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Impugnazione proposta il 26 aprile 2016 da Darko Graf avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, Vedran Vidmar e Darko Graf / Commissione europea

(Causa C-241/16 P)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Darko Graf (rappresentante: L. Duvnjak, odvjetnik)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare interamente la sentenza del Tribunale pronunciata il 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, accogliere le domande formulate dal ricorrente nel procedimento di primo grado nel suo ricorso del 1° luglio 2014 e condannare la Commissione europea a rimborsare al ricorrente tutte le spese sostenute nel presente procedimento.

in subordine, annullare interamente la sentenza del Tribunale pronunciata il 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente su di essa e condannare la Commissione europea a rimborsare al ricorrente tutte le spese sostenute nel presente procedimento.

Motivi e argomenti principali

Il ricorrente contesta le seguenti parti della sentenza impugnata:

– punto 40, in cui si statuisce che il comportamento illegittimo attivo di un’istituzione dell’Unione europea rappresenta solo uno degli elementi necessari affinché si possa ravvisare la responsabilità extracontrattuale per danni dell’Unione europea, giacché tale affermazione del Tribunale è in contrasto con all’articolo 340, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza della Corte del 19 maggio 1992, Mulder/Consiglio e Commissione, cause riunite C-104/89 e C-37/90);

– punto 47, in cui, contrariamente a quanto disposto nell’articolo 36 e nell’allegato VII dell’Atto di adesione della Repubblica di Croazia (in prosieguo: la «RC») all’Unione europea (in prosieguo: l’«Unione»), gli impegni che la RC ha assunto nei confronti dell’Unione durante i negoziati di adesione sono erroneamente denominati «principi», giacché nella presente causa non si discute di alcun principio, bensì di 11 impegni concreti assunti dalla RC nei confronti dell’Unione, che sono entrati in vigore il 9 dicembre 2011;

– punti da 48 a 52, giacché l’articolo 36 e l’allegato VII, punto 1, dell’Atto di adesione della RC all’Unione sono entrati in vigore il 9 dicembre 2011, allorché erano vigenti ed applicabili, dal 15 dicembre 2010, la Strategia per la riforma del sistema giudiziario della Repubblica di Croazia per il periodo 2011-2015, e, dal 20 maggio 2010, il Piano di azione riveduto del governo della Repubblica di Croazia per la riforma del sistema giudiziario e, pertanto, dopo la deroga a tali atti giuridici da parte della RC, che in precedenza era stata espressamente autorizzata dalla Commissione nel punto 3 della sua Relazione globale di controllo della RC del 10 ottobre 2012, nella quale si sollecitava la RC ad adottare una nuova normativa in materia di esecuzione, contrariamente ai principi generali della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, poiché la deroga a detti atti giuridici ha avuto un evidente effetto retroattivo nei confronti del ricorrente, posto che dopo il 9 dicembre 2011 la RC non ha adottato alcuna nuova strategia per la riforma del sistema giudiziario, bensì unicamente una Strategia per lo sviluppo del sistema giudiziario per il periodo 2013-2018, e, pertanto, l’ultima Strategia per la riforma del sistema giudiziario adottata in realtà dalla Repubblica di Croazia era quella in vigore il 9 dicembre 2011 (v. sentenza della Corte del 30 gennaio 1974, Louwage/Commissione, 148/73, punti 12 e 28, sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, punti da 74 a 88 e sentenza della Corte del 14 maggio 1975, CNTA/Commissione, 74/74, punti da 41 a 44), dovendosi precisare che il Tribunale, nel punto 53 della sentenza impugnata, nel dichiarare che «non va dedotto che le autorità croate (…) potessero liberamente modificare la Strategia per la riforma del sistema giudiziario 2011-2015 e il Piano di azione del 2010. Alla luce delle disposizioni dell’Atto di adesione e, in particolare, dell’articolo 36 e dell’allegato VII dello stesso, dette autorità erano tenute a rispettare non solo l’impegno n. 1, bensì tutti gli altri impegni previsti in detto allegato», riconosce la pertinenza della domanda di risarcimento dei danni formulata nel ricorso;

– punti da 54 a 57 e da 59 a 63, relativi all’inadempimento dell’obbligo della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 36 dell’Atto di adesione della RC all’Unione, di garantire il rispetto degli obblighi assunti dalla RC ai sensi dell’allegato VII, punto 3, dell’Atto di adesione, di continuare a migliorare l’efficienza della giustizia, dato che dagli allegati del ricorso si evince chiaramente che la Commissione ha inserito informazioni errate del Ministero della Giustizia della RC relative alla riduzione del numero di cause e di procedimenti esecutivi pendenti nei tribunali municipali e commerciali nelle sue tabelle di controllo corrispondenti al periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 28 febbraio 2013, senza svolgere alcun controllo tecnico o aritmetico in relazione alla sua analisi, dimostrando un’evidente negligenza rispetto all’importanza dell’elaborazione delle suddette tabelle;

– punto 68, giacché la Commissione, non avendo adempiuto il proprio obbligo, di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di adesione della RC all’Unione, di garantire il rispetto dell’impegno della RC di avviare il servizio croato di agenti pubblici d’esecuzione il 1° gennaio 2012, non ha ottemperato neppure al proprio obbligo stabilito nell’articolo 17 TUE di vigilare sull’applicazione del Trattato di Adesione della RC all’Unione, che è uno dei trattati fondamentali dell’UE;

– punti da 69 a 82, giacché non erano affatto necessarie successive azioni della Commissione, coerenti ed espresse, al fine di ingenerare il legittimo affidamento nel ricorrente dopo il 9 dicembre 2012, dal momento che il legittimo affidamento del ricorrente era sorto anteriormente a detto giorno.

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