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Ricorso proposto il 25 gennaio 2007 - Systran SA e Systran Luxembourg/Commissione

(Causa T-19/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Systran SA e Systran Lussemburgo (Rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer e E. de Boissieu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

ordinare la immediata cessazione delle azioni di contraffazione e delle azioni di divulgazione da parte della Comunità europea commesse nella persona della Commissione;

ordinare la confisca di tutti i supporti detenuti dalla Commissione e dalla società GOSSELIES sui quali sono riprodotti gli sviluppi informatici realizzati dalla società GOSSELIES a partire dalle versioni EC-SYSTRAN Unix e SYSTRAN Unix in frode ai diritti della SYSTRAN e riconsegnarli alla SYSTRAN o, quantomeno, distruggerli sotto il controllo di un pubblico ufficiale;

condannare la Comunità europea nella persona della Commissione al pagamento del risarcimento dei danni a riparazione del pregiudizio che le ricorrenti hanno subito a seguito delle azioni di contraffazione nelle quali è in corsa la Commissione, e in particolare la DGT nell'esercizio delle sue funzioni;

tali risarcimenti danni sono quantificati in:

per la SYSTRAN Lussemburgo, 1 531 000 euro;

per la SYSTRAN SA 47 014 000 euro salvo migliore definizione e in 2 000 000 euro a titolo di danno morale;

ordinare la pubblicazione della decisione che sarà pronunciata dal Tribunale a spese della Commissione su giornali specializzati, su riviste specializzate, e su siti internet specializzati che saranno scelti dalla SYSTRAN;

condannare comunque la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante contratti di licenza di utilizzo aventi ad oggetto software di traduzione automatica SYSTRAN conclusi tra gli aventi causa delle ricorrenti e la Commissione, quest'ultima ha ottenuto il diritto di utilizzare il software per il proprio fabbisogno nonché per quello delle amministrazioni europee. Secondo le ricorrenti, i contratti non prevedevano alcuna cessione dei diritti di proprietà intellettuale alla Commissione sul software SYSTRAN. Dal 1999 al 2002, la SYSTRAN ha assicurato, per conto della Commissione, tramite la sua filiale SYSTRAN Lussemburgo, la migrazione verso i nuovi sistemi di gestione. Il contratto firmato a tal fine con la Commissione prevede che l'insieme del sistema di traduzione della Commissione resti di sua proprietà "fatti salvi tuttavia diritti di proprietà intellettuale o industriale già esistenti".

Nell'ottobre 2003 la Commissione pubblicava un bando di gara per la concessione di un appalto relativo a "mantenimento e potenziamento linguistico del servizio di traduzione automatico della Commissione europea, nonché di prestazioni di servizi connessi" 1. Le ricorrenti non hanno partecipato a tale gara. La società SYSTRAN ha tuttavia presentato le sue riserve circa l'oggetto della gara di appalto e il contratto da stipulare, in quanto, a suo avviso era idoneo a ledere i suoi diritti di proprietà intellettuale sul software.

Nel presente ricorso le ricorrenti assumono che la concessione dell'appalto ad un società diversa dalla SYSTRAN violerebbe di per sé i loro diritti di proprietà intellettuale e necessiterebbe di una divulgazione del loro know-how al beneficiario dell'appalto. Sostengono inoltre che la realizzazione degli incarichi previsti dalla gara d'appalto, consistente, tra l'altro, nell'effettuare modifiche ed adattamenti del sistema concepito originariamente dalla SYSTRAN, esigerebbe quanto meno il suo previo accordo. Sostengono pertanto, che, non avendo mai chiesto un siffatto accordo, la Commissione si sarebbe resa responsabile di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi al sistema SYSTRAN e, di conseguenza, di divulgazione del know-how delle ricorrenti in violazione dell'art. 4, della direttiva 91/250/CEE 2 quale trasposta negli ordinamenti giuridici nazionali.

Le ricorrenti assumono pertanto che la contraffazione del software SYSTRAN e la divulgazione del loro know-how costituirebbero illeciti che farebbero sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'artt. 235 e 288, secondo comma, CE. Sostengono ancora che questi illeciti hanno comportato un danno che la Commissione dovrebbe riparare.

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1 - Gara n. 2003/S 191-171556 (GU S 191).

2 - Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, n. 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).