Language of document : ECLI:EU:C:2013:227

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 aprile 2013 (*)

«Regolamento (CE) n. 178/2002 – Tutela dei consumatori – Sicurezza alimentare – Informazione dei cittadini – Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute»

Nella causa C‑636/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht München I (Germania), con decisione del 5 dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2011, nel procedimento

Karl Berger

contro

Freistaat Bayern,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per K. Berger, da R. Wallau e M. Grube, Rechtsanwälte;

–        per il Freistaat Bayern, da G. Himmelsbach, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dal sig. Berger contro il Freistaat Bayern (Stato libero di Baviera) e avente ad oggetto la responsabilità amministrativa di quest’ultimo per informazioni diffuse ai cittadini sui prodotti del ricorrente.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 178/2002

3        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento n. 178/2002 dispone come segue:

«1.      Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta di alimenti, compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l’efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell’attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

2.      Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare».

4        L’articolo 3 del suddetto regolamento reca le seguenti definizioni:

«1.      Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

9.      “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

(…)

14.      “pericolo” o “elemento di pericolo”, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;

(…)».

5        L’articolo 4, paragrafi 2‑4, del medesimo regolamento, dispone come segue:

«2.      I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale al quale conformarsi nell’adozione di misure.

3.      I principi e le procedure esistenti in materia di legislazione alimentare sono adattati quanto prima ed entro il 1° gennaio 2007 al fine di conformarsi agli articoli da 5 a 10.

4.      Fino ad allora e in deroga al paragrafo 2, è attuata la normativa vigente tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10».

6        L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 178/2002 prevede quanto segue:

«La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente».

7        L’articolo 10 del regolamento n. 178/2002 è così formulato:

«Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull’accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell’entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l’alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio».

8        Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 5, di detto regolamento:

«1.      Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.

2.      Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:

a)      se sono dannosi per la salute;

b)      se sono inadatti al consumo umano.

(…)

5.      Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione».

9        In forza dell’articolo 17, paragrafo 2, primo e secondo comma, del medesimo regolamento:

«Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione».

10      L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 178/2002 è formulato come segue:

«Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute».

11      L’articolo 65, secondo comma, del medesimo regolamento specifica in particolare che «gli articoli (…) da 14 a 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005».

 Il regolamento (CE) n. 882/2004

12      Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1, e – rettifica – GU L 191, pag. 1), al suo articolo 7 dispone come segue:

«1.      Le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico al più presto.

In generale il pubblico ha accesso:

a)      alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia,

b)      alle informazioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.      L’autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell’espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (…) rimangono impregiudicate.

3.      Le informazioni coperte dal segreto professionale includono in particolare:

–        la riservatezza delle indagini preliminari o dei procedimenti giudiziari in corso;

–        [i] dati personali;

–        i documenti oggetto di un’eccezione di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (…);

–        le informazioni tutelate dalla legislazione nazionale e dalla normativa comunitaria concernenti segnatamente il segreto professionale, la riservatezza delle deliberazioni, le relazioni internazionali e la difesa nazionale».

13      Il regolamento n. 882/2004 è applicabile a far data dal 1° gennaio 2006, come previsto dal suo articolo 67, secondo comma.

 Il diritto tedesco

14      L’articolo 40 del codice in materia di alimenti, generi di prima necessità e mangimi (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch), del 1° settembre 2005 (BGB1. 2005 I, pag. 2618), rettificato il 18 ottobre 2005 (BGB1. 2005 I, pag. 3007), nella versione in vigore dal 17 settembre 2005 al 24 aprile 2006 (in prosieguo: l’«LFGB») era così formulato:

«(1)      L’autorità competente può informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento o del mangime e dell’impresa di generi alimentari o mangimi con il cui nome o la cui ragione sociale l’alimento o il mangime è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nonché, qualora ciò sia più opportuno per sventare un rischio, riportando anche il nome del responsabile dell’immissione sul mercato, in forza dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002. Un’azione di informazione dei cittadini nelle modalità descritte alla frase precedente può essere intrapresa anche nel caso in cui:

(…)

4.      un alimento non nocivo alla salute ma inadatto al consumo umano, in particolare perché nauseante, sia o sia stato immesso sul mercato in quantità non irrilevante, o, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo;

(…)

Nei casi di cui ai punti 2-5, l’informazione dei cittadini è ammessa soltanto se sussiste un loro interesse particolare a riceverla e se tale interesse è prevalente rispetto a quello dei soggetti coinvolti.

(2)      L’informazione dei cittadini da parte delle autorità è ammessa soltanto qualora altre misure altrettanto efficaci, quali l’informazione dei cittadini da parte del produttore degli alimenti o dei mangimi o da parte dell’operatore economico, non vengano affatto, o non vengano tempestivamente, adottate oppure non arrivino ai consumatori.

(3)      Prima di informare i cittadini, le autorità devono sentire il produttore o il distributore, qualora ciò non comprometta il conseguimento dell’obiettivo perseguito per mezzo della misura in questione.

(4)      L’informazione dei cittadini deve cessare quando il prodotto non viene più commercializzato o qualora si possa presumere, sulla base dell’esperienza, che il prodotto immesso sul mercato sia già stato consumato. In deroga al disposto della frase precedente, i cittadini possono essere informati qualora vi sia o sia stato un pericolo concreto per la salute e sia opportuno diffondere informazioni sui provvedimenti di tipo medico da adottare.

(5)      Qualora a posteriori risulti che le informazioni fornite dalle autorità ai cittadini fossero erronee o che i fatti non siano stati riportati correttamente, tale circostanza deve essere divulgata immediatamente, se l’operatore economico interessato ne fa domanda o se lo richiede l’interesse generale. Questa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l’informazione dei cittadini».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      In data 16 e 18 gennaio 2006 l’Ufficio veterinario di Passau (Germania) ha effettuato un’ispezione presso vari stabilimenti del gruppo imprenditoriale facente capo alla società Berger Wild GmbH (in prosieguo: la «società Berger Wild»), che opera nel settore della trasformazione e distribuzione di carne di selvaggina. Avendo riscontrato condizioni igieniche non adeguate, le autorità hanno proceduto al prelievo di campioni di tale carne e li hanno inviati per analisi al Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Ufficio del Land di Baviera competente per la salute e la sicurezza alimentare; in prosieguo: l’«LGL»). Le analisi hanno portato alla conclusione che gli alimenti in questione erano inadatti al consumo umano e, pertanto, «a rischio» secondo il regolamento (CE) n. 178/2002.

16      Dopo aver esaminato le osservazioni della società Berger Wild relative alla suddetta conclusione, il Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Ministero bavarese per l’Ambiente, la Salute e la Tutela dei consumatori) ha comunicato a mezzo fax, in data 23 gennaio 2006, la propria intenzione di informare i cittadini, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, seconda frase, punto 4, dell’LFGB, dell’inidoneità al consumo umano degli alimenti per i quali, durante i controlli, erano emerse anomalie. Alla suddetta società è stato peraltro comunicato che tale informazione non sarebbe stata diffusa se avesse provveduto essa stessa a diffonderla in maniera efficace e tempestiva.

17      La società interessata si è opposta alla intenzione di informare i cittadini, ritenendo tale misura sproporzionata, e ha proposto la pubblicazione di una propria «comunicazione di allerta» nella quale avrebbe invitato i propri clienti a recarsi presso i loro abituali punti vendita al fine di sostituire i cinque prodotti indicati nell’allerta, i quali potevano presentare alterazioni di tipo sensoriale pur non comportando rischi per la salute.

18      Con un comunicato stampa in data 24 gennaio 2006, il Ministro per la tutela dei consumatori del Freistaat Bayern (in prosieguo: il «Ministro competente») ha annunciato il ritiro dal commercio di prodotti a base di selvaggina immessi sul mercato dalla società Berger Wild. In tale comunicato stampa si leggeva che «[a]nalisi condotte dall’[LGL] hanno rivelato che i campioni di carne prelevati dalle partite indicate di seguito emanavano un odore rancido, mefitico, di muffa o acido. In sei dei nove campioni di carne analizzati era già iniziato il processo di putrefazione. La società Berger [Wild] è tenuta a ritirare la carne appartenente alle partite citate che sia ancora in commercio».

19      Nel medesimo comunicato stampa era altresì indicato che, nel corso di ispezioni condotte presso tre stabilimenti della società Berger Wild, erano state riscontrate condizioni igieniche ripugnanti. Le autorità competenti avrebbero provvisoriamente vietato a detta società, con effetti immediati, di immettere sul mercato i prodotti fabbricati o lavorati in tali stabilimenti. Dal divieto sarebbero stati esclusi i prodotti alimentari della medesima società per i quali i risultati delle analisi avessero dimostrato condizioni irreprensibili dal punto di vista sanitario.

20      Il 25 gennaio 2006 il Ministro competente ha informato, mediante un comunicato stampa intitolato «Ritiro dal commercio di carne di selvaggina (Società Berger Wild, Passau) (…) l’azione di ritiro dal commercio si allarga – numerosi prodotti inadatti al consumo», che dodici prodotti surgelati trovati in commercio e sei campioni di carne fresca provenienti dalla suddetta società, uno dei quali era addirittura infetto da salmonella, erano già stati classificati come «inadatti al consumo umano». Riguardo ai dodici campioni inadatti al consumo, il Ministro ha aggiunto: «Se comportino anche rischi per la salute, lo diranno le analisi microbiologiche in corso presso l’LGL, i cui risultati saranno pronti entro la fine della settimana».

21      Il suddetto comunicato stampa ha indicato inoltre i provvedimenti urgenti che erano stati adottati nonché una lista aggiornata dei prodotti ritirati dal commercio.

22      Il 27 gennaio 2006 il Ministro competente ha emesso un ulteriore comunicato stampa.

23      In un discorso pronunciato dinanzi al Parlamento della Baviera il 31 gennaio 2006, il suddetto Ministro ha dichiarato, tra l’altro, che la società Berger Wild non avrebbe più potuto commercializzare i propri prodotti, che lo stesso giorno essa aveva dichiarato lo stato d’insolvenza e che, pertanto, si sarebbero potuti escludere rischi per la salute derivanti dall’immissione sul mercato di ulteriori prodotti.

24      In seguito al comunicato del 25 gennaio 2006, la Commissione, su richiesta del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare), aveva diramato una comunicazione di allerta rapida attraverso il Sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i mangimi dell’Unione europea.

25      La società Berger Wild, ritenendo di aver subito danni considerevoli a causa dei comunicati stampa delle autorità del Freistaat Bayern, ha esperito un’azione risarcitoria contro quest’ultimo dinanzi al Landgericht München I (Tribunale di Monaco I), deducendo in particolare che, a norma dell’articolo 10 del regolamento n. 178/2002, l’informazione dei cittadini è ammessa solo in presenza di un pericolo effettivo per la salute, e non quando gli alimenti in commercio sono soltanto inadatti al consumo umano. Di contro, il Freistaat Bayern ha affermato che la suddetta disposizione consente alle autorità nazionali competenti di far scattare un’allerta pubblica anche in assenza di un pericolo concreto per la salute.

26      Il giudice del rinvio, nell’ambito della sua valutazione prima facie, ritiene che gli avvisi ai consumatori fondati sull’LFGB siano stati regolari, mentre nutre dubbi circa la conformità di quest’ultimo al regolamento n. 178/2002. A tale riguardo, il suddetto giudice ricorda inoltre che – adito dalla società Berger Wild che contestava la corretta esecuzione delle analisi sui campioni di carne – aveva concluso che non sussisteva alcun motivo per mettere in dubbio la valutazione dell’LGL secondo cui gli alimenti, pur non costituendo un rischio per la salute, erano inadatti al consumo.

27      In tale contesto, il Landgericht München I ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 10 del [regolamento n. 178/2002] osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento o del mangime nonché dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento o il mangime è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui sia, o sia stato, immesso sul mercato in quantità non irrilevanti un alimento che, pur non essendo dannoso per la salute, è tuttavia inadatto al consumo umano, in particolare perché è nauseante, o nel caso in cui un siffatto alimento, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente:

se occorra dare una diversa risposta alla prima questione nel caso in cui la fattispecie si sia verificata prima del 1°gennaio 2007, ma il diritto nazionale fosse già stato adeguato al citato regolamento».

 Sulle questioni pregiudiziali

28      Il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo cui, nel procedimento principale, gli alimenti oggetto degli avvisi ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, seconda frase, punto 4, dell’LFGB, nel corso del gennaio 2006, non avrebbero potuto essere considerati dannosi per la salute umana. Pertanto, mediante le due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento n. 178/2002 debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento nonché dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia tuttavia inadatto al consumo umano.

29      Ebbene, l’articolo 10 di detto regolamento, costituente l’oggetto delle questioni pregiudiziali, si limita ad imporre alle autorità pubbliche un obbligo di informazione dei cittadini nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale.

30      Pertanto, detta disposizione di per sé non vieta alle autorità pubbliche di informare i cittadini quando un alimento, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano.

31      Al fine di rispondere al giudice del rinvio in modo utile alla soluzione della controversia per la quale è stato adito, la Corte osserva che occorre procedere anche all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 178/2002, anche se tale disposizione non è espressamente menzionata nelle questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 14 ottobre 2010, Fuß, C‑243/09, Racc. pag. I‑9849, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

32      A termini dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 178/2002, applicabile dal 1° gennaio 2005 ai sensi del successivo articolo 65, secondo comma, gli Stati membri organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui l’informazione dei cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti.

33      In particolare, l’articolo 7 del regolamento n. 882/2004, applicabile dal 1° gennaio 2006, prevede, da un lato, in generale, che il pubblico abbia accesso alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia, e, dall’altro lato, che l’autorità competente adotti le misure necessarie per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell’espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali e per loro natura coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati.

34      L’articolo 14 del regolamento n. 178/2002, applicabile dal 1° gennaio 2005 in forza del successivo articolo 65, secondo comma, detta le prescrizioni relative alla sicurezza alimentare. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 14, un alimento inadatto al consumo umano è considerato «a rischio».

35      In effetti, un alimento, nella misura in cui non è accettabile per il consumo umano e risulta, pertanto, inadatto ad esso, non soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza degli alimenti che risultano dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 178/2002 e, in ogni caso, rappresenta una minaccia per gli interessi dei consumatori, la cui tutela è uno degli obiettivi perseguiti dalla legislazione alimentare, come specificato dall’articolo 5 del medesimo regolamento.

36      Ne consegue che, quando taluni alimenti, pur non essendo dannosi per la salute, non rispondono alle suddette prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti in quanto sono inadatti al consumo umano, le autorità nazionali possono, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 178/2002, informarne i consumatori, nel rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7 del regolamento n. 882/2004.

37      Occorre quindi rispondere alle questioni sollevate che l’articolo 10 del regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento e dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulghino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento n. 882/2004.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento e dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulghino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.