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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 9 gennaio 2017 – Biosafe - Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso - Pavimentos SA

(Causa C-8/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Biosafe - Indústria de Reciclagens SA

Resistente: Flexipiso - Pavimentos SA

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2006/11[2]/CE 1 , e in particolare i suoi articoli 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 e 219, nonché il principio di neutralità, ostino ad una normativa dalla quale risulti che – in una situazione in cui il venditore dei beni, soggetto passivo IVA, sia stato soggetto a un’ispezione fiscale da cui è emerso che l’aliquota IVA che aveva opportunamente applicato era inferiore a quella dovuta, abbia pagato allo Stato l’imposta supplementare e intenda ottenere il relativo pagamento dall’acquirente, anch’esso soggetto passivo IVA – il termine per quest’ultimo per detrarre tale imposta complementare si calcola a partire dall’emissione delle fatture iniziali e non dall’emissione o dalla ricezione dei documenti rettificativi.

In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, sorge allora il dubbio se la stessa direttiva e, in particolare, i medesimi articoli e il principio di neutralità ostino ad una normativa dalla quale risulti che, ricevuti i documenti rettificativi delle fatture iniziali, emessi a seguito dell’ispezione fiscale e del pagamento allo Stato dell’imposta complementare, e destinati ad ottenere il pagamento di quest’ultima, in un momento in cui il suddetto termine per l’esercizio del diritto a detrazione sia già scaduto, è legittimo per l’acquirente rifiutarsi di effettuare il pagamento, lasciando così intendere che l’impossibilità di detrarre l’imposta complementare giustifica il rifiuto di trasferimento dell’imposta.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).