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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 novembre 2016 – «WIND INNOVATION 1» EOOD, in liquidazione / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia

(Causa C-552/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: «WIND INNOVATION 1» EOOD, in liquidazione

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 176, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE 1 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro IVA, basata su una modifica dello ZDDS (legge sull’IVA) al 1°gennaio 2007, in base alla quale viene meno la possibilità, per il liquidatore nominato dal giudice, di decidere in merito alla permanenza nel registro delle imprese della persona giuridica di cui è stato disposto lo scioglimento mediante decisione giudiziaria fino alla data della sua cancellazione da detto registro ai sensi dello ZDDS e che prevede invece lo scioglimento di una persona giuridica che svolge attività commerciale in presenza o meno di liquidazione quale motivo di cancellazione obbligatoria dal registro IVA.

Se l’articolo 176, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro IVA, basata su una modifica dello ZDDS al 1° gennaio 2007, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo soddisfi, alla data della cancellazione obbligatoria dal registro IVA, i requisiti per una nuova registrazione obbligatoria ai fini dell’IVA, sia parte di contratti validi e dichiari di non aver cessato di esercitare un’attività economica e di continuare a esercitarla, e nella misura in cui il soggetto passivo sia tenuto a corrispondere effettivamente l’IVA liquidata e dovuta in occasione dell’esecuzione della cancellazione obbligatoria per potete far valere il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte in relazione agli attivi esistenti, che sono stati assoggettati ad imposta al momento della cancellazione dal registro e che sussistono all’atto della nuova registrazione. Nel caso in cui, nelle circostanze indicate, la cancellazione obbligatoria dal registro sia autorizzata, se il diritto a detrazione dell’imposta versata a monte in relazione agli attivi imponibili al momento della cancellazione dal registro ed esistenti all’atto della nuova registrazione ai fini dell’IVA e con cui il soggetto realizza o realizzerà operazioni imponibili possa essere collegato al pagamento effettivo dell’imposta a favore del bilancio dello Stato o se sia consentita una compensazione dell’imposta liquidata all’atto della cancellazione dal registro con l’importo del credito d’imposta accertato in occasione della nuova registrazione ai fini dell’IVA, tanto più che l’imposta dev’essere corrisposta da un soggetto in capo al quale sorge il diritto di detrarre l’imposta assolta a monte.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)