Language of document : ECLI:EU:T:2014:1090

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

11 dicembre 2014(1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-259/12,

Alban Giacomo SpA, con sede in Romano d’Ezzelino (Italia), rappresentata da S. Nanni, F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari e R. Sauer, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C°(2012) 2069 def. della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.452 – Ferramenta per finestre e porte-finestre).


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2014, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, che essa rinunciava agli atti. Essa non si è pronunciata sulle spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2014, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia agli atti e ha domandato che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella fattispecie, la parte convenuta, nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti, chiede che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la parte ricorrente alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-259/12 è cancellata dal ruolo.

2)      La parte ricorrente sopporterà le spese.

Lussemburgo, 11 dicembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Lingua processuale: l’italiano.