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Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-55/08, Union des Associations Européennes de Football (UEFA) / Commissione europea

(Causa C-201/11P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (rappresentanti: D. Anderson QC, D. Piccinin, Barrister, B. Keane, Solicitor, T. McQuail, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

(a) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione della direttiva 89/552 1, sia per quanto riguarda il requisito della chiarezza e della trasparenza che per quanto riguarda la qualificazione del campionato europeo di calcio (EURO) come evento di particolare rilevanza per la società.

(b) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza.

(c) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera prestazione di servizi e il principio di proporzionalità.

(d) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione del diritto di proprietà della UEFA.

(e) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la decisione contestata contenesse una motivazione adeguata riguardo (i) alla qualificazione del campionato europeo di calcio come evento di particolare rilevanza per la società, (ii) alla concorrenza (iii) alla libera prestazione di servizi e (iv) ai diritti di proprietà.

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1 - Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).