Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 13 gennaio 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. / Rajavartiolaitos
(Causa C-15/17)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.
Resistente: Rajavartiolaitos
Questioni pregiudiziali
Se l’espressione «costa o (...) interessi connessi» di cui all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare 1 e l’espressione «litorale o (...) interessi collegati» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE debbano essere interpretate sulla base della definizione dell’espressione «costa o interessi connessi» di cui all’articolo II, n. 4, della convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l’inquinamento da idrocarburi.
Secondo la definizione di cui all’articolo II, n. 4, lettera c), della convenzione del 1969, di cui alla questione pregiudiziale sub 1), «interessi connessi» indica, tra l’altro, il benessere della regione considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora. Se la norma medesima si applichi parimenti alla conservazione delle risorse biologiche nonché della fauna e della flora nella zona economica esclusiva o detta disposizione della convenzione riguardi esclusivamente la preservazione degli interessi della regione costiera.
Nel caso di risposta negativa alla questione sub 1) : che cosa debba intendersi con l’espressione «costa o (...) interessi connessi» di cui all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e con l’espressione «litorale o (...) interessi collegati» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE.
Che cosa debba intendersi con l’espressione «qualunque risorsa del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva» nell’accezione dell’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE. Se tra le risorse biologiche siano annoverabili solo le specie sfruttabili o se vi rientrino anche specie associate o da esse dipendenti nell’accezione dell’articolo 61, paragrafo 4, della Convenzione sul diritto del mare, quali ,ad esempio, le specie vegetali e animali utilizzate come fonte di cibo dalle specie sfruttabili.
Come debba essere definita l’espressione «rischia di provocare» di cui all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE. Se la causazione del pericolo debba essere definita in base alla nozione di pericolo astratto o pericolo concreto o in altro modo.
Se, ai fini della valutazione dei presupposti della facoltà dello Stato costiero previsti all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE si debba presupporre che i danni gravi provocati o di cui vi sia rischio siano una conseguenza più pesante dell’inquinamento grave, provocato odi cui vi sia rischio, nell’accezione dell’articolo 220, paragrafo 5. Come debba essere definito l’inquinamento grave dell’ambiente marino e come questo debba essere considerato nel valutare i rischi gravi, provocati o che si rischia di provocare.
Quali circostanze debbano essere prese in considerazione nella valutazione della gravità dei danni provocati e di cui vi sia rischio. Se nella valutazione debbano essere prese in considerazione, ad esempio, la durata e l’estensione geografica degli effetti pregiudizievoli che si manifestano sotto forma di danni? In caso di risposta affermativa: come debbano essere valutate la durata e l’entità dei danni?
Se la direttiva 2005/35/CE costituisca una direttiva minima e non precluda agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l’inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale (articolo 2). Se detta possibilità di applicare norme più rigorose valga per l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva in cui è disciplinata la facoltà dello Stato costiero di intervenire nei confronti di una nave in transito.
Se, nell’interpretazione dei presupposti della facoltà dello Stato costiero stabiliti nell’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e nell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, possa essere attribuita importanza alle specificità geografiche ed ecologiche nonché alla sensibilità della zona del Mar Baltico.
Se con «prove chiare e oggettive» nell’accezione dell’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e con «elementi di prova chiari e obiettivi» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE, debbano essere intese, oltre alle prove relative alle violazioni commesse da una nave di cui alle citate norme, anche le prove delle conseguenze dello scarico. Che tipo di prove debbano essere richieste con riguardo alla minaccia di gravi danni alla costa o agli interessi connessi o a qualunque risorsa delle acque territoriali o della zona economica esclusiva, ad esempio per la fauna ornitologica e il patrimonio ittico, nonché per l’ambiente marino nell’area. Se il requisito di prove chiare e oggettive implichi che, ad esempio, la valutazione degli effetti pregiudizievoli sull’ambiente marino degli idrocarburi scaricati debba essere sempre basata su ricerche e studi concreti in ordine agli effetti degli scarichi di idrocarburi verificatisi.
____________1 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU 2005, L 255, pag. 1) nella versione modificata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU 2009, L 280, pag. 52).