Language of document : ECLI:EU:T:2011:288

Causa T‑210/08

Verhuizingen Coppens NV

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Manipolazione della presentazione delle offerte — Infrazione unica e continuata — Onere della prova»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione unica

(Art. 81, n. 1, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Oggetto — Motivazione di una decisione — Esclusione salvo eccezione

(Art. 230 CE)

1.      La sola identità d’oggetto tra un accordo cui ha partecipato un’impresa e un’intesa globale non è sufficiente ad imputare a tale impresa la partecipazione all’intesa globale. Infatti è solo se l’impresa, nel momento in cui partecipava a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa si inseriva nell’intesa globale, che la sua partecipazione all’accordo di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione a tale intesa globale. A tale riguardo, l’impresa non è affatto tenuta ad indicare, di sua iniziativa, in che misura fosse informata del comportamento degli altri partecipanti all’infrazione, in quanto l’onere della prova incombe alla Commissione. Quest’ultima deve innanzitutto produrre la prova di un fatto prima che l’impresa interessata possa contestarlo.

(v. punti 30-31)

2.      Il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione. Se è vero che solo il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici, ciò non toglie che le valutazioni espresse nella motivazione di una decisione possono essere sottoposte al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione qualora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto o qualora tale motivazione sia idonea a modificare la sostanza del dispositivo dell’atto di cui trattasi.

(v. punto 34)