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Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-668/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/40/CE 1 (direttiva sugli impianti di condizionamento) e della direttiva 2007/46/CE 2 (direttiva quadro),

avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per mettere i veicoli dei tipi 246, 176 e 117 in conformità con i rispettivi tipi omologati (articoli 12 e 30 della direttiva quadro);

avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari all’applicazione di sanzioni (articolo 46 in combinato disposto con gli articoli 5 e 18 della direttiva quadro); e

avendo accolto, il 17 maggio 2013, la domanda presentata dalla Daimler AG per l’estensione del preesistente tipo di veicolo 245G, per il quale in precedenza era stata rilasciata un’altra omologazione ai veicoli per i quali erano applicabili le nuove condizioni della direttiva sugli impianti di condizionamento, e avendo in tal modo eluso quest’ultima direttiva;

la Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 12 e dell’allegato X della direttiva quadro gli Stati membri sono tenuti, in caso di non conformità della produzione, ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Parimenti, ai sensi dell’articolo 30 della direttiva quadro, in caso di non conformità di nuovi veicoli al tipo omologato, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli siano messi in conformità con il tipo omologato. La produzione e i veicoli nuovi di determinati tipi della Daimler AG non sarebbero conformi, per quanto riguarda l’uso di un determinato refrigerante, al loro tipo omologato. In violazione degli articoli 12 e 30 della direttiva quadro, le autorità tedesche non avrebbero adottato i provvedimenti necessari per la messa in conformità di detti veicoli.

Inoltre, le autorità tedesche avrebbero violato l’articolo 46 della direttiva quadro avendo omesso di irrogare sanzioni alla Daimler AG a seguito della violazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 18 della direttiva quadro.

Infine, le autorità tedesche avrebbero eluso la direttiva sugli impianti di condizionamento concedendo illegittimamente un’estensione rilasciata per vecchi tipi di veicoli ai succitati tipi di veicoli.

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1 Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU 2006, L 161, pag. 12).

2 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU 2007, L 263, pag. 1).