Language of document : ECLI:EU:C:2011:859

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

21 dicembre 2011 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici – Esenzioni fiscali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire»

Nel procedimento C‑329/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 agosto 2009,

Iride SpA, già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA, con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti L.G. Radicati di Brozolo, M. Merola e T. Ubaldi,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra E. Righini nonché dai sigg. V. Di Bucci e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

A2A SpA, già ASM Brescia SpA, con sede in Brescia,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2011,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, l’Iride SpA (in prosieguo: l’«Iride»), già Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (in prosieguo: l’«AMGA»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 giugno 2009, causa T‑300/02, AMGA/Commissione (Racc. pag. II‑1737; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2        Nella sua comparsa di risposta, la Commissione europea, nel chiedere il rigetto dell’impugnazione, invita la Corte a procedere a una sostituzione della motivazione.

 Fatti

3        L’AMGA era una società per azioni detenuta per il 51,01% dal Comune di Genova, ove essa svolgeva le proprie attività. Costituita nel 1995 a partire dall’omonima impresa municipalizzata, essa operava nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché dell’acqua.

4        La legge italiana 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali (GURI n. 135 del 12 giugno 1990), ha introdotto una riforma degli strumenti giuridici organizzativi offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici, in particolare nei settori della distribuzione dell’acqua, del gas e dell’elettricità. A tal fine, l’art. 22 di detta legge, nella versione modificata, ha previsto la facoltà, per i comuni, di costituire, in particolare, società commerciali o società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica (in prosieguo: le «società ex lege n. 142/90»).

5        Il combinato disposto dell’art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1995), e dell’art. 66, comma 14, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (GURI n. 203 del 30 agosto 1993), ha introdotto, a favore delle società ex lege n. 142/90, l’esenzione totale dall’imposta sulle imprese, vale a dire dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sul reddito, per un periodo di tre anni e non oltre l’anno fiscale 1999 (in prosieguo: l’«esenzione triennale»).

6        In seguito ad una denuncia riguardante, in particolare, la misura in questione e ad uno scambio d’informazioni in merito con le autorità italiane, la Commissione ha comunicato a queste ultime, con lettera del 17 maggio 1999, la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.

7        Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

8        In tale decisione, la Commissione ha sottolineato che la sua inchiesta verte solo su regimi di aiuto di portata generale istituiti con le misure controverse e non sulle misure individuali di aiuto concesse alle singole imprese. Al riguardo, l’istituzione ha dichiarato che la Repubblica italiana «non ha concesso vantaggi fiscali su base individuale e non [le] ha notificato alcun caso individuale di aiuto fornendole tutte le informazioni necessarie per poterlo valutare».

9        La Commissione ha spiegato che si considera pertanto tenuta a procedere a un esame generale ed astratto dei regimi di cui trattasi, sia in ordine alla loro qualificazione, sia in ordine alla questione della loro compatibilità con il mercato comune.

10      Secondo la Commissione, l’esenzione triennale costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, in quanto non rispetta né i presupposti ex art. 87, nn. 2 e 3, CE, né quelli ex art. 86, n. 2, CE e viola, inoltre, l’art. 43 CE.

11      Gli artt. 2 e 3 della decisione controversa sono così formulati:

 «Articolo 2

L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito [d’impresa] (...) e (...) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune.

 Articolo 3

L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di cui all’articolo 2, già posti illegittimamente a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione [controversa].

L’aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

(...)».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2002, l’AMGA proponeva un ricorso diretto all’annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione controversa.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2003, l’ASM Brescia SpA ha chiesto di intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni dell’AMGA. Con ordinanza 12 maggio 2003, il Tribunale autorizzava tale intervento.

14      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a norma dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

15      Con ordinanza 5 agosto 2004, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione unitamente al merito della causa.

16      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha posto per iscritto alcuni quesiti alle parti, ai quali queste ultime hanno risposto nel termine impartito.

17      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 16 aprile 2008.

18      Giudicando che l’AMGA non era individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione controversa, con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.

19      A tal proposito, il Tribunale ha statuito, nei punti 46 e 47 della sentenza impugnata, che le persone fisiche o giuridiche, diverse dai destinatari di una decisione della Commissione, possono sostenere che detta decisione le riguarda individualmente solo se essa le concerne a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a chiunque altro e, quindi, le identifica così come avverrebbe con il destinatario di una tale decisione. Pertanto un’impresa, in via di principio, non può impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore in questione e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime.

20      Tuttavia, nei punti 48 e 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che, qualora un’impresa sia interessata da una decisione della Commissione non solo in quanto impresa di un settore economico, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti ad esso relativo, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e del quale la Commissione ha ordinato il recupero, essa è individualmente interessata da detta decisione e il suo ricorso contro quest’ultima è ricevibile. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che occorreva verificare se l’AMGA possedesse la qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale, concesso in base a un regime di aiuti settoriale e di cui la Commissione avesse ordinato il recupero.

21      A questo riguardo il Tribunale ha dichiarato, nel punto 50 della sentenza impugnata, che dalla risposta della Repubblica italiana e da quella dell’AMGA ai quesiti formulati per iscritto dal Tribunale si evinceva che «quest’ultima, durante il periodo rilevante, ha conseguito esclusivamente perdite». Ne ha concluso che l’AMGA non ha goduto dell’esenzione triennale e che, pertanto, non poteva essere considerata individualmente interessata dalla decisione controversa. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’AMGA.

 Conclusioni delle parti

22      L’Iride, succeduta all’AMGA, chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        dichiarare ricevibile il ricorso presentato nella causa T‑300/02 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini della sua trattazione nel merito;

–        respingere la domanda di sostituzione della motivazione; e

–        condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

23      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, procedendo ad una sostituzione della motivazione;

–        in subordine, respingere il ricorso; e

–        condannare l’Iride alle spese dei due gradi di giudizio.

 Sull’impugnazione e sulla domanda di sostituzione della motivazione

 Sul motivo unico dell’Iride, vertente su uno snaturamento degli elementi di prova

24      A sostegno della propria impugnazione l’Iride fa valere un unico motivo, relativo ad uno snaturamento degli elementi di prova che avrebbe determinato un errore di diritto.

 Argomenti delle parti

25      L’Iride deduce che, nel punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato le risposte dell’AMGA e della Repubblica italiana ai quesiti loro posti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento. Esso avrebbe travisato, del pari, le precisazioni fornite dall’AMGA al riguardo nel suo ricorso.

26      L’AMGA avrebbe espressamente chiarito, nel punto 4 del suo ricorso, che in virtù dell’esenzione triennale, sugli utili degli esercizi relativi agli anni 1996‑1999 non sono state pagate le imposte sul reddito d’impresa. Nella sua risposta al quesito del Tribunale, l’AMGA avrebbe ribadito di aver beneficiato dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società prevista dall’esenzione triennale negli esercizi 1996‑1999.

27      Pertanto, l’affermazione del Tribunale, nel punto 50 della sentenza impugnata, secondo cui dalla risposta dell’AMGA si evincerebbe che, durante il periodo rilevante, essa ha conseguito esclusivamente perdite e di conseguenza non ha goduto dell’esenzione triennale, sarebbe palesemente errata e costituirebbe uno snaturamento della risposta data.

28      Peraltro, secondo l’Iride, la Repubblica italiana ha confermato, nella sua risposta al quesito posto dal Tribunale, che l’AMGA rientrava nell’ambito del regime di esenzione triennale e che, pertanto, aveva goduto di siffatta esenzione.

29      Inoltre, nel parere motivato formulato ex art. 228 CE e indirizzato, nel gennaio del 2008, alla Repubblica italiana, la quale avrebbe omesso di adottare le misure di esecuzione della sentenza della Corte 1° giugno 2006, causa C‑207/05, Commissione/Italia, la Commissione avrebbe fatto menzione dell’AMGA quale beneficiaria dell’esenzione triennale. L’Iride ritiene dunque che la Commissione si sia contraddetta allorquando ha eccepito, dinanzi al Tribunale, che l’AMGA non aveva un interesse individuale a proporre un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

30      L’Iride sottolinea che il fatto che l’AMGA abbia beneficiato dell’esenzione triennale non può essere rimesso in discussione dalla risposta della Repubblica italiana al quesito del Tribunale a proposito dell’importo dell’aiuto di cui la società avrebbe beneficiato, secondo la quale le dichiarazioni dei redditi dell’AMGA per i periodi di imposta 1996‑1999 avevano rivelato perdite, sicché l’attività di liquidazione delle dichiarazioni non avrebbe evidenziato risparmi d’imposta conseguenti all’esenzione in oggetto.

31      Secondo l’Iride, i dati riportati in dette dichiarazioni fiscali, infatti, non tengono conto degli utili realizzati dall’AMGA nei settori dei servizi pubblici locali nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999, per i quali l’AMGA avrebbe beneficiato dell’esenzione triennale. Tali utili, all’epoca, non avrebbero formato oggetto di dichiarazione fiscale in considerazione dell’assenza di concorrenza e scambi tra Stati membri nei settori interessati.

32      Orbene, in esito agli accertamenti fiscali a carico dell’Iride sulla posizione fiscale dell’AMGA relativamente a detti periodi di imposta, le autorità italiane reclamerebbero ora la restituzione delle imposte sul reddito di impresa non versate in base all’esenzione triennale e i relativi interessi, per un importo complessivo di EUR 28 940 069, a titolo d’imposte, e di EUR 29 025 107, a titolo di interessi.

33      In ogni caso, l’Iride è dell’avviso che la questione dell’importo dell’aiuto di cui le autorità italiane chiedono la restituzione è problema diverso dalla qualifica dell’AMGA come beneficiaria effettiva di un aiuto concesso in base al regime controverso, del quale la Commissione ha ordinato il recupero.

 Giudizio della Corte

34      È importante rammentare che dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punto 51, e 29 marzo 2011, causa C‑352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 179).

35      La Corte ha precisato parimenti che la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, come tale, al sindacato della Corte (sentenze 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I‑4429, punto 85, nonché 29 marzo 2011, causa C‑352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit., punto 180).

36      In proposito, occorre ricordare che siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenze General Motors/Commissione, cit., punto 54; 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. I‑10515, punto 98, nonché 10 febbraio 2011, causa C‑260/09 P, Activision Blizzard Germany/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nella fattispecie, occorre rilevare che il Tribunale, in base alle risposte fornite dalla Repubblica italiana e dall’AMGA ai quesiti formulati per iscritto posti loro dal Tribunale, ha concluso, nel punto 51 della sentenza impugnata, per l’irricevibilità del ricorso proposto dall’AMGA. Da tali risposte si evincerebbe che l’AMGA, «durante il periodo rilevante, ha conseguito esclusivamente perdite», circostanza che ha indotto il Tribunale a giudicare, nel punto 50 di detta sentenza, che essa non ha goduto dell’esenzione triennale.

38      Dalla risposta fornita dalla Repubblica italiana ai suddetti quesiti risulta che l’AMGA ha conseguito esclusivamente perdite per i periodi di imposta 1996‑1999, sicché l’attività di liquidazione delle dichiarazioni non ha evidenziato effettivi risparmi di imposta conseguenti all’esenzione triennale.

39      Per quanto riguarda la risposta dell’AMGA, quest’ultima ha certamente dichiarato di aver beneficiato dell’esenzione triennale, ma ha affermato, del pari, che le autorità italiane hanno ritenuto che essa non fosse tenuta a restituire alcunché a motivo di detta esenzione.

40      Inoltre, quanto al fatto che l’Iride fa richiamo sia alla sua risposta al quesito del Tribunale sia alla propria affermazione, contenuta nel punto 4 del suo ricorso, secondo la quale l’imposta sul reddito d’impresa non è stata pagata sugli utili degli esercizi relativi agli anni 1996‑1999, in virtù dell’esenzione triennale, la Commissione rileva correttamente che le mere affermazioni di una parte non possono costituire elementi di prova tali da poter essere snaturati, a meno che non contengano ammissioni.

41      Pertanto, non risulta in modo manifesto che le considerazioni svolte dal Tribunale costituiscano uno snaturamento degli elementi di prova.

42      Infine, per quanto riguarda le osservazioni dell’Iride secondo le quali i dati riportati in dette dichiarazioni fiscali non tengono conto degli utili realizzati dall’AMGA nei settori dei servizi pubblici locali negli anni 1996‑1999, per i quali l’AMGA avrebbe beneficiato dell’esenzione triennale, essa invoca, attraverso tali affermazioni, l’inesattezza materiale degli elementi di prova sui quali il Tribunale si è fondato, ovvero alcuni errori di valutazione commessi da quest’ultimo.

43      Ne deriva che, attraverso tale argomento, l’Iride chiede alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, che quest’ultima non può validamente compiere, alla luce della giurisprudenza richiamata nei punti 35 e 36 della presente sentenza.

44      Di conseguenza, il motivo unico dedotto dall’Iride dev’essere respinto.

45      Alla luce di quanto precede, l’impugnazione dev’essere respinta.

 Sulla domanda di sostituzione della motivazione

 Argomenti delle parti

46      A sostegno della propria domanda di sostituzione della motivazione, la Commissione deduce due motivi, vertenti su errori di diritto che avrebbe commesso il Tribunale quanto alla legittimazione ad agire e all’interesse ad agire dell’AMGA. Invero, la Commissione ritiene, da un lato, che l’AMGA non avesse la legittimazione ad agire avverso la decisione controversa e, dall’altro, che fosse compito del Tribunale verificare d’ufficio se l’AMGA avesse un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione controversa. Orbene, l’interesse della medesima difetterebbe, dato che esso non era né certo né attuale. Pertanto, la Commissione invita la Corte ad operare una sostituzione della motivazione.

 Giudizio della Corte

47      La Commissione deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione relativa alla legittimazione ad agire dell’AMGA ed ha omesso di verificare d’ufficio la sussistenza dell’interesse ad agire di quest’ultima. Essa chiede dunque alla Corte di procedere a una sostituzione della motivazione, pur confermando il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.

48      Pertanto, occorre rilevare che la richiesta della Commissione non costituisce una difesa in replica al motivo sviluppato dall’Iride, giacché quest’ultimo si fonda sullo snaturamento degli elementi di prova. Non si tratta nemmeno di un’impugnazione incidentale avverso la sentenza impugnata, dal momento che la Commissione non chiede l’annullamento totale o parziale del dispositivo di detta sentenza.

49      Tanto premesso, è pacifico che i motivi invocati dalla Commissione non possono influire sul punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, il quale dichiara l’irricevibilità del ricorso dell’AMGA. Pertanto, tali motivi non valgono a conferirle alcun beneficio che possa fondare un interesse ad agire.

50      Invero, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la sussistenza di un interesse ad agire presuppone che una domanda quale quella presentata dalla Commissione possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposta (v., in tal senso, sentenza 6 ottobre 2009, cause riunite C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., Racc. pag. I‑9291, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

51      Di conseguenza, la domanda della Commissione, volta alla sostituzione della motivazione, dev’essere dichiarata irricevibile.

 Sulle spese

52      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

53      Ai sensi dell’art. 69, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la Corte può decidere, segnatamente, che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più punti.

54      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Iride, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese inerenti al giudizio di impugnazione.

55      Poiché l’Iride ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese inerenti alla domanda di sostituzione della motivazione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Iride SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione.

3)      La Commissione europea è condannata alle spese relative alla domanda di sostituzione della motivazione.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.