Language of document : ECLI:EU:C:2013:514

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 luglio 2013 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 81 CE e articolo 53 dell’accordo SEE – Mercato belga dei servizi internazionali di trasloco – Fissazione diretta e indiretta dei prezzi, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure di invito alla presentazione delle offerte – Imputabilità dell’infrazione all’ente che controlla la partecipazione societaria – Nozione di “impresa” – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Restrizione della concorrenza per oggetto – Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri – Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) – Circostanze attenuanti»

Nella causa C‑440/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 agosto 2011,

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Stichting Administratiekantoor Portielje, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata da D. Van hove, F. Wijckmans, S. De Keer e H. Burez, advocaten,

Gosselin Group NV,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Jarašiūnas (relatore), A. Ó Caoimh, C. Toader e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione (T‑208/08 e T‑209/08, Racc. pag. II‑3639; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo, nella causa T‑209/08, ha annullato la decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) (in prosieguo: la «decisione controversa»), come modificata dalla decisione C (2009) 5810 def. della Commissione, del 24 luglio 2009 (in prosieguo: la «decisione di rettifica»), nella parte in cui riguardava la Stichting Administratiekantoor Portielje (in prosieguo: la «Portielje»).

 Contesto normativo

2        Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede, al suo articolo 2, che «l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1 (…) [CE] incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione».

3        Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento, «[l]a Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese (…)».

4        Le linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2004, C 101, pag. 81; in prosieguo: le «linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio») precisano, in particolare al punto 53:

«La Commissione ritiene (…) che, qualora un accordo o una pratica siano per loro natura in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri, ad esempio perché interessano le importazioni e le esportazioni o si applicano a diversi Stati membri, vi è una presunzione relativa positiva che tali effetti sul commercio siano sensibili quando il fatturato delle parti concernente i prodotti interessati dall’accordo (…) è superiore a 40 milioni di euro. Nel caso di accordi che per loro stessa natura sono atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri si può anche spesso presumere che tali effetti siano sensibili quando la quota di mercato delle parti supera la soglia del 5% (…). Tale presunzione, tuttavia, viene meno quando l’accordo concerne solo una parte di uno Stato membro (...)».

5        Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»), prevedono, alla rubrica «Adeguamenti dell’importo di base»:

«(...)

B.      Circostanze attenuanti

29.      L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali:

(...)

–        quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base;

(...)

–        quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge (...)

(...)».

 Fatti e decisione controversa

6        I fatti all’origine del ricorso nonché la decisione controversa, come emergono dai punti da 1 a 19 della sentenza impugnata, possono essere riassunti nei seguenti termini.

7        La Gosselin Group NV (in prosieguo: la «Gosselin») è stata costituita nel 1983 e opera sotto tale denominazione dal 20 dicembre 2007. Dal 1º gennaio 2002 il 92% delle sue azioni è detenuto dalla Portielje, mentre il rimanente 8% è detenuto dalla Vivet en Gosselin NV, a sua volta detenuta al 99,87% dalla Portielje. Quest’ultima è una fondazione che non esercita attività commerciale e «riunisce azionisti della cerchia della famiglia fondatrice allo scopo di garantire unità di gestione». Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006, la Gosselin ha realizzato un fatturato mondiale consolidato di EUR 143 639 000 e la Portielje un fatturato mondiale consolidato pari a zero.

8        Nella decisione controversa la Commissione ha accertato che i destinatari della decisione medesima, tra i quali figuravano la Portielje e la Gosselin, hanno partecipato a un’intesa nel settore dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, fissando i prezzi, ripartendosi i clienti e manipolando la procedura di invito alla presentazione di offerte, e hanno commesso, quindi, un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, ovvero devono essere ritenuti responsabili di tale intesa per tutto il periodo compreso tra l’ottobre 1984 e il 2003 o parte di esso.

9        I servizi interessati dall’infrazione comprendono i traslochi, da e per il Belgio, di beni di persone fisiche e di imprese o di istituzioni pubbliche. Tenendo conto del fatto che le società di traslochi internazionali in esame sono tutte situate in Belgio e che l’intesa si era svolta in territorio belga, si è ritenuto che il centro geografico dell’intesa si trovasse in Belgio. Il fatturato cumulativo dei partecipanti all’intesa per tali servizi internazionali di trasloco è stato stimato dalla Commissione a EUR 41 milioni per il 2002. Poiché la dimensione del settore è stata valutata a circa EUR 83 milioni, la quota di mercato cumulata delle imprese coinvolte è stata quindi fissata intorno al 50% del settore interessato.

10      Nella decisione controversa la Commissione ha osservato che l’intesa era volta, in particolare, a stabilire e a mantenere prezzi elevati e a ripartire il mercato assumendo varie forme, quali accordi sui prezzi (in prosieguo: l’«accordo sui prezzi»), accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di falsi preventivi, detti «preventivi di comodo» (in prosieguo: l’«accordo sui preventivi di comodo»), e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancata presentazione di offerte, dette «commissioni» (in prosieguo: l’«accordo sulle commissioni»).

11      Nella decisione controversa la Commissione ha ritenuto che tra il 1984 e l’inizio degli anni ’90 l’intesa abbia funzionato, in particolare, sulla base di accordi scritti di fissazione dei prezzi, con l’introduzione parallela della pratica delle commissioni e dei preventivi di comodo. Secondo la decisione medesima, la pratica delle commissioni doveva essere considerata alla stregua di una fissazione indiretta di prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, là dove i membri dell’intesa fatturavano reciprocamente le commissioni per le offerte respinte o non presentate, indicando servizi fittizi, mentre l’importo di tali commissioni veniva peraltro fatturato ai clienti.

12      Per quanto attiene ai preventivi di comodo, nella decisione controversa la Commissione ha rilevato che, mediante la presentazione di tali preventivi, la società di trasloco che intendeva ottenere il contratto si adoperava affinché il cliente che pagava il trasloco ricevesse più preventivi. A tal fine, detta società comunicava ai suoi concorrenti il prezzo totale al quale essi dovevano fatturare il trasloco previsto, prezzo che sarebbe stato superiore a quello proposto da detta società. Si trattava quindi di preventivi fittizi presentati da società che non intendevano eseguire il trasloco. La Commissione ha ritenuto che tale pratica costituisse una manipolazione della procedura di invito alla presentazione di offerte, con la conseguenza che il prezzo richiesto per il trasloco risultava superiore al prezzo praticato in un ambiente concorrenziale.

13      Nella decisione controversa la Commissione ha accertato che tali accordi sono stati attuati fino al 2003 e che tali attività complesse avevano il medesimo oggetto, consistente nel fissare i prezzi, nel ripartire il mercato e nel falsare in tal modo la concorrenza.

14      Alla luce di tali elementi, la Commissione ha adottato la decisione controversa, il cui articolo 1così recita:

«Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo [sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)] fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura [di invito alla presentazione delle offerte] nell’arco dei periodi indicati:

(...)

c)      [Gosselin], dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002; con la [Portielje], dal 1º gennaio 2002 al 18 settembre 2002;

(...)».

15      Di conseguenza, all’articolo 2, lettera e), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla Gosselin un’ammenda di EUR 4,5 milioni, di cui EUR 370 000 per i quali la Portielje è ritenuta responsabile in solido. Tale ammenda è stata calcolata conformemente al metodo descritto nelle linee direttrici per il calcolo delle ammende.

16      Il 24 luglio 2009 la Commissione ha adottato la decisione di rettifica, con la quale ha ridotto di circa EUR 600 000 il valore delle vendite realizzate dalla Gosselin. Dato che tale valore ha costituito la base per il calcolo dell’ammenda inflitta a quest’ultima, la Commissione, conseguentemente, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Gosselin a EUR 3,28 milioni, di cui EUR 270 000 per i quali la Portielje è ritenuta responsabile in solido.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008, la Portielje proponeva ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda e, in subordine, all’annullamento dell’articolo 2, lettera e), della decisione stessa, nella parte in cui la riguarda nonché, conseguentemente, all’annullamento dell’ammenda inflittale da tale articolo 2, lettera e).

18      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 5 marzo 2010, la causa T‑209/08 è stata riunita, ai fini della fase orale e della sentenza, alla causa T‑208/08, proposta dalla Gosselin avverso la stessa decisione controversa.

19      A sostegno del suo ricorso la Portielje deduce cinque motivi, di cui i primi due sono ad essa specifici, mentre gli altri tre corrispondono, in sostanza, ai motivi dedotti dalla Gosselin nella causa T‑208/08. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto i primi due motivi sollevati dalla Portielje. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha formulato, in particolare, le seguenti considerazioni.

20      In esito al ragionamento esposto ai punti da 37 a 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il primo motivo della Portielje, con il quale quest’ultima sosteneva di non essere un’impresa nel senso del diritto comunitario della concorrenza e che, conseguentemente, tra essa e la Gosselin non poteva esistere una relazione società controllante/controllata. In particolare, il Tribunale ha statuito, ai punti da 39 a 42 di tale sentenza, che la società controllante di un’impresa che ha commesso un’infrazione all’articolo 81 CE non può essere sanzionata con una decisione recante applicazione di tale articolo, se non è essa stessa un’impresa. Al riguardo, ha affermato che il ricorso alla nozione di unità economica non può consentire di supplire alla mancanza di qualità d’impresa della società controllante e che occorre distinguere la nozione di impresa da quella di imputazione del comportamento di una controllata alla sua società controllante.

21      Quanto alla possibilità di qualificare la Portielje un’impresa, dopo aver rilevato che è pacifico che quest’ultima non esercitava alcuna attività economica diretta, il Tribunale ha affermato, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, richiamandosi alla sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, Racc. pag. I‑289), che «il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo» non è sufficiente per configurare un’attività economica indiretta del soggetto che detiene tali partecipazioni, ma che, al fine di verificare l’esercizio di detta attività economica, è necessario esaminare se quest’ultimo aveva partecipato direttamente o indirettamente alla gestione della sua controllata.

22      Al riguardo, ai punti da 48 a 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la questione se le Portielje avesse in tal senso partecipato alla gestione della Gosselin è differente da quella se la Portielje avesse esercitato un’influenza determinante su quest’ultima. Il Tribunale ha indicato che non era stata stabilita alcuna presunzione riguardo alla possibilità di qualificare un ente quale impresa e che, conseguentemente, spettava alla Commissione provare che la Portielje aveva effettivamente partecipato alla gestione della Gosselin. Poiché la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova in tal senso, il Tribunale ha concluso che la Commissione non aveva provato che la Portielje era un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE.

23      Ai punti da 51 a 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato «[a]d abundantiam (…), ammesso che la Portielje sia un’impresa», il secondo motivo dedotto da quest’ultima, concludendo che la Portielje era riuscita a confutare la presunzione relativa all’esercizio di un’influenza determinante derivante, segnatamente, dalla sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237), e, conseguentemente, ha accolto tale secondo motivo.

24      Nel contesto della sua analisi, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, in primo luogo, che l’esercizio da parte della Portielje di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata era escluso per la sola ragione che sia la prima adozione di decisione della Portielje per iscritto sia la prima riunione formale del consiglio di amministrazione di quest’ultima avevano avuto luogo dopo la cessazione dell’infrazione; in secondo luogo, esso ha rilevato che l’unica possibilità per la Portielje di influenzare la politica della Gosselin sarebbe consistita nell’avvalersi dei suoi diritti di voto in occasione dell’assemblea generale degli azionisti di quest’ultima, ma che non si era riunita alcuna assemblea generale durante il periodo dal 1° gennaio 2002 al 18 settembre 2002 e, in terzo luogo, che i membri del consiglio di amministrazione della Gosselin erano già amministratori di questa società prima che la Portielje avesse acquisito le azioni della Gosselin a titolo fiduciario, il che mostrerebbe, secondo il Tribunale, che la loro presenza nel consiglio di amministrazione della Gosselin non era espressione di un’influenza della Portielje.

25      Il Tribunale ha peraltro statuito, al punto 57 della sentenza impugnata, che doveva essere respinta l’affermazione secondo la quale le tre persone che costituivano il consiglio di amministrazione della Gosselin, ma che rappresentavano soltanto la metà del consiglio di amministrazione della Portielje, esercitavano un controllo sulla Gosselin non nella loro qualità di amministratori di quest’ultima, ma mediante l’influenza esercitata dalla Portielje sull’assemblea generale della Gosselin. Al riguardo, esso ha affermato, in particolare, che, anche ammesso che i tre amministratori della Gosselin, che erano tra i proprietari della Portielje, non abbiano agito soltanto in qualità di amministratori della Gosselin, sarebbe più probabile che abbiano agito nel proprio interesse.

26      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale, al punto 59 della sentenza impugnata, ha dichiarato che occorreva annullare la decisione controversa come modificata dalla decisione di rettifica (in prosieguo: la decisione controversa come rettificata) nella parte in cui riguarda la Portielje. Il Tribunale, tuttavia, ha proceduto all’analisi degli altri tre motivi dedotti da quest’ultima, in quanto erano stati dedotti anche dalla Gosselin, e li ha respinti.

 Conclusioni delle parti

27      Con la sua impugnazione la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla nei confronti della Portielje la decisione controversa come modificata, di respingere il ricorso di annullamento proposto dalla Portielje e di condannare quest’ultima alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

28      La Portielje chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Commissione alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

 Sull’impugnazione

29      A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi, attinenti entrambi alla violazione dell’articolo 81 CE.

 Sul primo motivo, relativo all’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 81 CE

 Argomenti delle parti

30      La Commissione contesta al Tribunale di aver interpretato, ai punti da 39 a 42 della sentenza impugnata, in modo giuridicamente errato la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. La responsabilità solidale troverebbe applicazione tra soggetti di diritto e discenderebbe dalla circostanza che tali soggetti costituiscono un’unità economica e, pertanto, un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. Quindi, perché un’infrazione all’articolo 81 CE possa essere imputata ad una determinata persona giuridica, la Commissione dovrebbe dimostrare che essa apparteneva all’impresa che ha commesso l’infrazione. Tuttavia, la Commissione non dovrebbe necessariamente dimostrare che la stessa persona giuridica possiede la qualità di impresa. Al riguardo, la Commissione si richiama, segnatamente, alla menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione.

31      Conseguentemente, il Tribunale avrebbe incentrato la propria analisi su una questione destituita di rilevanza, vale a dire, quella della qualità di impresa della Portielje in quanto tale, applicando in tal modo un criterio giuridico erroneo. Esso avrebbe dovuto esaminare, in realtà, se la Commissione poteva legittimamente affermare che la Portielje apparteneva all’impresa che ha commesso l’infrazione.

32      In subordine, la Commissione fa valere che le conclusioni che il Tribunale ha tratto dalla sua premessa erronea sono del pari costitutive di un errore di diritto. L’approccio adottato dal Tribunale ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata non solo si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte, ma si risolverebbe inoltre nell’imporre che la Commissione dimostri due volte, ma con due modalità differenti, che la Portielje ha effettivamente esercitato un controllo sulla Gosselin. A causa di tale approccio erroneo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che, prima che la Commissione potesse ritenere la Portielje corresponsabile con la Gosselin dell’infrazione in oggetto, essa non poteva limitarsi a invocare la presunzione risultante dalla summenzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, ma doveva inoltre dimostrare ex ante, mediante «element[i] di prova concret[i]», che la Portielje aveva effettivamente «partecipato direttamente o indirettamente» alla gestione della Gosselin. Inoltre, esso avrebbe respinto in quanto inconferenti elementi di prova tuttavia rilevanti e escluso l’applicazione della presunzione di prova che discende dalla detenzione di azioni in modo incompatibile con i principi formulati nella summenzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione.

33      La Portielje fa valere che la questione se essa sia un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza è fondamentale ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE e che l’onere di provare che tale condizione era soddisfatta incombe alla Commissione, conformemente all’articolo 2 del regolamento n. 1/2003. Orbene, applicando la presunzione di prova che risulta dalla menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione ad una situazione in cui non è stato ancora dimostrato che la Portielje è un’impresa, la Commissione non assolverebbe correttamente l’onere della prova ad essa incombente.

34      Quanto all’argomento principale della Commissione, la Portielje sostiene che, se è pur vero che le disposizioni sostanziali in materia di concorrenza si ricollegano alla nozione economica di impresa, le disposizioni in materia sanzionatoria devono necessariamente riguardare un soggetto di diritto e si ricollegano, conseguentemente, alla nozione giuridica di impresa. Pertanto la questione dell’imputabilità di un’infrazione dovrebbe essere distinta da quella della possibilità di attribuirne la responsabilità ad un ente. In tal senso, prima di poter imputare un’infrazione ad una società controllante, occorrerebbe che quest’ultima possa risponderne giuridicamente. Orbene, questo si verificherebbe solo se essa è un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, vuoi in ragione di sue proprie attività economiche, vuoi in ragione delle attività economiche delle società nelle quali essa detiene una partecipazione di controllo. Tuttavia, in quest’ultimo caso, sarebbe necessario che essa eserciti effettivamente il controllo su dette società, partecipando direttamente o indirettamente alla loro gestione. Orbene, è pacifico che ciò non si è verificato, quanto alla Portielje, durante il periodo dell’infrazione in esame.

35      Quanto all’argomento dedotto in subordine dalla Commissione, secondo la Portielje la prova dell’esercizio di un’influenza determinante che deriva dalla presunzione stabilita, segnatamente, nella menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, non può trovare applicazione alla dottrina relativa alla possibilità che un ente risponda di un’infrazione ai sensi dell’articolo 81 CE. Ammettere che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante costituisca un criterio valido per dimostrare che un ente vada qualificato come impresa può infatti, secondo la Portielje, avere conseguenze non trascurabili, in particolare quanto agli enti che esercitano sia attività economiche sia attività che ricadono nelle prerogative dei pubblici poteri.

 Giudizio della Corte

36      In limine, va ricordato che il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese (sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 59, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 54) e che la nozione di impresa si riferisce a qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 112, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 54). Detta nozione dev’essere intesa nel senso che si riferisce a un’unità economica sotto il profilo dell’oggetto dell’accordo in esame, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Racc. pag. 2999, punto 11, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 55).

37      Qualora un siffatto ente economico violi le norme sulla concorrenza, incombe ad esso, secondo il principio della responsabilità personale, rispondere di tale violazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 145, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 56).

38      Quanto alla questione relativa alle circostanze in presenza delle quali una persona giuridica che non sia autore dell’infrazione possa tuttavia essere sanzionata, risulta da costante giurisprudenza della Corte che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante, in particolare, quando, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determina in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attiene, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 58 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 43).

39      In una siffatta situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, la Commissione può infatti emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. citate sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 59, nonché Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., punto 44).

40      Al riguardo, la Corte ha precisato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata che abbia violato le norme dell’Unione in materia di concorrenza, esiste una presunzione semplice secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (in prosieguo: la «presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante») (sentenza dell’8 maggio 2013, ENI/Commissione, C‑508/11 P, punto 47; v. anche, in tal senso, sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 60 e giurisprudenza ivi citata; del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punti 56 e 63, nonché Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 46).

41      Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v., in tal senso, citate sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 61; Elf Aquitaine/Commissione, punti 57 e 63; Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., punto 47, nonché ENI/Commissione, punto 47).

42      Tale giurisprudenza si fonda sulla premessa che possa imputarsi ad un ente giuridico la responsabilità del comportamento di un altro ente giuridico quando quest’ultimo non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato. Conseguentemente, è inconferente il fatto che l’ente che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale di un altro ente o che controlla la totalità o la quasi totalità delle quote sociali di tale altro ente (in prosieguo: l’«ente controllante») sia costituito nella forma giuridica di una fondazione piuttosto che di una società.

43      Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle conclusioni, ai fini della sanzione dell’infrazione di un’impresa al diritto della concorrenza in forza dell’articolo 81 CE in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, è parimenti irrilevante la questione se ciascuno degli enti giuridici che costituiscono tale impresa svolga un’attività economica propria e, quindi, ognuno di essi, isolatamente considerato, corrisponda alla nozione giuridica di impresa ricordata supra, al punto 36.

44      L’unico elemento determinante ai fini della sanzione è la circostanza che tutti gli enti giuridici tenuti in solido, del tutto o in parte, al pagamento della stessa ammenda costituiscono insieme, con l’ente la cui implicazione diretta nell’infrazione sia stata provata (in prosieguo: l’«autore dell’infrazione»), una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. Orbene, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra, ai punti da 38 a 41, quel che rileva al riguardo è l’effettivo esercizio, da parte dell’ente controllante, di un’influenza determinante sull’autore dell’infrazione.

45      Discende dalle suesposte considerazioni che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire, da una parte, al punto 39 della sentenza impugnata, che la nozione d’impresa doveva essere intesa in termini distinti da quella d’imputazione del comportamento dell’autore dell’infrazione al suo ente controllante e, dall’altra, al punto 42 della stessa sentenza, che «la società controllante di un’impresa che ha commesso un’infrazione all’art. 81 CE non può essere sanzionata con una decisione di applicazione dell’art. 81 CE, se non è essa stessa un’impresa» e nel verificare, conseguentemente, ai punti da 43 a 50 della stessa sentenza, se la Commissione avesse dimostrato che la Portielje era, isolatamente considerata, un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE.

46      Pertanto, il primo motivo dedotto dalla Commissione è fondato quanto al suo capo dedotto in via principale e deve quindi essere accolto, senza necessità che la Corte si pronunci in ordine al capo dedotto in subordine.

47      Tale affermazione, tuttavia, non è, di per sé, tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa statuisce quanto al ricorso presentato dinanzi al Tribunale dalla Portielje. Infatti, come risulta dai punti da 51 a 59 di tale sentenza, il Tribunale ha fondato la sua posizione, ad abundantiam, sul rilievo secondo cui la Portielje ha, a suo avviso, «avanzato elementi di prova atti a dimostrare di non aver esercitato un’influenza determinante sulla Gosselin, anzi di non essere stata in grado di esercitare una siffatta influenza», confutando in tal modo la presunzione risultante, segnatamente, dalla menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione. Occorre, pertanto, esaminare anche il secondo motivo di impugnazione.

 Sul secondo motivo, attinente alla confutazione della presunzione di prova dell’esercizio di un’influenza determinante

 Argomenti delle parti

48      La Commissione fa valere che i rilievi del Tribunale di cui ai punti da 51 a 59 della sentenza impugnata, secondo i quali la Portielje ha avanzato elementi di prova atti a dimostrare di non aver esercitato un’influenza determinante sulla Gosselin, anzi di non essere stata in grado di esercitare una siffatta influenza, si fondano su errori di diritto e/o su uno snaturamento manifesto degli elementi di prova.

49      In primo luogo, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato gli elementi di prova relativi alla natura e alla portata dei rapporti personali sussistenti tra la Portielje e la Gosselin. Esso avrebbe affermato che tali rapporti riguardavano «soltanto la metà» degli amministratori della Portielje, lasciando così intendere che non potevano determinare assieme la politica di quest’ultima. Risulterebbe tuttavia dai punti 46 e 446 della decisione controversa nonché dai punti 11, da 22 a 24 del controricorso e dal punto 6 della controreplica della Portielje nonché dai suoi statuti depositati dinanzi al Tribunale che tali rapporti personali riguardavano i tre principali amministratori della Portielje, i quali, congiuntamente, erano in grado di definire la politica di quest’ultima e componevano la totalità del consiglio di amministrazione della Gosselin.

50      In secondo luogo, la Commissione censura il Tribunale per essere incorso in un errore di diritto nello statuire, al punto 54 della sentenza impugnata, che la Portielje, non avendo adottato alcuna decisione formale di gestione nel corso del periodo dell’infrazione, non aveva potuto esercitare un’influenza determinante sul comportamento della Gosselin. È pur vero che la Commissione riconosce che la presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante può essere confutata da elementi tali da dimostrare che la controllata ha avuto un comportamento autonomo. Tuttavia, il Tribunale avrebbe instaurato una regola in forza della quale l’esercizio di un’influenza determinante sarebbe impossibile qualora la persona giuridica che esercita il controllo al 100% non abbia adottato una decisione formale in materia di gestione. Si tratterebbe di una restrizione particolarmente grave della portata di tale presunzione che non deriverebbe dalla giurisprudenza e sarebbe erronea, tanto più qualora sussistano rapporti personali stretti tra le due persone giuridiche interessate. La Commissione sottolinea, al riguardo, che la giurisprudenza risultante dalla menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione si fonda sulla realtà economica e non impone alcuna esigenza formale all’esercizio dell’influenza determinante.

51      In terzo luogo, la Commissione sostiene che i punti da 55 a 57 della sentenza impugnata sono parimenti viziati da errori di diritto. Il punto 55 prenderebbe le mosse dall’ipotesi erronea secondo cui l’esercizio di un’influenza determinante deve necessariamente effettuarsi nel rispetto delle esigenze di forma previste dal diritto delle società, nella specie in un’assemblea generale degli azionisti della Gosselin. Tale rilievo non terrebbe conto dei rapporti personali intercorrenti tra quest’ultima e la Portielje, sarebbe indice di eccessivo formalismo, oltre ad essere inconciliabile con la natura funzionale della nozione economica di impresa.

52      Per quanto riguarda, più in particolare, i rapporti personali, i tre elementi rilevati dal Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, in sé considerati, non consentirebbero di concludere che la Portielje non costituiva un’unità economica con la Gosselin. Al riguardo, la Commissione ricorda che tali rapporti personali riguardavano le persone che, congiuntamente, costituivano la totalità del consiglio di amministrazione della Gosselin e al contempo la maggioranza dei voti in seno al consiglio di amministrazione della Portielje. Del pari, quanto affermato al punto 57 di detta sentenza sarebbe erroneo in diritto e non inficerebbe la conclusione secondo la quale può ritenersi che la Gosselin si sia adeguata a quanto indicato dalla Portielje.

53      La Commissione sostiene, in conclusione, che la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per decidere definitivamente la controversia e respingere il ricorso presentato dalla Portielje dinanzi al Tribunale.

54      La Portielje fa valere di aver confutato la presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante derivante dalla menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione.

55      Quanto all’effettivo esercizio di un’influenza determinante, secondo la Portielje, in considerazione del fatto che non si sono svolte riunioni del consiglio di amministrazione della Portielje nel corso del periodo dell’infrazione in esame, del fatto che non si è tenuta alcuna assemblea generale dei suoi azionisti nel corso dello stesso periodo, nonché del fatto che non si è verificata un’influenza sulla composizione del consiglio di amministrazione della Gosselin, essa ha dimostrato, de facto, di non aver esercitato un’influenza determinante su quest’ultima. La tesi della Commissione non può essere condivisa. Da un canto, essa renderebbe la presunzione inconfutabile, il che sarebbe incompatibile, segnatamente, con il suo diritto a un equo processo. Dall’altro, tale tesi si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali del diritto delle società e delle persone giuridiche. Un ente giuridico, come una fondazione, infatti, esisterebbe solo mediante i suoi organi statutari.

56      Per quanto riguarda i rapporti personali, secondo la Portielje essi sono determinanti solo ove siano espressione della possibilità della società controllante di influenzare la politica della sua controllata. Lo stesso varrebbe quando la società controllante ha posto alcuni amministratori nel consiglio di amministrazione della sua controllata per esercitarvi una qualche influenza. Orbene, questo non sarebbe avvenuto nel caso in questione. A ciò si aggiunge che la Portielje non sarebbe stata costituita per esercitare una qualsivoglia forma di controllo sulla Gosselin.

57      Inoltre, la posizione sostenuta dalla Commissione si porrebbe in contrasto con due principi fondamentali del diritto delle società, il quale escluderebbe che la Portielje possa essere ritenuta responsabile del comportamento adottato da tre dei suoi amministratori al di fuori di qualsiasi organo della società. In tal senso, da un canto, gli amministratori di una società non avrebbero competenza a titolo individuale. La Gosselin e la Portielje agirebbero solo mediante i loro organi e solo i loro rispettivi consigli di amministrazione, in quanto organi collegiali, disporrebbero di competenze generali di amministrazione. Dall’altro, gli amministratori potrebbero far uso delle loro competenze solo nei limiti del loro mandato e per tutelare l’interesse della loro società, poiché lo sviamento di potere è generalmente sanzionato con la nullità. In tale contesto, non sarebbe arbitrario ritenere che i tre amministratori della Gosselin abbiano agito unicamente nella loro veste di amministratori di quest’ultima, e non in quanto rappresentanti della Portielje.

 Giudizio della Corte

58      In limine, occorre ricordare che dall’analisi del primo motivo di impugnazione risulta che il Tribunale erroneamente ha statuito che la Commissione non poteva legittimamente applicare la presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante per accertare che, in conseguenza di tale presunzione, che la Portielje e la Gosselin costituivano, nel corso del periodo dal 1º gennaio 2002 al 18 settembre 2002, un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. Con il presente motivo, pertanto, la Corte deve decidere unicamente la questione se il Tribunale sia incorso o meno in un errore di diritto nello statuire che la Portielje aveva apportato elementi di prova tali da confutare tale presunzione.

59      Al riguardo, occorre sottolineare che la questione se il Tribunale abbia applicato criteri giuridici corretti nella sua valutazione dei fatti e degli elementi di prova costituisce una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑109/10 P, Racc. pag. I‑10329, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, proprio questa è la questione che la Commissione sottopone alla Corte con il secondo e il terzo capo del suo secondo motivo, diretti, rispettivamente, contro il punto 54 e i punti da 55 a 57 della sentenza impugnata.

60      Come risulta dall’esame del primo motivo di impugnazione, al fine di stabilire se l’autore dell’infrazione determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, deve essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti fra tale autore e il suo ente controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo (v., in questo senso, citate sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punti 73 e 74; Elf Aquitaine/Commissione, punto 58, nonché Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., punto 45).

61      Nella specie, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’emissione dei certificati della Gosselin nella fondazione ha avuto luogo soltanto l’11 dicembre 2002, che l’articolo 5.2 dello statuto della Portielje consente anche di prendere decisioni per iscritto e che, secondo quest’ultima, che a parere del Tribunale non è stata contraddetta dalla Commissione su questo punto, questo è avvenuto solo una volta prima della riunione del 5 novembre 2004, ovvero il 10 marzo 2003, per l’adozione del rapporto annuale del 2002. Il Tribunale ne ha dedotto che occorreva constatare che la Portielje aveva agito in conformità del suo statuto e che sia la procedura scritta del 10 marzo 2003, sia la prima riunione formale del 5 novembre 2004 hanno avuto luogo dopo la cessazione dell’infrazione. Esso ne ha tratto la conclusione, allo stesso punto 54, che «[l]’esercizio da parte della Portielje di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata è dunque escluso per questo solo motivo».

62      Il Tribunale ha tuttavia aggiunto, anzitutto, al punto 55 della sentenza impugnata, che, dato che l’unica attività della Portielje consiste nell’esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni di cui trattasi nell’assemblea generale dei azionisti della Gosselin, «[l]’unica possibilità per la Portielje di influenzare la politica della Gosselin sarebbe (…) consistita nell’avvalersi di tali diritti di voto in occasione dell’assemblea generale di quest’ultima». Esso ha indicato che, tuttavia, era comprovato che, nel corso del periodo di infrazione in questione, vale a dire dal 1° gennaio 2002 al 18 settembre 2002, non si era riunita alcuna assemblea degli azionisti della Gosselin. Al punto 56 di detta sentenza, esso ha poi rilevato che, nel corso del medesimo periodo, la Portielje non aveva cambiato la composizione del consiglio di amministrazione della Gosselin, sottolineando al riguardo che «[i] membri del consiglio di amministrazione della Gosselin erano già amministratori di questa società prima che la Portielje avesse acquisito le azioni della Gosselin a titolo fiduciario» e che «[t]ale sequenza temporale mostra che la loro presenza nel consiglio di amministrazione non è espressione di un’influenza della Portielje».

63      Infine, al punto 57 della stessa sentenza, il Tribunale ha statuito che l’affermazione secondo la quale le tre persone che costituiscono il consiglio di amministrazione della Gosselin, ma che rappresentano soltanto la metà del consiglio della Portielje, esercitavano un controllo sulla Gosselin «non nella loro qualità di amministratori di quest’ultima, ma mediante l’influenza esercitata dalla Portielje sull’assemblea generale della Gosselin» doveva essere respinta, considerando al riguardo che «una parziale identità dei membri del consiglio di amministrazione non può implicare che tutte le imprese nelle quali siano parimenti rappresentati in tale veste i tre membri del consiglio di amministrazione della Gosselin debbano essere considerate, per questo solo fatto, come società controllanti della Gosselin». Esso ha parimenti rilevato, allo stesso punto 57, che, nella specie, «i tre amministratori della Gosselin erano tra i proprietari della Portielje, che era soltanto uno strumento per esercitare i diritti di proprietà» e che, «[p]ertanto, anche ammesso che queste tre persone non abbiano agito soltanto in qualità di amministratori della Gosselin, sarebbe più probabile che esse abbiano agito nel proprio interesse».

64      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha concluso, al punto 58 della sentenza impugnata, che «Portielje ha avanzato elementi di prova atti a dimostrare di non aver esercitato un’influenza determinante sulla Gosselin, anzi di non essere stata in grado di esercitare una siffatta influenza» e che pertanto, essa era riuscita a confutare la presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante derivante, segnatamente, dalla menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione.

65      Risulta da tutto quanto precede, in primo luogo, che il Tribunale ha affermato, al punto 54 della sentenza impugnata, che la mancata adozione di una decisione formale di gestione da parte dell’ente controllante nel corso del periodo per il quale essa è tenuta in solido al pagamento di un’ammenda è sufficiente, di per sé, a confutare la presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante. Esso ha pertanto statuito che l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte dell’ente controllante sull’autore dell’infrazione può effettuarsi unicamente mediante l’adozione di decisioni di gestione da parte di tale primo ente nel rispetto delle esigenze di forma previste dal diritto delle società.

66      Così statuendo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Dalla costante giurisprudenza della Corte ricordata al punto 60, supra, risulta infatti che, al fine di stabilire se l’autore dell’infrazione determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, deve essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti fra tale autore e il suo ente controllante e, in tal modo, tener conto della realtà economica. L’assenza di adozione di una decisione di gestione da parte dell’ente controllante nel rispetto delle esigenze di forma previste dal diritto delle società non può pertanto di per sé essere sufficiente al riguardo.

67      In secondo luogo, l’analisi svolta dal Tribunale ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata è viziata dal medesimo errore di diritto. Risulta infatti chiaramente dagli elementi ricordati supra ai punti 62 e 63 che è unicamente sulla base di un’analisi svolta alla luce del diritto delle società che il Tribunale ha statuito che la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante era stata confutata, senza prendere in considerazione, prima di concludere in tal senso, l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra la Portielje e la Gosselin. In particolare, se è pur vero che, al punto 57, il Tribunale sembra aver prestato attenzione ai rapporti personali intercorrenti tra la Portielje e la Gosselin, risulta tuttavia dal disposto di tale punto che il Tribunale si è limitato a considerare tali rapporti unicamente sotto il profilo del diritto delle società. Il filo logico seguito dal Tribunale in tali punti da 55 a 57 o in altri punti della medesima sentenza non contiene quindi alcuna considerazione che dimostri che esso avrebbe tenuto conto di altre circostanze per motivare la sua conclusione secondo la quale la Portielje era giunta a confutare detta presunzione acclarando che la Gosselin aveva determinato la sua politica commerciale in modo autonomo durante il periodo in questione.

68      In tal modo il Tribunale ha parimenti violato la giurisprudenza ricordata supra al punto 60, e, in particolare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle conclusioni, il fatto che l’adozione di decisioni formali da parte degli organi statutari non è necessariamente richiesta per accertare l’esistenza di un’unità economica costituita dall’autore dell’infrazione e dal suo ente controllante e che, al contrario, tale unità può parimenti fondarsi in modo informale, segnatamente a motivo dell’esistenza di rapporti personali sussistenti fra gli enti giuridici che compongono l’unità economica.

69      Il secondo motivo di ricorso, conseguentemente, è fondato quanto al secondo e al terzo capo, senza necessità di esaminare il primo capo di detto motivo, con il quale la Commissione deduce lo snaturamento degli elementi di prova.

70      Tale affermazione non può essere rimessa in questione dal rilievo della Portielje secondo cui un approccio che imponga la considerazione di elementi che vadano oltre quelli attinenti al diritto delle società avrebbe come conseguenza di rendere inconfutabile presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante.

71      Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, una presunzione resta entro limiti accettabili fintantoché è proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esiste la possibilità di apportare la prova contraria e che i diritti della difesa sono garantiti. Il fatto che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per confutare una presunzione o anche la mera circostanza che un ente non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da superare una presunzione non implica, di per sé, che essa sia di fatto assoluta, soprattutto se, al pari della presunzione in esame, i soggetti nei confronti dei quali la presunzione opera sono quelli più in grado di ricercare detta prova nel loro ambito di attività (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punti 62, 66 e 70).

72      Non può pertanto rilevarsi alcuna violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o anche dell’articolo 6 della Convenzione europea di tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

73      Essendo quindi fondati i motivi di impugnazione, occorre accogliere l’impugnazione stessa e annullare i punti 4 e 6 del dispositivo della sentenza annullata, con i quali il Tribunale ha annullato la decisione controversa come modificata nella parte in cui riguarda la Portielje e ha condannato la Commissione alle spese relative alla causa T‑209/08.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

74      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è fondata, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. La Corte ritiene che ciò ricorra nella specie.

75      Come risulta dal punto 19 supra, la Portielje ha dedotto cinque motivi dinanzi al Tribunale, il primo in via principale e gli altri quattro in subordine, sottolineando al riguardo di poter essere ritenuta responsabile per l’infrazione compiuta dalla Gosselin solo se la stessa Gosselin ha violato l’articolo 81 CE.

 Sul primo motivo

76      Con il suo primo motivo di ricorso la Portielje fa valere che, non esercitando un’attività economica, essa non può essere qualificata come impresa ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Conseguentemente, le norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza non potrebbero applicarsi nei suoi confronti e, pertanto, la Commissione non avrebbe potuto ritenerla responsabile dell’infrazione commessa dalla Gosselin senza violare tali disposizioni.

77      Al riguardo è sufficiente rilevare che dall’esame del primo motivo di impugnazione risulta che tale primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale non è fondato.

 Sul secondo motivo

78      Con il suo secondo motivo di ricorso la Portielje fa valere di aver dimostrato di non aver esercitato alcuna influenza determinante sulla politica commerciale o strategica della Gosselin. Affermando il contrario nella decisione controversa, la Commissione avrebbe violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

79      La Commissione ritiene questo motivo infondato.

80      In limine, occorre ricordare che, come risulta dalla decisione controversa, dal 1º gennaio 2002 al 18 settembre 2002, la Portielje controllava la quasi totalità delle quote sociali della Gosselin e che, conseguentemente, la Commissione poteva legittimamente presumere, come risulta dall’analisi del primo motivo di impugnazione, che la Portielje avesse effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della Gosselin durante tale periodo e che la Portielje e la Gosselin formassero quindi, durante lo stesso periodo, una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. Spetta pertanto alla Portielje, per confutare tale presunzione, apportare elementi tali da dimostrare che la Gosselin aveva avuto un comportamento autonomo sul mercato durante il periodo in questione.

81      Nella specie, la Portielje ha dedotto dinanzi al Tribunale, in primo luogo, la circostanza che la sua direzione si era riunita la prima volta solo successivamente al termine dell’infrazione. In secondo luogo, essa ha sottolineato che la sua unica attività consisteva nell’esercitare i diritti di voto connessi alle azioni di cui trattasi nell’assemblea generale degli azionisti della Gosselin, mentre, secondo il diritto belga delle società, non è l’assemblea generale degli azionisti, bensì il consiglio di amministrazione della società ad essere incaricato delle gestione di quest’ultima e che, in ogni caso, non si sarebbe svolta alcuna assemblea degli azionisti della Gosselin durante il periodo in questione. In terzo luogo, la Portielje non avrebbe avuto alcuna influenza sulla composizione del consiglio di amministrazione della Gosselin, dato che era stato già costituito precedentemente al 1º gennaio 2002 e la sua composizione non era stata modificata nel corso del periodo in questione. Essa ne deduce che le era materialmente impossibile esercitare la benché minima influenza sulla Gosselin.

82      Nella replica, la Portielje ha aggiunto che l’emissione dei certificati nella fondazione è stata effettuata solo l’11 dicembre 2002, che delle sei persone che formavano il suo consiglio di amministrazione, solo la metà sedeva anche nel consiglio di amministrazione della Gosselin, che solo il consiglio di amministrazione della Portielje, e non i suoi amministratori che agiscono al di fuori di qualsiasi organo statutario, possiede un potere direttivo, e che la sua prima adozione di una decisione ha avuto luogo in forma scritta, ma del pari successivamente al termine dell’infrazione.

83      Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, che, come risulta dall’analisi del secondo motivo di impugnazione, di per sé, tali elementi non sono sufficienti, in linea di principio e salvo circostanze particolari, a dimostrare la confutazione della presunzione di effettivo esercizio di un’influenza determinante.

84      Inoltre, la Commissione ha rilevato, al punto 451 della decisione controversa, che la Portielje aveva confermato che «il suo oggetto sociale [consiste] nell’acquisto di azioni al portatore contro l’emissione di certificati al portatore, ove la gestione delle azioni in tal modo acquistate, l’esercizio di tutti i diritti connessi alle azioni, quali la percezione di tutte le eventuali remunerazioni e l’esercizio del diritto di voto, nonché l’esecuzione di qualsivoglia altra azione presentano un nesso in senso lato con quanto precede ovvero possono contribuirvi» e, al punto 452, che la Portielje «non contesta che il suo obiettivo consiste nel garantire la gestione uniforme della Gosselin e delle altre società controllate».

85      Inoltre, risulta dagli statuti della Portielje nonché dai punti 46, 446 e 452 della decisione controversa che, durante il periodo in questione, la direzione della Portielje e quella della Gosselin erano assicurate dalle medesime persone, ciò che la Portielje ha confermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Infatti, le tre persone che disponevano della maggioranza dei diritti di voto in seno al consiglio di amministrazione della Portielje, nel quale le decisioni sono adottate, in linea di principio, a maggioranza semplice, componevano al contempo, esse stesse, tutto il consiglio di amministrazione della Gosselin.

86      Infine, la Portielje non ha dedotto, oltre agli elementi di forma ricordati supra ai punti 81 e 82, alcun elemento concreto tale da comprovare che, nonostante detta confusione di interessi risultante, segnatamente, dall’esistenza di rapporti personali particolarmente forti e dall’obiettivo perseguito dalla Portielje, la Gosselin aveva avuto un comportamento autonomo sul mercato durante il periodo in quesitone.

87      Risulta dalle suesposte considerazioni che il secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale non può essere accolto.

 Sul terzo motivo

88      Con il suo terzo motivo di ricorso la Portielje fa valere che la Commissione ha violato l’articolo 81 CE sotto un duplice profilo. In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato che i comportamenti imputati alla Gosselin possono essere qualificati come restrizioni sensibili alla concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe nemmeno dimostrato che l’accordo al quale la Gosselin ha partecipato era tale da pregiudicare sensibilmente gli scambi tra Stati membri. Il fatto che i servizi in questione sono traslochi internazionali sarebbe insufficiente al riguardo ed erroneamente la Commissione si sarebbe riferita alle soglie del fatturato e della quota di mercato previste al punto 53 delle linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio, segnatamente poiché la natura dell’accordo in questione non sarebbe stata idonea e poiché la Commissione avrebbe omesso di definire il mercato rilevante.

89      La Commissione ritiene tale motivo infondato.

90      In limine, occorre ricordare che la Gosselin è stata ritenuta responsabile dell’infrazione in esame solo a far data dal 31 gennaio 1992 e che, in particolare dal punto 307 della decisione controversa, risulta che essa è stata ritenuta responsabile, nel contesto dell’infrazione unica e continuata accertata dalla Commissione, solo dell’accordo sulle commissioni e dell’accordo sui preventivi di comodo, e non dell’accordo sui prezzi, che non era più attuato ‒ quale era stato concluso all’origine dell’intesa ‒ quando essa ha iniziato a partecipare a quest’ultima.

91      Quanto all’argomento della Portielje, occorre, in primo luogo, rilevare che, nella decisione controversa, la Commissione ha valutato l’esistenza di una restrizione alla concorrenza ai punti da 346 a 370 della decisione stessa. Essa ha rilevato, segnatamente, al punto 349, che «[l]’oggetto dell’accordo sui prezzi, dell’accordo sulle commissioni e dell’accordo sui preventivi di comodo consiste nello stabilire e mantenere un livello di prezzi elevato per la prestazione di servizi internazionali di trasloco in Belgio e nella ripartizione di tale mercato».

92      Per quanto riguarda, più in particolare, l’accordo sulle commissioni, la Commissione ha rilevato, ai punti da 351 a 357 di detta decisione, che, in particolare secondo le circostanze di ogni caso concreto, le commissioni comportavano la fissazione diretta o indiretta dei prezzi di tali servizi, delle manipolazioni della procedura di presentazione di offerte o inoltre una ripartizione della clientela ed avevano come risultato un livello di prezzi più elevato per tali servizi rispetto ad un ambiente concorrenziale. Quanto all’accordo sui preventivi di comodo, essa ha indicato, ai punti da 358 a 360 della stessa decisione, che quest’ultimo consisteva in una manipolazione della procedura di invito alla presentazione di offerte, che falsava la scelta del cliente e comportava un livello di prezzi più elevato rispetto ad un ambiente concorrenziale.

93      La Commissione ha rilevato, ai punti da 361 a 365 della decisione controversa, che sia la fissazione diretta e indiretta dei prezzi sia la ripartizione del mercato e della clientela sono per loro stessa natura restrittive della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE e che la manipolazione della procedura di presentazione di offerte costituiva del pari una siffatta restrizione. Essa ne ha tratto la conclusione, al punto 366 di tale decisione, che «tale insieme di accordi [aveva] ad oggetto una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE».

94      Peraltro, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Portielje «riconosce che la Gosselin ha ricevuto o versato commissioni nel contesto di determinati traslochi internazionali, e che essa ha chiesto o rilasciato preventivi di comodo nel contesto di altri determinati traslochi internazionali». La Portielje, pertanto, non contesta la partecipazione della Gosselin agli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo. Essa si limita a far valere che tali accordi non possono, al pari dell’accordo sui prezzi, essere qualificati come restrizioni sensibili alla concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE, poiché, per quanto riguarda la Gosselin, il fatto di ricevere o di percepire commissioni oppure di chiedere o di rilasciare preventivi di comodo non sarebbe stato effettuato unitamente ad alcuna ripartizione della clientela né ad alcun accordo sui prezzi.

95      Tuttavia, è giocoforza rilevare, anzitutto, che gli accordi ai quali la Gosselin ha partecipato avevano ad oggetto, per loro stessa natura, come correttamente dimostrato dalla Commissione nella decisione controversa, una fissazione artificialmente elevata del livello dei prezzi dei servizi di trasloco in questione nonché una ripartizione della clientela per tali servizi. Essi costituivano in tal modo forme di collusione particolarmente nocive per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. Il fatto che, secondo la Gosselin, questo non si sarebbe verificato al pari del fatto che la Gosselin non ha partecipato all’accordo sui prezzi non rilevano al riguardo e non possono, conseguentemente, comprovare l’esistenza di un errore della Commissione quanto alla qualifica degli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo come accordi aventi ad oggetto una sensibile restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE.

96      Inoltre, l’argomento secondo il quale la Commissione non avrebbe potuto legittimamente imputare alla Gosselin la responsabilità degli accordi di ripartizione della clientela e degli accordi sui prezzi si fonda sulla premessa secondo la quale gli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo, ai quali è pacifico che la Gosselin ha partecipato, non possono essere qualificati come accordi di ripartizione della clientela o accordi sui prezzi. Orbene, risulta dal punto che precede che una siffatta premessa è erronea. Questo argomento deve dunque essere respinto.

97      Infine, risulta da costante giurisprudenza della Corte che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, quando risulti che quest’ultimo ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenza del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, Racc. pag. 458, in particolare pag. 496, nonché Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 261).

98      Conseguentemente, il fatto che gli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo non abbiano prodotto l’effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza, segnatamente con le modalità con cui sono stati attuati dalla Gosselin, anche ammesso che sia dimostrato, non può comportare l’illegittimità della decisione controversa, dato che la Commissione poteva legittimamente ritenere che detti accordi avessero ad oggetto di restringere in modo sensibile la concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, come rilevato dalla Corte supra, al punto 95.

99      In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché una decisione, un accordo o una pratica concordata possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, è necessario che, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi esercitano un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sui flussi di scambio fra Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza non deve, inoltre, essere insignificante (sentenze del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, Racc. pag. I‑11125, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 36).

100    Infatti, la Corte ha già affermato che un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua stessa natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato FUE ed è, pertanto, idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Arduino, C‑35/99, Racc. pag. I‑1529, punto 33; Asnef-Equifax e Administración del Estado, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché Erste Group Bank e a./Commissione, cit., punto 38), e che il carattere transfrontaliero dei servizi interessati costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione se vi sia pregiudizio del commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione (v., per analogia, sentenza del 1º ottobre 1987, Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, 311/85, Racc. pag. 3801, punti 18 e 21).

101    Peraltro, la definizione del mercato rilevante, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è intesa unicamente a determinare se l’accordo in questione possa pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (ordinanza del 16 febbraio 2006, Adriatica di Navigazione/Commissione, C‑111/04 P, punto 31)

102    Nella specie, la Commissione ha concluso, ai punti 372 e 373 della decisione controversa, che gli accordi in questione «potevano avere un effetto apprezzabile sugli scambi tra Stati membri» considerando, in particolare, che la natura dei servizi in questione è transfrontaliera e che «la somma delle quote di mercato delle società di trasloco in questione è superiore al 5% del mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio[,] (...)[essendo] [l]a somma della loro quota di mercato circa il 50%». La Commissione ha peraltro descritto il mercato in questione ai punti da 88 a 94 della stessa decisione, nei quali ha rilevato, segnatamente, che i servizi interessati sono «i servizi internazionali di trasloco in Belgio, quindi i servizi di trasloco “porta a porta” che hanno il loro punto di partenza o punto di arrivo in Belgio»; che la quota di tale mercato detenuta dai partecipanti all’intesa per il 2002 era di «circa il 50%»; che, considerando che «[i]l Belgio fa parte dei centri geopolitici importanti e costituisce (...) una piattaforma commerciale», numerose società multinazionali aventi una sede o una succursale in Belgio si rivolgono a società di traslochi internazionali per il trasloco dei loro beni e quelli dei loro dipendenti, e che il centro geografico dell’intesa si trovava in Belgio.

103    Risulta dalle suesposte considerazioni che, anzitutto, la descrizione del mercato effettuata nella decisione controversa è sufficiente, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra, al punto 101, per determinare se l’intesa in questione poteva incidere sul commercio tra Stati membri. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla Portielje, non può ritenersi che la Commissione abbia omesso di definire il mercato rilevante, dal momento che, ai punti da 88 a 94 della medesima decisione, ha definito le dimensioni del mercato dei prodotti e del mercato geografico interessati dall’intesa, vale a dire il mercato belga dei servizi internazionali di trasloco. Una descrizione siffatta era pertanto sufficiente per consentire di far ricorso alla soglia della quota di mercato prevista al punto 53 delle linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio.

104    Inoltre, da una parte, risulta dagli atti di causa relativi al procedimento dinanzi al Tribunale che la somma delle quote di mercato detenute dai partecipanti all’intesa è largamente superiore al 5%. Dall’altra, alla luce sia della giurisprudenza richiamata supra al punto 100 sia delle caratteristiche della violazione in questione, rilevate dalla Commissione nella decisione controversa, la condizione di cui al punto 53 delle linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio e relativa alla natura dell’intesa in questione è manifestamente soddisfatta.

105    Ciò premesso, e tenendo conto, in particolare, del fatto che la soglia del 5% della quota di mercato prevista al menzionato punto 53 era manifestamente superata, la Commissione poteva legittimamente concludere che gli accordi in questione potevano incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.

106    Infine, in quanto, a termini del punto 53 delle linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio, un superamento della soglia del 5% della quota di mercato può, in linea di principio, per intese come quelle in esame nella specie, essere di per sé sufficiente per dimostrare un’incidenza sensibile sul commercio tra Stati membri e in quanto detta soglia è, nella specie, ampiamente superata, l’argomento della Portielje inteso a acclarare che la Commissione non avrebbe dimostrato che tale condizione di applicazione dell’articolo 81 CE era soddisfatta può essere respinto senza che la Corte debba pronunciarsi sugli altri argomenti dedotti dalla Portielje.

107    Risulta dalle suesposte considerazioni che il terzo motivo dedotto dalla Portielje nel suo ricorso dinanzi al Tribunale deve essere respinto, atteso che nessuno dei suoi capi risulta fondato.

 Sul quarto motivo

108    Con il suo quarto motivo di ricorso la Portielje fa valere che la Commissione, nel contesto del calcolo dell’ammenda inflitta alla Gosselin, ha violato l’articolo 23, paragrafi 2, lettera a), e 3, del regolamento n. 1/2003 nonché le linee direttrici per il calcolo delle ammende, in primo luogo, nella determinazione della gravità dell’infrazione commessa dalla Gosselin. In secondo luogo, essa avrebbe commesso le medesime violazioni, nel prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Gosselin, il valore delle vendite realizzate da quest’ultima nel corso del periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001, invece di quello delle vendite realizzate tra il 1º luglio 2001 e il 30 giugno 2002 e, in terzo luogo, nel respingere le circostanze attenuanti invocate dalla Gosselin.

109    Secondo la Commissione, tale motivo deve essere, essenzialmente, respinto.

110    In primo luogo, occorre rilevare che l’argomento della Portielje relativo alla mancata considerazione da parte della Commissione, nel contesto della sua valutazione della gravità dell’infrazione commessa dalla Gosselin, di tutte le circostanze rilevanti nella specie, si fonda del pari sulla premessa secondo cui, da una parte, la partecipazione ai soli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo era qualitativamente differente dalla partecipazione all’accordo sui prezzi e, dall’altra, gli accordi ai quali la Gosselin ha partecipato non erano ricompresi tra le restrizioni più gravi della concorrenza. Secondo la Portielje, la Commissione non poteva quindi legittimamente considerare che la gravità dell’infrazione commessa dalla Gosselin fosse identica a quella dell’infrazione commessa dagli altri partecipanti all’intesa in questione, in particolare da coloro che avevano partecipato all’accordo sui prezzi e, pertanto, essa non poteva prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda, la stessa proporzione del 17% del valore delle vendite per tutti i partecipanti.

111    Risulta tuttavia dall’analisi del primo capo del terzo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale che tale premessa è erronea, dato che la Commissione ha correttamente qualificato gli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo quali accordi sui prezzi e dato che la ripartizione della clientela e tali accordi ricadono manifestamente, al pari dell’accordo sui prezzi, nella categoria delle restrizioni più gravi della concorrenza. Detto argomento deve pertanto essere respinto e, per la stessa ragione, non può essere accolta la domanda della Portielje che la Corte riduca l’ammenda inflitta alla Gosselin nel contesto dell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

112    In secondo luogo, occorre ricordare che, con la decisione di rettifica, la Commissione ha emendato la decisione controversa nella parte relativa al valore delle vendite realizzate dalla Gosselin, che ha costituito la base di calcolo dell’ammenda inflitta a quest’ultima, ricalcolando la stessa ammenda sulla base del valore delle vendite realizzate da tale società nel corso del periodo dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002 e modificando, conseguentemente, l’ammenda che le era stata inflitta. Il secondo capo dell’argomento della Portielje, pertanto, è divenuto privo di oggetto.

113    In terzo luogo, quanto alle circostanze attenuanti, la Portielje rivendica, in sostanza, il beneficio della circostanza attenuante che risulterebbe dalla sua ridotta partecipazione all’infrazione e dal suo ruolo minore nella stessa, il che corrisponde, essenzialmente, alla circostanza attenuante prevista dal punto 29, terzo trattino, delle linee direttrici per il calcolo delle ammende, nonché il beneficio della circostanza attenuante prevista al quinto trattino dello stesso punto 29.

114    Al riguardo, occorre ricordare, da un canto, che, secondo il menzionato punto 29, terzo trattino, «quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato», la Commissione può accertare l’esistenza di una circostanza attenuante e ridurre l’importo di base dell’ammenda.

115    Orbene, il semplice fatto che la Gosselin non abbia partecipato all’accordo sui prezzi o non abbia partecipato ad alcuna riunione dell’intesa non può, di per sé, essere sufficiente per dimostrare che le condizioni previste al menzionato terzo trattino sono soddisfatte oppure che la Gosselin aveva avuto un ruolo marginale nell’intesa in questione, considerando, in particolare, che, come già ricordato supra al punto 90, tale società non è stata ritenuta responsabile di aver partecipato all’accordo sui prezzi e che, nel corso del periodo della sua partecipazione all’intesa, questa funzionava senza necessità che i partecipanti tenessero riunioni.

116    Occorre inoltre rilevare che, anche ammesso che, come sostiene la Portielje, la Commissione non poteva utilmente riferirsi, per negare il beneficio di detta circostanza attenuante, al fatto che la Gosselin era ritenuta responsabile di un’infrazione unica e continuata, risulta in particolare dal punto 280 della decisione controversa che la Commissione deteneva numerose prove dirette della partecipazione della Gosselin agli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo. Orbene, in ogni caso, tali prove erano già di per sé sufficienti per respingere ogni affermazione relativa a una ridotta partecipazione all’intesa.

117    In tale contesto, la Portielje non ha dimostrato che la Commissione è incorsa in errore nel rifiutare, nella decisione controversa, di accordare alla Gosselin il beneficio della circostanza attenuante relativa alla sua partecipazione ridotta all’intesa e al suo ruolo marginale nella stessa.

118    Dall’altro, quanto all’affermazione secondo la quale il comportamento anticoncorrenziale adottato dalla Gosselin sarebbe stato autorizzato dalle autorità pubbliche, è sufficiente rilevare che la Portielje non invoca alcun elemento, escluse semplici affermazioni non supportate, tale da dimostrare che la Commissione, in quanto istituzione, avrebbe autorizzato o incoraggiato la conclusione di accordi sulle commissioni o sui preventivi di comodo ai sensi del punto 29, quinto trattino, delle linee direttrici per il calcolo delle ammende. Conseguentemente, non è dimostrato che la Commissione abbia erroneamente negato alla Gosselin la concessione del beneficio di detta circostanza attenuante.

119    Ne consegue che il quarto motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, nella misura in cui esso continua a possedere un oggetto, non è fondato.

 Sul quinto motivo

120    Con il suo quinto motivo di ricorso la Portielje fa valere che, anche se il suo terzo e quarto motivo dovessero essere respinti, occorre annullare la decisione controversa per violazione del principio di parità di trattamento, da una parte, in quanto il comportamento della Gosselin si distingue oggettivamente e qualitativamente da quello degli altri partecipanti all’intesa in questione, dato che quest’ultima non ha partecipato ad accordi relativi ai prezzi o alla ripartizione della clientela e, dall’altra, in quanto la Commissione avrebbe preso in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda, il valore delle vendite realizzate dalla Gosselin nel corso del penultimo esercizio precedente il termine dell’infrazione.

121    Al riguardo, è sufficiente rilevare che, da un lato, risulta dall’analisi del primo capo del terzo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale che gli accordi ai quali la Gosselin ha partecipato sono stati correttamente qualificati dalla Commissione come accordi sui prezzi e sulla ripartizione della clientela e che, pertanto, il comportamento della Gosselin non si distingueva, in sostanza, da quello adottato degli altri partecipanti all’intesa. Dall’altro, come rilevato supra al punto 112, il secondo capo dell’argomento della Portielje è divenuto privo di oggetto in seguito all’adozione, da parte della Commissione, della decisione di rettifica. Il presente motivo non può quindi essere accolto.

122    Risulta dalle suesposte considerazioni che, non risultando fondato alcuno dei motivi del ricorso di annullamento presentato dalla Portielje dinanzi al Tribunale, il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del paragrafo 1 dello stesso articolo 184, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

124    Nella specie, la Portielje è rimasta soccombente sia nel contesto dell’impugnazione sia in quello del suo ricorso di annullamento nella causa T‑209/08. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Portielje, rimasta soccombente deve essere condannata alle spese relative sia al presente grado di giudizio sia al procedimento dinanzi al Tribunale.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      I punti 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione (T‑208/08 e T‑209/08), sono annullati.

2)      Il ricorso della Stichting Administratiekantoor Portielje nella causa T‑209/08 è respinto.

3)      La Stichting Administratiekantoor Portielje è condannata sia alle spese relative al procedimento in primo grado nella causa T‑209/08 sia a quelle dell’impugnazione.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.