorrenza, allorché le variazioni del tasso d’interesse dipendono da elementi oggettivi, come ad esempio eventuali cambiamenti intervenuti sul mercato monetario.

23      Risulta dai punti 1 e 2 della comunicazione de minimis che in quest’ultima la Commissione intende definire quantitativamente, mediante la fissazione di soglie di detenzione di quote di mercato, ciò che non costituisce una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e della giurisprudenza citata ai punti 16 e 17 della presente sentenza.

24      Per quanto riguarda il tenore letterale della comunicazione de minimis, il carattere non vincolante di quest’ultima, tanto per le autorità garanti della concorrenza quanto per i giudici degli Stati membri, viene sottolineato nella terza frase del punto 4 della comunicazione stessa.

25      Inoltre, al punto 2, seconda e terza frase, della suddetta comunicazione, la Commissione precisa che le soglie fissate per la detenzione di quote di mercato definiscono quantitativamente ciò che non costituisce una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE, ma che tale definizione in negativo del carattere sensibile di una restrizione siffatta non implica che gli accordi tra imprese che superino le soglie suddette determinino necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza.

26      Del resto, contrariamente alla comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43), la comunicazione de minimis non contiene alcun riferimento a dichiarazioni effettuate dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, mediante le quali tali autorità prendano atto dei principi illustrati nella comunicazione stessa e accettino di rispettarli.

27      Si evince altresì dalle finalità perseguite dalla comunicazione de minimis, quali menzionate al punto 4 della stessa, che quest’ultima non è destinata a vincolare le autorità garanti della concorrenza e i giudici degli Stati membri.

28      Infatti, da tale punto 4 risulta, da un lato, che la citata comunicazione mira a illustrare il modo in cui la Commissione, operando in veste di autorità garante della concorrenza dell’Unione, procederà all’applicazione dell’articolo 101 TFUE. Di conseguenza, mediante la comunicazione de minimis, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi dal contenuto della comunicazione stessa senza incorrere nella violazione di principi generali del diritto, segnatamente quelli della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P, e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 211). Dall’altro lato, la Commissione intende fornire indicazioni ai giudici e alle autorità degli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo suddetto.

29      Ne consegue che, come la Corte ha già avuto modo di constatare, una comunicazione della Commissione, quale la comunicazione de minimis, non è vincolante nei confronti degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C‑360/09, Racc. pag. I‑5161, punto 21).

30      Infatti, detta comunicazione è stata pubblicata nel corso dell’anno 2001 nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la quale, contrariamente alla serie L della medesima Gazzetta, non ha per oggetto la pubblicazione di atti giuridicamente vincolanti, bensì soltanto di informazioni, raccomandazioni e pareri riguardanti l’Unione (v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2011, Polska Telefonia Cyfrowa, C‑410/09, Racc. pag. I‑3853, punto 35).

31      Ne consegue che, al fine di stabilire il carattere sensibile o meno di una restrizione della concorrenza, l’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può prendere in considerazione le soglie fissate al punto 7 della comunicazione de minimis senza per questo essere obbligata ad attenervisi. Infatti, soglie di tal genere costituiscono soltanto elementi indicativi che, al pari di altri, possono consentire all’autorità suddetta di stabilire il carattere sensibile o meno di una restrizione con riferimento al contesto concreto in cui l’accordo si colloca.

32      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Expedia all’udienza, le azioni di accertamento avviate e le sanzioni inflitte dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a carico delle imprese partecipanti ad un accordo che non abbia raggiunto le soglie stabilite nella comunicazione de minimis non possono, in quanto tali, violare i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, tenuto conto del tenore letterale del punto 4 della comunicazione suddetta.

33      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, il principio di legalità delle pene non impone di considerare la comunicazione de minimis quale norma giuridica vincolante per le autorità nazionali. Infatti, le intese sono già vietate dal diritto primario dell’Unione, vale a dire dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

34      Nella misura in cui la Expedia, il governo francese e la Commissione hanno sollevato, nelle loro osservazioni scritte o all’udienza, dubbi in merito alla constatazione effettuata dal giudice del rinvio, secondo cui è incontestato che l’intesa controversa nel procedimento principale aveva un oggetto anticoncorrenziale, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti su cui verte il procedimento principale rientra nella competenza del giudice nazionale (v. sentenza dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, Racc. pag. I‑8015, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Occorre poi ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, Racc. pag. 457, in particolare pag. 520, nonché dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, Racc. pag. I‑12789, punto 65, e KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, Racc. pag. I‑13125, punto 75).

36      A questo proposito, la Corte ha sottolineato che la distinzione tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» si fonda sul fatto che talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, nocive al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenze del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C‑209/07, Racc. pag. I‑8637, punto 17, nonché del 4 giugno 2009, T‑Mobile Netherlands e a., C‑8/08, Racc. pag. I‑4529, punto 29).

37      Occorre dunque affermare che un accordo idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri e avente un oggetto anticoncorrenziale costituisce, per sua natura e indipendentemente da qualsiasi suo effetto concreto, una restrizione sensibile del gioco della concorrenza.

38      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione nella sua comunicazione de minimis, purché tale accordo costituisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi del citato articolo 101, paragrafo 1.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (de minimis), purché tale accordo costituisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi del citato articolo 101, paragrafo 1.

Firme


* Lingua processuale: il francese.