Language of document : ECLI:EU:C:2015:764

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

19 novembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozioni di “comunicazione” e di “pubblico” – Distribuzione di programmi televisivi – Procedimento denominato “immissione diretta”»

Nella causa C‑325/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Corte d’Appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 17 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2014, nel procedimento

SBS Belgium NV

contro

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM),

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J. Malenovský (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Safjan e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la SBS Belgium NV, da P. Maeyaert e A. De Bleeckere, advocaten;

–        per la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), da E. Marissens, avocat;

–        per il governo francese, da D. Segoin e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SBS Belgium NV (in prosieguo: la «SBS») e la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) (Società belga degli autori, compositori ed editori) in merito all’obbligo di versamento di un equo compenso per la diffusione di programmi mediante la tecnica dell’immissione diretta.

 Contesto normativo

3        I considerando 23 e 27 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(27)      La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».

4        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

5        La SABAM, società di gestione dei diritti d’autore, rappresenta gli autori nella concessione di autorizzazioni per l’uso da parte di terzi delle loro opere protette da diritto d’autore e nella riscossione del compenso per tale uso.

6        La SBS è un organismo di diffusione radiotelevisiva commerciale di lingua neerlandese che produce e commercializza programmi televisivi. Nel quadro delle sue attività di radiodiffusione, la SBS gestisce varie reti televisive private commerciali in Belgio. La sua programmazione comprende sia programmi di propria produzione, sia programmi acquistati da società di produzione e da fornitori di programmi nazionali e esteri.

7        La SBS trasmette i suoi programmi esclusivamente mediante una tecnica denominata «immissione diretta». Si tratta di un processo in due fasi, con il quale la SBS trasmette i suoi segnali portatori di programmi ai suoi distributori, come la Belgacom, la Telenet e la TV Vlaanderen, mediante una linea privata da punto a punto. In tale fase, detti segnali non possono essere ricevuti dal grande pubblico. I distributori inviano, successivamente, detti segnali, eventualmente in forma criptata, ai loro abbonati affinché questi ultimi possano vedere i programmi sui loro apparecchi, se necessario con l’aiuto di un decodificatore messo a disposizione dal loro distributore. A seconda del distributore interessato, i segnali sono trasmessi via satellite per la TV Vlaanderen, via cavo per la Telenet, o via linee xDSL per la Belgacom.

8        La SABAM sostiene che la SBS, in quanto organismo di diffusione radiotelevisiva, effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, trasmettendo mediante la tecnica dell’immissione diretta. Pertanto, sarebbe necessaria l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore. Essa chiede, a titolo di compenso, il pagamento di una determinata somma di denaro.

9        La SBS contesta tale richiesta. A suo avviso, soltanto i distributori e gli altri organismi del medesimo tipo effettuano una comunicazione al pubblico rilevante per il diritto d’autore. Essa ritiene, pertanto, di non dover corrispondere alcun compenso.

10      Il rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunale commerciale di Bruxelles) ha accolto la domanda della SABAM e ha condannato la SBS al pagamento di circa un milione di euro a titolo dei diritti d’autore per l’anno 2009.

11      La SBS ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa da tale tribunale dinanzi al giudice del rinvio.

12      In tale contesto, lo Hof van beroep te Brussel (Corte di appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un organismo di [diffusione radiotelevisiva], che trasmette i suoi programmi unicamente mediante la tecnica dell’immissione diretta, ossia un procedimento a due fasi in cui esso fornisce ai distributori (satellite, cavo o linea xDSL) i suoi segnali portatori di programmi in forma criptata, mediante satellite, connessione in fibra ottica o qualsiasi altro mezzo di trasporto, senza che detti segnali durante o a seguito di detta fornitura siano accessibili al pubblico, e in cui successivamente i distributori inviano i segnali ai propri abbonati, affinché questi possano guardare i programmi, effettui [un atto di] comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29».

 Sulla questione pregiudiziale

13      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un organismo di diffusione radiotelevisiva effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali, senza che detti segnali durante o a seguito di tale trasmissione siano accessibili al pubblico, e successivamente tali distributori inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi ultimi possano guardare tali programmi.

14      Occorre in proposito rilevare che la direttiva 2001/29 persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva dev’essere intesa in senso lato, come del resto espressamente affermato nel considerando 23 di detta direttiva (sentenza ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 20 nonché la giurisprudenza ivi citata).

15      La Corte ha già statuito che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, consta di due elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» (v. sentenza Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 16).

16      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’«atto di comunicazione», esso ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato (sentenza Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 193).

17      Inoltre, ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi (sentenza ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 24).

18      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che l’organismo di diffusione radiotelevisiva di cui al procedimento principale trasmette i segnali portatori di programmi a vari distributori di segnali, via satellite, via cavo o via linee xDSL e, pertanto, mediante diversi mezzi o procedimenti tecnici.

19      Ne consegue che tali trasmissioni, eventualmente parallele, devono essere considerate «atti di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

20      In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre ancora, come ricordato al punto 15 di della presente sentenza, che le opere protette siano effettivamente comunicate a un «pubblico».

21      A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte discende che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari, telespettatori potenziali, e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (v., in tal senso, sentenze SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 37 e 38, nonché ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 32).

22      Orbene, in una situazione come quella di cui al procedimento principale e come emerge chiaramente dalla questione pregiudiziale, l’organismo di diffusione radiotelevisiva in questione trasmette i segnali portatori di programmi a singoli distributori determinati senza che i telespettatori potenziali possano avervi accesso.

23      Pertanto, le opere trasmesse dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, come quello di cui al procedimento principale, non sono comunicate al «pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì a singoli professionisti determinati.

24      Posto il carattere cumulativo, ricordato al punto 15 della presente sentenza, dei due elementi costitutivi di una comunicazione al pubblico, qualora non ricorra la condizione secondo cui le opere protette devono essere comunicate a un pubblico, le trasmissioni realizzate da un organismo di diffusione radiotelevisiva, come quello in questione nel procedimento principale, non rientrano, in linea di principio, nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 200/29.

25      Ciò premesso, non si può escludere, prima facie, che, in determinate situazioni, gli abbonati dei distributori, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, possano essere considerati il «pubblico» a cui è diretta la trasmissione originaria effettuata dall’organismo di diffusione radiotelevisiva.

26      A tal proposito, è anzitutto pacifico che distributori quali quelli di cui alla fattispecie, in ogni caso, non farebbero parte di un tale pubblico, diversamente da soggetti come gli alberghi che sono al centro delle cause che hanno dato luogo alle sentenze SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764) e Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141).

27      Ne consegue che gli abbonati che sono destinatari delle trasmissioni effettuate dai distributori in questione non possono essere, a priori, considerati un pubblico «nuovo» che non è stato interessato dall’atto di comunicazione originario effettuato dall’organismo di diffusione radiotelevisiva (v., a contrario, sentenza SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 40).

28      Di conseguenza, nel caso oggetto del procedimento principale, esiste solamente un unico «pubblico», ossia quello dell’insieme degli abbonati di ogni singolo distributore.

29      A tal proposito, dalla formulazione della questione, come posta dal giudice del rinvio, emerge che solo a seguito dell’intervento dei distributori gli abbonati di questi ultimi possono guardare i programmi televisivi.

30      Orbene, la Corte ha già statuito che la distribuzione di opere radiodiffuse da un professionista, come quello in questione nel caso di specie, ai suoi abbonati costituisce una prestazione di servizi autonoma svolta al fine di trarne un beneficio, dato che il prezzo dell’abbonamento non è versato da dette persone all’organismo di diffusione radiotelevisiva, bensì a tale professionista, e dato che esso non è dovuto per eventuali prestazioni tecniche, bensì per l’accesso alla comunicazione in questione e, quindi, alle opere protette (v., per analogia, sentenza Airfield et Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punto 80).

31      Una trasmissione effettuata da un professionista, alle condizioni di cui al punto precedente della presente sentenza, non costituisce pertanto un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione dell’emissione originaria nella zona di copertura (v., per analogia, sentenza Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punto 79).

32      Ciò premesso, non può essere escluso che un distributore possa trovarsi in una posizione non autonoma rispetto all’organismo di radiodiffusione e che la sua prestazione di servizi di distribuzione sia di natura puramente tecnica, cosicché il suo intervento costituirebbe un semplice mezzo tecnico ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenze Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 194, nonché Airfield e Canal Digitaal, C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punti 74 e 79).

33      Se così fosse, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, gli abbonati ai distributori in questione potrebbero essere considerati il pubblico rilevante per la comunicazione realizzata dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, con la conseguenza che quest’ultimo effettuerebbe una «comunicazione al pubblico».

34      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un organismo di diffusione radiotelevisiva non effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali, senza che detti segnali durante o a seguito di tale trasmissione siano accessibili al pubblico, e successivamente tali distributori inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano guardare tali programmi, a meno che l’intervento dei distributori in questione costituisca soltanto un semplice mezzo tecnico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

35      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che un organismo di diffusione radiotelevisiva non effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali, senza che detti segnali durante o a seguito di tale trasmissione siano accessibili al pubblico, e successivamente tali distributori inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano guardare tali programmi, a meno che l’intervento dei distributori in questione costituisca soltanto un semplice mezzo tecnico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.