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Sentenza del Tribunale 12 ottobre 2011 - Alliance One International / Commissione

(Causa T-41/05)1

("Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Imputabilità del comportamento illecito - Limite massimo del 10% del fatturato - Effetto deterrente - Circostanze attenuanti")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc. (Danville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente L. Bergkamp, H. Cogels, J. Dhont, M. Marañon Hermoso e A. Emch, successivamente M. Odriozola Alén, J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, M. Barrantes Diaz e A. João Vide, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier, e F. Amato, successivamente É. Gippini Fournier, N. Khan e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 finale, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 - Tabacco greggio - Spagna), e, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione

Dispositivo

La quota dell'importo dell'ammenda inflitta alla Agroexpansión, SA all'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 finale, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 - Tabacco greggio - Spagna), al pagamento della quale è obbligata, in solido con la Agroexpansión, la Alliance One International, è fissata in EUR 2 187 000.

Il riscorso è respinto per il resto.

La Alliance One International sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea, la quale sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dalla Alliance One International.

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1 - GU C 93 del 16.4.2005.