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Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 da ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, T-154/14, ANKO / Commissione europea

(Causa C-6/17P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 nella causa T-154/14 e rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame nel merito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza pronunciata il 27 aprile 2016 dal Tribunale nella causa T-154/14 sostenendo che tale sentenza contiene valutazioni giuridiche che violano norme del diritto dell’Unione.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:

i)    in primo luogo, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto materiale, per ragioni relative a errori di diritto e irregolarità procedurali che viziano la motivazione della sentenza impugnata;

ii)    in secondo luogo, per ragioni che riguardano errori di diritto con riferimento alle disposizioni che disciplinano, per il ricorso, l’oggetto e l’onere della prova e, per il controricorso, la ripartizione dell’onere della prova.

In tale contesto, i motivi dell’impugnazione sono i seguenti:

I)    con riferimento agli errori di diritto e alle irregolarità procedurali:

    1)     primo motivo di impugnazione: manifesta insufficienza della                 motivazione.

    2)    secondo motivo di impugnazione: errori di diritto e motivazione                 contraddittoria.

II)    con riferimento agli errori di diritto e alle norme che disciplinano l’oggetto e     l’onere della prova:

    3)    terzo motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’oggetto e             all’onere della prova per il ricorso.

    4)    quarto motivo di impugnazione: errori di diritto relativi alla ripartizione         dell’onere della prova per il controricorso della Commissione.

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