Language of document : ECLI:EU:C:2002:408

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

2 luglio 2002 (1)

«Inadempimento di uno Stato - Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti concessi alle imprese del gruppo Magefesa - Decisioni della Commissione 91/1/CEE e 1999/509/CE che ordinano la restituzione - Omessa esecuzione»

Nella causa C-499/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e R. Vidal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18), e 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15), le quali hanno dichiarato che taluni aiuti alle imprese del gruppo Magefesa sono stati concessi illegittimamente e sono altresì incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE e degli artt. 2 e 3 delle dette decisioni,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 88, n. 2, secondo comma, CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18), e 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15), le quali hanno dichiarato che taluni aiuti alle imprese del gruppo Magefesa sono stati concessi illegittimamente e sono altresì incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE e degli artt. 2 e 3 delle dette decisioni.

Fatti all'origine della controversia

Circostanze di fatto

2.
    Per quanto riguarda la presente controversia, il gruppo Magefesa è costituito, in particolare, da quattro imprese industriali produttrici di articoli casalinghi: la Industrias Domésticas SA (in prosieguo: la «Indosa»), con sede nel Paese basco, la Cubertera del Norte SA (in prosieguo: la «Cunosa») e la Manufacturas Gur SA (in prosieguo: la «GURSA»), aventi sede in Cantabria, e la Manufacturas Inoxidables Gibraltar SA (in prosieguo: la «MIGSA»), con sede in Andalusia.

3.
    Alla fine del 1985 il gruppo Magefesa era sull'orlo del fallimento e, per impedire l'arresto delle proprie attività, affidava la propria gestione alla Gestiber, una società privata di consulenti specializzati. Tale società proponeva un programma d'azione che prevedeva, in particolare, una riduzione del personale e la concessione di aiuti da parte del governo centrale e dei governi delle Comunità autonome del Paese basco, della Cantabria e dell'Andalusia, dove erano situati i vari stabilimenti del gruppo.

4.
    Allo scopo di attribuire gli aiuti controversi, venivano create nelle Comunità autonome interessate alcune società di gestione, e precisamente la Fiducias de la cocina y derivados SA (in prosieguo: la «Ficodesa») nel Paese Basco, la Gestión de Magefesa en Cantabria SA (in prosieguo: la «Gemacasa») in Cantabria e la Manufacturas Damma SA (in prosieguo: la «Manufacturas Damma») in Andalusia.

5.
    A causa dell'ulteriore deteriorarsi della situazione, la Indosa veniva dichiarata fallita il 19 aprile 1994, ma proseguiva le proprie attività, la Cunosa cessava l'attività nel 1994 e veniva dichiarata fallita il 13 aprile di tale anno, la MIGSA cessava le proprie attività nel 1993 e veniva dichiarata fallita il 27 maggio 1999; infine, la GURSA cessava ogni attività a partire dal 1994 e veniva dichiarata insolvente.

6.
    Quanto alle società di gestione, la Ficodesa è stata dichiarata fallita il 19 gennaio 1995, mentre la Manufacturas Damma è inattiva dal 1993, ma non è stata dichiarata fallita. Quanto alla Gemacasa, non si conosce la sua situazione attuale.

Decisioni della Commissione

7.
    Nel 1987 veniva presentata alla Commissione una denuncia relativa agli aiuti di Stato concessi al gruppo Magefesa. La Commissione avviava il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) e, con la sua decisione 91/1, notificata al governo spagnolo il 5 marzo 1990, dichiarava illegittimi ed incompatibili con il mercato comune gli aiuti così individuati:

-    garanzie su prestiti, per un totale di ESP 1,580 miliardi;

-    un prestito a condizioni diverse da quelle di mercato, per un importo di ESP 2,085 miliardi;

-    sovvenzioni a fondo perduto, per un totale di ESP 1,095 miliardi;

-    un abbuono di interessi creditizi, per un importo valutato in ESP 9 milioni.

8.
    Con la medesima decisione, le autorità spagnole venivano invitate, in particolare, a revocare le garanzie su prestiti, a trasformare il prestito a tasso ridotto in credito a condizioni normali ed a recuperare le sovvenzioni a fondo perduto.

9.
    Nel 1997 la Commissione riceveva sette denunce, riguardanti i vantaggi derivanti alle imprese del gruppo Magefesa dalla mancata restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili nel 1989 e dal mancato rispetto da parte delle dette imprese degli obblighi finanziari e fiscali ad esse incombenti. La Commissione decideva di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato per gli aiuti concessi a tali imprese o a quelle che erano loro subentrate a partire dal 1989.

10.
    All'esito di tale procedimento, la Commissione, con la sua decisione 1999/509, notificata al governo spagnolo il 29 ottobre 1998, dichiarava illegittimi e incompatibili con il mercato comune gli aiuti costituiti dal sistematico inadempimento dell'obbligo di pagamento di imposte ed oneri sociali:

-    da parte della Indosa e della Cunosa, fino alla dichiarazione di fallimento delle stesse;

-    da parte della MIGSA e della GURSA, fino all'interruzione delle loro attività;

-    da parte della Indosa, dopo la dichiarazione di fallimento della stessa e fino al maggio 1997.

11.
    Con la medesima decisione, le autorità spagnole venivano invitate ad adottare i provvedimenti necessari per recuperare i detti aiuti dai beneficiari, con la precisazione che gli importi da recuperare dovevano comprendere gli interessi dovuti a far data dalla concessione degli aiuti fino alla data dell'effettiva restituzione degli stessi.

12.
    Con l'art. 3 delle decisioni 91/1 e 1999/509, le autorità spagnole venivano invitate a comunicare alla Commissione, entro un termine di due mesi dalla notifica di ciascuna delle dette decisioni, i provvedimenti adottati per l'attuazione delle stesse.

13.
    Ritenendo che il Regno di Spagna non si fosse conformato né alla decisione 91/1 né alla decisione 1999/509 entro il termine impartito per ciascuna di esse, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Quanto alla decisione 91/1

Azioni intraprese dalle autorità spagnole

14.
    Gli aiuti che la decisione 91/1 ha dichiarato incompatibili con il mercato comune erano ripartiti come segue:

-    per gli aiuti concessi dal Fogasa (fondo nazionale di salvaguardia dei diritti dei dipendenti in caso di insolvenza dei datori di lavoro), un prestito di ESP 2,085 miliardi a condizioni diverse da quelle di mercato, accordato al gruppo Magefesa;

-    per gli aiuti concessi dalla Comunità autonoma del Paese basco, una garanzia su prestiti di ESP 300 milioni concessa direttamente alla Indosa, una garanzia su prestiti di ESP 672 milioni accordata alla Ficodesa per le imprese del gruppo Magefesa ed un abbuono di interessi pari ad ESP 9 milioni;

-    per gli aiuti concessi dalla Comunità autonoma di Cantabria, garanzie su prestiti per ESP 512 milioni accordate alla Gemacasa per la Cunosa e per la GURSA e sovvenzioni a fondo perduto per un importo di ESP 262 milioni parimenti concesse alla Gemacasa per la Cunosa e per la GURSA;

-    per gli aiuti concessi dalla Comunità autonoma di Andalusia, garanzie su prestiti per ESP 96 milioni accordate alla Manufacturas Damma per la MIGSA e sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di ESP 29 milioni parimenti concesse alla Manufacturas Damma per la MIGSA.

15.
    Per conformarsi alla decisione 91/1, il Fogasa ha deciso, in accordo con il gruppo Magefesa, di modificare le condizioni del prestito da esso concesso in modo da prevedere il pagamento di interessi alle condizioni di mercato. La Commissione ritiene che in tal modo il Fogasa si sia conformato, per la parte che lo riguarda, all'art. 2 della decisione 91/1 e quindi il ricorso per inadempimento proposto dalla detta istituzione non ha ad oggetto tale punto.

16.
    Quanto agli altri aiuti, il Regno di Spagna, con lettere in data 23 ottobre 1991, 8 aprile 1994 e 23 aprile 1997, ha informato la Commissione dei provvedimenti adottati dalle autorità spagnole. Poiché la Commissione contesta che il Regno di Spagna si sia conformato alla decisione 91/1, occorre verificare se i detti provvedimenti possano essere ritenuti sufficienti per porre fine agli aiuti illegittimi entro un termine che la Corte valuta, da un lato, in rapporto a quello fissato nella decisione della Commissione, nella fattispecie due mesi, e, dall'altro, tenendo conto dell'obbligo di leale cooperazione imposto sia agli Stati membri che alle istituzioni comunitarie. Secondo quanto disposto dalla decisione 91/1, le autorità spagnole erano tenute, nel termine di due mesi loro impartito dalla decisione stessa, ad informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati.

17.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, gli aiuti concessi dal governo della Comunità autonoma del Paese basco, la questione consisteva nel recuperare le somme corrisposte per il rimborso dei prestiti le cui garanzie erano state escusse in seguito al venir meno del gruppo Magefesa e nell'ottenere la restituzione delle sovvenzioni a fondo perduto e degli abbuoni di interessi. Per fare ciò, il governo basco si è rivolto alla società di gestione Ficodesa, alla quale esso si era peraltro sostituito per il rimborso dei prestiti garantiti, ritenendo di non poter rivolgersi direttamente alle imprese del gruppo Magefesa, debitrici soltanto nei confronti della Ficodesa.

18.
    Le sole azioni intraprese dal governo basco sono consistite nel chiedere alla Ficodesa il rimborso di tutte le somme versate alla Indosa; tale richiesta è stata formulata mediante alcune comunicazioni inviate tra il 1988 ed il 1993, quanto alla garanzia sui prestiti, nonché tramite una lettera in data 25 gennaio 1995, quanto agli altri aiuti. Successivamente, il detto governo ha fatto iscrivere, senza risultato, l'intero ammontare delle somme dovute nel passivo del fallimento della Ficodesa, ma non ha mai preteso il pagamento di un sia pur minimo importo dalla vera beneficiaria degli aiuti, ossia la Indosa.

19.
    Per quanto concerne, in secondo luogo, gli aiuti accordati dal governo della Comunità autonoma di Cantabria, quest'ultimo si è limitato, in una prima comunicazione del 1991, ad assicurare alla Commissione che aveva deciso di rispettare la decisione 91/1 e, in una seconda comunicazione del 1994, ad informare la detta istituzione dell'interruzione di qualsiasi nuovo aiuto alle imprese del gruppo Magefesa. Infine, con una lettera del 1997, le autorità spagnole hanno informato la Commissione che le garanzie su prestiti concesse dal governo cantabrico erano state revocate tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995; tuttavia, tale comunicazione non faceva menzione della sorte toccata alle sovvenzioni a fondo perduto concesse dal detto governo.

20.
    Per quanto riguarda, infine, gli aiuti concessi dal governo della Comunità autonoma di Andalusia, l'Instituto de Fomente Andaluz (in prosieguo: l'«IFA») - subentrato alla Soprea, società controllata dal governo andaluso e della quale la società di gestione Manufacturas Damma, creata per sostenere la MIGSA, era una controllata - ha proceduto al rimborso del prestito garantito in data 6 novembre 1990, ossia dopo la notifica della decisione 91/1. Successivamente, l'IFA si è limitato a chiedere, con lettera 20 novembre 1990, la restituzione della somma così corrisposta ed ha quindi deciso di insinuare, nel giugno 1992, tale credito nel passivo del fallimento della Manufacturas Damma. Quanto alle sovvenzioni a fondo perduto, il governo andaluso non ha coltivato azioni nei confronti della Manufacturas Damma, in quanto quest'ultima non disponeva di beni aggredibili, e non ha neppure esercitato alcuna azione direttamente contro la MIGSA, vera beneficiaria degli aiuti.

Quanto all'asserita impossibilità di recuperare gli aiuti

21.
    Una volta che la decisione della Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune non sia stata impugnata con un ricorso diretto o che un tale ricorso sia stato respinto, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 88, n. 2, CE è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (sentenze 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 16, e 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2537, punto 23).

22.
    A questo proposito il governo spagnolo, che non contesta il mancato recupero degli aiuti concessi, sostiene di aver adottato tutte le misure in suo potere, ossia di aver invitato le società deputate alla gestione di tali aiuti, sole creditrici delle imprese del gruppo Magefesa, ad agire contro queste ultime per ottenere la restituzione delle somme concesse. Il medesimo governo fa valere, inoltre, che tali crediti, una volta iscritti nel passivo delle dette imprese, non hanno più potuto essere riscossi, in quanto le imprese in questione si trovavano in amministrazione controllata e la normativa spagnola autorizza soltanto il creditore a partecipare alla massa dei creditori.

23.
    Inoltre, secondo il governo spagnolo, l'obbligo di restituzione di un aiuto consiste nel ripristinare la situazione antecedente, evitando che il beneficiario dell'aiuto goda di un vantaggio di concorrenza rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, a suo avviso, quando un'impresa beneficiaria dell'aiuto abbia cessato le proprie attività, come si è verificato nel caso di tutte le imprese del gruppo Magefesa, ad eccezione della Indosa, i detti concorrenti non subiscono più alcun pregiudizio e, quindi, l'obbligo di restituzione non ha più alcun rapporto con l'obiettivo da esso perseguito.

24.
    In base alla giurisprudenza della Corte, uno Stato membro, il quale, al momento dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest'ultima, proponendo opportune modifiche della decisione in questione. In questo caso, la Commissione e lo Stato membro, in ossequio alla regola che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione, regola che informa in particolare l'art. 10 CE, devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti (sentenze Commissione/Italia, citata, punto 16; Commissione/Francia, citata, punto 24, e 3 luglio 2001, causa C-378/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5107, punto 31).

25.
    Tuttavia, la condizione dell'impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate, al fine di ripetere l'aiuto, e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che consentano di superare le difficoltà segnalate (v., in tal senso, sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 10, e 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-259, punto 14).

26.
    Orbene, nella fattispecie, da un lato, l'insieme delle azioni che le autorità spagnole fanno valere a loro favore sono state condotte tra il 1990 ed il 1995 e, dunque, per la maggior parte successivamente al termine fissato nella decisione 91/1 entro il quale le dette autorità avrebbero dovuto informare la Commissione delle misure adottate per conformarvisi; dall'altro lato, durante tutto questo periodo le imprese del gruppo Magefesa hanno continuato a funzionare grazie agli aiuti controversi, ed in particolare grazie alla realizzazione delle garanzie sui prestiti.

27.
    Per tale motivo, il governo spagnolo - che non ha informato la Commissione né delle misure che intendeva adottare né delle difficoltà da esso incontrate nell'esecuzione della decisione 91/1 e che in realtà ha consentito alle Comunità autonome interessate di limitarsi a chiedere ad alcune società di gestione di recuperare gli aiuti, sapendo perfettamente che queste ultime si trovavano a loro volta in gravi difficoltà finanziarie - non ha ricercato un terreno di intesa con la Commissione e, inoltre, non ha dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti concessi alle imprese del gruppo Magefesa, le quali, come rilevato al punto precedente, hanno continuato a funzionare dopo la decisione 91/1.

28.
    Poiché l'inadempimento va valutato alla scadenza del termine, fissato nella decisione della Commissione, entro il quale lo Stato membro deve comunicare a quest'ultima le misure che intende adottare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 26), ossia, nella fattispecie, il 5 maggio 1990, la prosecuzione, dopo la scadenza di tale termine, delle attività delle imprese beneficiarie degli aiuti dichiarati illegittimi rende inoperante l'argomento del governo spagnolo secondo cui il ricorso per inadempimento della Commissione sarebbe divenuto privo di oggetto in seguito all'apertura della procedura di amministrazione controllata a carico delle dette imprese, alle quali non potrebbe dunque essere contestato alcun vantaggio di concorrenza.

29.
    Pertanto, posto che il Regno di Spagna non contesta di non aver adottato le misure sollecitate dalla Commissione nella decisione 91/1, la fondatezza della quale, peraltro, non era stata messa in dubbio dal detto Stato membro, l'inadempimento deve ritenersi provato.

Quanto alla decisione 1999/509

30.
    Come indicato al punto 10 della presente sentenza, gli aiuti presi in considerazione da tale decisione, tutti del medesimo tipo, consistono nel mancato pagamento di imposte e di oneri sociali da parte della Cunosa fino alla sua dichiarazione di fallimento, della MIGSA e della GURSA fino all'interruzione delle loro attività, e della Indosa fino al maggio 1997, successivamente alla sua dichiarazione di fallimento.

31.
    Nella sentenza 12 ottobre 2000, causa C-480/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-8717), la Corte, pronunciandosi sul ricorso del Regno di Spagna diretto all'annullamento della decisione 1999/509, ha statuito, al punto 21, che, nelle particolari circostanze del caso di specie, il mancato pagamento di imposte ed oneri sociali da parte della Indosa, della Cunosa, della MIGSA e della GURSA, per i periodi considerati nella decisione impugnata, costituiva un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

32.
    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso del Regno di Spagna per quanto riguardava la riscossione degli interessi maturati, successivamente alla dichiarazione di fallimento della Indosa e della Cunosa, sugli aiuti illegittimamente percepiti prima di tale dichiarazione, annullando la decisione 1999/509 soltanto in tale punto (sentenza Spagna/Commissione, citata, punti 34-39).

Azioni intraprese dalle autorità spagnole

Debiti verso gli enti previdenziali

33.
    Quanto agli aiuti concessi alla Indosa, al fine di estinguere l'indebitamento di tale impresa successivo alla sua dichiarazione di fallimento, la Tesoreria della previdenza sociale (in prosieguo: la «TSS») ha proceduto ad atti di pignoramento per un importo di ESP 45 000 000. Essa ha inoltre pignorato 1 600 500 quote sociali della Compañía de Menaje Doméstico SL detenute dalla Indosa. Nell'ambito della procedura di fallimento della Indosa, l'esecuzione forzata su tali quote è stata sospesa con ordinanza dal giudice adito ed è stata convocata l'assemblea generale dei creditori. Quanto ai debiti precedenti al fallimento, la TSS, a partire dal 28 dicembre 1998, ha chiesto al giudice competente la messa in liquidazione della Indosa ovvero la conclusione di un concordato con i creditori di quest'ultima per porre termine alla procedura fallimentare. Il 4 luglio 2000 si è svolta un'assemblea dei creditori per decidere in merito alla prosecuzione od alla cessazione delle attività della Indosa; tale assemblea ha deliberato la messa in liquidazione dell'impresa entro un termine di quattro mesi.

34.
    Quanto agli aiuti concessi alla Cunosa, alla GURSA ed alla MIGSA, la TSS non è stata all'origine della dichiarazione di fallimento di tali società e, inoltre, ha ritenuto che una procedura di questo tipo sarebbe stata inefficace ai fini del recupero degli aiuti in questione. Ad ogni modo, consta dal fascicolo che essa non ha chiesto la liquidazione delle dette società. Dalla lettura degli atti del fascicolo sembra peraltro che vi fosse una volontà della TSS di non far valere crediti concorrenti rispetto a quelli dei dipendenti.

Debiti per imposte

35.
    Tali debiti riguardano soltanto la Indosa. Il 28 dicembre 1998 il Tesoro dello Stato ha inviato al curatore del fallimento una lettera per chiedere l'immediata regolarizzazione del debito per imposte successivo al fallimento, nonché una proposta di accordo con i creditori per il pagamento dei debiti della massa fallimentare al fine di porre termine alla procedura in corso. Il 23 giugno 2000 l'Ufficio nazionale per il recupero dei crediti ha dato corso alle azioni intese ad esigere il pagamento dei debiti in base alle disposizioni della normativa spagnola sul fallimento, per successione nell'esercizio dell'attività. Per di più, come indicato al punto 33 della presente sentenza, l'assemblea dei creditori della Indosa ha deciso che si sarebbe proceduto alla liquidazione di tale società, ciò che avrebbe dovuto autorizzare il Tesoro dello Stato a tentare di recuperare il proprio credito, qualora gli attivi della società lo avessero permesso.

Quanto all'asserita impossibilità di recuperare gli aiuti

36.
    Così come per quanto riguarda la decisione 91/1, il solo argomento difensivo dedotto dal governo spagnolo è quello dell'impossibilità assoluta di adottare le misure richieste dalla decisione 1999/509, tenuto conto che il ricorso regolarmente proposto dal Regno di Spagna contro tale decisione non ha avuto successo e che l'illegittimità degli aiuti in questione è stata confermata dal giudice comunitario.

37.
    Vista la situazione delle imprese beneficiarie degli aiuti, il solo modo di eseguire la decisione 1999/509 era quello di tentare di provocare la liquidazione giudiziale delle imprese stesse, così che i servizi tributari e l'ente di gestione dei contributi sociali potessero far valere i loro crediti sugli attivi, sempreché ve ne fossero ed il grado di prelazione dei crediti dei detti soggetti pubblici lo consentisse. Infatti, la mancanza di attivi recuperabili rappresenta, in un tale contesto, il solo modo per il governo spagnolo di dimostrare l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti.

38.
    D'altronde, la Corte ha già statuito che il fatto che, a causa della situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria dell'aiuto di cui trattasi, le autorità dello Stato membro interessato non abbiano potuto recuperare la somma versata non costituisce impossibilità di esecuzione, poiché lo scopo perseguito dalla Commissione era la soppressione dell'aiuto, scopo che poteva essere raggiunto mediante la liquidazione dell'impresa (sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14).

39.
    Sebbene il governo spagnolo sostenga di aver recuperato soltanto gli attivi della GURSA, è pacifico che né la TSS né il Tesoro dello Stato hanno cercato di far porre in liquidazione la GURSA e la MIGSA, con la conseguenza che il detto governo si trova nell'impossibilità di dimostrare che non esistessero altri attivi su cui soddisfarsi. Quanto alla Cunosa, la procedura di liquidazione era già avviata alla data in cui la Commissione ha adottato la decisione 1999/509, ma dal fascicolo non risulta che le autorità spagnole abbiano intrapreso una qualsivoglia azione, nell'ambito di tale procedura, per recuperare gli aiuti illegittimi rivalendosi sugli attivi di tale società, malgrado che le dette autorità abbiano poi interposto appello contro la sentenza che ha disposto la liquidazione della Cunosa, azione tardiva e senza alcun dubbio temeraria.

40.
    Per contro, come rilevato ai punti 33 e 35 della presente sentenza, quanto alla Indosa, la TSS ed il Tesoro dello Stato, seguendo due strade differenti, hanno fatto prova di manifesta diligenza nell'intento di recuperare sia i crediti previdenziali che quelli tributari. Inoltre, la Commissione non contesta il fatto che l'assemblea dei creditori abbia deciso la messa in liquidazione della Indosa. Occorre dunque riconoscere che, per quanto riguarda tale società, le autorità spagnole hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione 1999/509.

41.
    Tuttavia, la Commissione sostiene che, in ogni caso, i provvedimenti presi dal Regno di Spagna non sono stati adottati nel termine di due mesi dalla notifica, rispettivamente, della decisione 91/1 e della decisione 1999/509, sicché risulta provata la violazione dell'art. 3 di queste ultime.

42.
    A questo proposito occorre precisare che la Commissione, nella sua decisione 1999/509, non ha fissato alcun termine per l'esecuzione delle misure richieste da quest'ultima e che non esiste alcun termine normativamente imposto per l'esecuzione nell'ambito del regime speciale del ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE. Nondimeno, la Commissione, all'art. 3 della decisione 1999/509, ha fissato un termine di due mesi - scaduto il 29 dicembre 1998 - entro il quale le autorità spagnole avrebbero dovuto informarla delle misure adottate per l'attuazione di tale decisione.

43.
    Orbene, è pacifico che il governo spagnolo, prima della scadenza di tale termine, non ha informato la Commissione delle misure che erano già state adottate e di quelle che sarebbero state adottate per recuperare gli aiuti concessi alla Indosa, alla Cunosa, alla MIGSA ed alla GURSA e, in particolare, nel caso di specie, per ottenere il pagamento dei debiti della Indosa riguardanti contributi sociali ed imposte.

44.
    Di conseguenza, quanto alla decisione 1999/509, il ricorso per inadempimento deve ritenersi interamente fondato laddove contesta al Regno di Spagna la mancata adozione delle misure necessarie per recuperare gli aiuti concessi alla Cunosa, alla GURSA e alla MIGSA. Per contro, il medesimo ricorso, nella parte in cui censura il detto Stato membro per la mancata adozione delle misure necessarie per recuperare gli aiuti concessi alla Indosa, è fondato soltanto relativamente alla omessa trasmissione di informazioni alla Commissione.

45.
    Dalle considerazioni che precedono risulta che il Regno di Spagna, da un lato, avendo omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione 91/1, che ha dichiarato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi alle imprese Indosa, GURSA, MIGSA e Cunosa, ed alla decisione 1999/509, che ha dichiarato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi alle imprese GURSA, MIGSA e Cunosa, e, dall'altro, avendo omesso di informare la Commissione, entro i termini impartiti, delle misure adottate per dare attuazione alla decisione 1999/509, che ha dichiarato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi all'impresa Indosa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE e degli artt. 2 e 3 delle dette decisioni.

46.
    Il ricorso della Commissione va respinto per il resto.

Sulle spese

47.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto sostanzialmente soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il Regno di Spagna, da un lato, avendo omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici, che ha dichiarato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi alle imprese Industrias Domésticas SA (Indosa), Manufacturas Gur SA (GURSA), Manufacturas Inoxidables Gibraltar SA (MIGSA) e Cubertera del Norte SA (Cunosa), ed alla decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate, che ha dichiarato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi alle imprese GURSA, MIGSA e Cunosa, e, dall'altro, avendo omesso di informare la Commissione, entro i termini impartiti, delle misure adottate per dare attuazione alla decisione 1999/509, che ha dichiarato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune taluni aiuti concessi all'impresa Indosa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE e degli artt. 2 e 3 delle dette decisioni.

2)    Il ricorso della Commissione delle Comunità europee è respinto per il resto.

3)    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Macken
Puissochet
Schintgen

        Skouris                        Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2002.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

F. Macken


1: Lingua processuale: lo spagnolo.