Language of document : ECLI:EU:C:2017:122

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 febbraio 2017 (*)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 2 – Marchio denominativo LAMBRETTA – Uso effettivo del marchio – Domanda di decadenza – Dichiarazione parziale di decadenza – Comunicazione n. 2/12 del presidente dell’EUIPO – Limitazione nel tempo di una sentenza della Corte»

Nella causa C‑577/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 dicembre 2014,

Brandconcern BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, Rechtsanwälte, nonché da G. Casucci, N. Ferretti e C. Galli, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

Scooters India Ltd, con sede in Lucknow (India), rappresentata da C. Wolfe, solicitor, nonché da B. Brandreth e A. Edwards-Stuart, barristers,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Mediante la sua impugnazione, la Brandconcern BV chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 settembre 2014, Scooters India/UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA) (T‑51/12, non pubblicata, EU:T:2014:844; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in cui quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 1o dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1), relativa a una procedura di decadenza tra la Brandconcern e la Scooters India Ltd (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009, ha codificato il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e l’ha abrogato.

3        L’articolo 51 del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 50 del regolamento n. 40/94, intitolato «Motivi di decadenza», così dispone:

«1.      Il titolare del marchio [dell’Unione europea] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:

a)      se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’[Unione europea] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;

(…)

2.      Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio [dell’Unione europea] è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

4        Con due comunicazioni, pubblicate, rispettivamente, nel 2003 e nel 2012, il presidente dell’EUIPO ha fornito indicazioni relative all’utilizzazione dei titoli delle classi di prodotti previste dall’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»).

5        Il punto IV, primo comma, della comunicazione n. 4/03 del presidente dell’EUIPO, del 16 giugno 2003, relativa all’utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari (in prosieguo: la «comunicazione n. 4/03»), enunciava:

«Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l’insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l’uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe».

6        Il 20 giugno 2012, il presidente dell’EUIPO ha adottato la comunicazione n. 2/12, che abroga la comunicazione n. 4/03 e relativa all’utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari (in prosieguo: la «comunicazione n. 2/12»). Il punto V di tale comunicazione prevede quanto segue:

«Per quanto concerne i marchi [dell’Unione europea] registrati prima dell’entrata in vigore della presente Comunicazione, che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare, l’[EUIPO] ritiene che, alla luce del contenuto della precedente Comunicazione 4/03, l’intenzione del richiedente fosse quella di prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell’edizione in vigore al momento del deposito».

 Fatti e decisione controversa

7        La Scooters India è titolare del marchio dell’Unione europea LAMBRETTA, chiesto il 7 febbraio 2000 e registrato dall’EUIPO il 6 agosto 2002. I prodotti per i quali tale marchio è stato registrato rientrano, fra l’altro, nella classe 12 dell’Accordo di Nizza, corrispondente alla seguente descrizione: «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici».

8        Il 19 novembre 2007, la Branconcern ha introdotto una domanda di decadenza parziale del marchio LAMBRETTA sulla base dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, divenuto articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per i prodotti rientranti in particolare in detta classe 12. A tal riguardo, ha fatto valere l’assenza di un uso effettivo di tale marchio durante un periodo ininterrotto di cinque anni.

9        Il 24 settembre 2010, la divisione di annullamento ha pronunciato la decadenza parziale del marchio LAMBRETTA, con effetto a partire dal 19 novembre 2007, per i prodotti rientranti in particolare in detta classe 12. Il 23 novembre 2010, la Scooters India ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

10      Mediante la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha segnatamente respinto il ricorso per quanto riguarda i prodotti della classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza. In tale decisione, relativamente ai prodotti di detta classe, la commissione di ricorso ha limitato il suo esame dell’uso effettivo del marchio LAMBRETTA ai soli «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», nel senso letterale del termine. Dopo aver constatato che gli elementi di prova prodotti dalla Scooters India a sostegno di tale uso effettivo si limitavano ad elementi relativi alla vendita di pezzi di ricambio per scooter e non comprendevano alcun elemento riguardante la vendita di «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», la commissione di ricorso ha ritenuto che «dalla vendita dei pezzi di ricambio non si può evincere che la [Scooters India] ha anche prodotto e venduto un qualsivoglia veicolo».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 febbraio 2012, la Scooters India ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, facendo valere un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Tale motivo era composto di due parti.

12      Nell’ambito dell’esame della prima parte dell’unico motivo, il Tribunale, ai punti da 35 a 38 della sentenza impugnata, ha affermato che la formula «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», che compare nella domanda di marchio comunitario, doveva essere interpretata come volta a tutelare il marchio LAMBRETTA relativamente alla totalità dei prodotti figuranti nell’elenco alfabetico di cui alla classe 12 dell’Accordo di Nizza. Esso ha quindi considerato che, anche se i «pezzi di ricambio per motocicli» non rientravano in quanto tali nell’elenco alfabetico dei prodotti di tale classe 12, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare l’uso effettivo di tale marchio relativamente ai numerosi accessori e pezzi per i veicoli ivi elencati. Di conseguenza, avendo constatato che la commissione di ricorso non aveva esaminato l’uso effettivo di tale marchio per i suddetti pezzi di ricambio per scooter, il Tribunale ha accolto questo primo capo e annullato la decisione controversa.

13      Per quanto concerne il secondo capo del motivo unico, il Tribunale ha affermato, ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata, che, a seguito dell’annullamento della decisione controversa disposto nell’ambito del primo capo, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se la Scooters India aveva utilizzato il marchio LAMBRETTA per i pezzi di ricambio. Esso ha osservato che tale esame avrebbe dovuto essere condotto seguendo i criteri enunciati dalla Corte nella sua sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, punti da 40 a 43).

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

14      La Brandconcern chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        respingere il ricorso della Scooters India volto all’annullamento della decisione controversa;

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla la decisione controversa relativamente ai prodotti «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», rientranti nella classe 12 dell’Accordo di Nizza, e

–        condannare l’EUIPO e la Scooters India alle spese.

15      L’EUIPO chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere l’impugnazione in quanto infondata, e

–        condannare la Brandconcern alle spese.

16      La Scooters India chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la Brandconcern alle spese.

 Sull’impugnazione

17      A sostegno della sua impugnazione, la Brandconcern solleva due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e su un vizio procedurale.

 Sul primo motivo d’impugnazione

 Argomenti delle parti

18      In via preliminare, la Brandconcern fa valere che la Scooters India non ha contestato, davanti al Tribunale, l’affermazione della commissione di ricorso dell’EUIPO, contenuta nella decisione controversa, secondo cui il marchio LAMBRETTA non era stato utilizzato per i prodotti per i quali era stato registrato, vale a dire i «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», rientranti nella classe 12 dell’Accordo di Nizza. Ciò posto, e per questo solo motivo, il Tribunale avrebbe dovuto respingere il ricorso della Scooters India. In ogni caso, la Brandconcern sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla Scooters India, con la motivazione che l’oggetto di tale ricorso era diverso da quello esperito dinanzi a tale commissione di ricorso. La ricorrente deduce, in tal senso, che la Scooters India ha sollevato la questione della protezione del marchio LAMBRETTA relativamente ai pezzi di ricambio, quali «elementi costitutivi» dei prodotti per i quali detto marchio è registrato, soltanto in sede di ricorso dinanzi al Tribunale e non davanti all’EUIPO.

19      Di seguito, la Branconcern fa valere che, tenuto conto della regola enunciata dalla Corte al punto 61 della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), riguardante il segno denominativo «IP Translator», il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che la commissione di ricorso dell’EUIPO era tenuta ad esaminare, in applicazione del principio della certezza del diritto, se la Scooters India avesse fatto un uso effettivo del marchio LAMBRETTA per prodotti non oggetto di registrazione. Infatti, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe giudicato a torto che, quando la Scooters India ha ottenuto la registrazione del marchio LAMBRETTA per, conformemente alla sua domanda, «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici» appartenenti alla classe 12 dell’Accordo di Nizza, si doveva riconoscere alla Scooters India la protezione conferita dalla registrazione di detto marchio a tutti i prodotti che figurano nell’elenco alfabetico riguardante tale classe.

20      Nella sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), la Corte ha dichiarato che, per ragioni di chiarezza e di precisione, una domanda di registrazione deve precisare se essa riguardi tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo alcuni di tali prodotti o servizi. Tale domanda non può essere interpretata, in assenza di una dichiarazione del richiedente in tal senso, come atta a designare tutti i prodotti appartenenti a una certa classe. La Brandconcern sostiene che, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, al caso di specie avrebbe dovuto essere applicata la giurisprudenza derivante da tale sentenza, tenendo conto del principio secondo cui una sentenza emessa in forza dell’articolo 267 TFUE produce i suoi effetti anche in modo retroattivo, malgrado le ragioni di certezza del diritto invocate dal Tribunale.

21      In ogni caso, i requisiti di chiarezza e di precisione in merito alla portata della registrazione non possono essere rispettati quando si tiene conto di un’asserita intenzione del richiedente di andare oltre il significato letterale dei termini utilizzati durante la registrazione, nel caso in cui una tale intenzione non sia dimostrata, come nel caso di specie, in una dichiarazione avente ad oggetto prodotti enumerati nell’elenco alfabetico di una classe.

22      L’EUIPO e la Scooters India affermano che tale motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

23      Per quanto riguarda l’argomento sollevato in via preliminare dalla Brandconcern, è sufficiente constatare che la Scooters India ha chiesto, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui ha respinto il suo ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO recante la pronuncia della decadenza del marchio LAMBRETTA relativamente ai prodotti compresi nella classe 12 dell’Accordo di Nizza, ivi inclusi i «pezzi e accessori per veicoli e apparecchi di locomozione terrestri».

24      Infatti, nel medesimo ricorso, la Scooters India ha fatto valere che questi ultimi costituivano una mera sottocategoria dei «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», segnatamente dei prodotti rientranti nel titolo di tale classe 12 menzionati nella sua domanda di registrazione, e non prodotti diversi. Quindi, la Brandconcern non ha titolo per affermare che la Scooters India non ha contestato, davanti al Tribunale, l’affermazione della commissione di ricorso dell’EUIPO, contenuta nella decisione controversa, secondo cui il marchio LAMBRETTA non era stato usato per i prodotti per i quali era stato registrato.

25      Ciò posto, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.

26      La Branconcern addebita inoltre al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto quando ha limitato gli effetti nel tempo della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). A suo avviso, detta sentenza è applicabile al caso di specie là dove impone d’interpretare le domande di registrazione di un marchio dell’Unione, ivi incluse quelle presentate prima della pronuncia di tale sentenza, nel senso che solo i prodotti espressamente indicati in siffatte domande sono coperti dalla protezione conferita dal marchio dell’Unione.

27      A tal riguardo, occorre ricordare che certamente, ai punti da 21 a 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la questione dell’incidenza della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), ed in particolare del suo punto 61, sull’interpretazione della domanda di registrazione del marchio LAMBRETTA, constatando altresì che la Corte non aveva limitato nel tempo gli effetti di tale sentenza.

28      Al punto 61 della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), la Corte ha dichiarato che, al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e di precisione imposti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o tutti i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su alcuni di essi. Laddove la domanda verta unicamente su alcuni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

29      Tuttavia, occorre constatare, in primo luogo, che il punto 61 di tale sentenza non riguarda i titolari di un marchio già registrato, bensì unicamente i richiedenti di marchi.

30      In secondo luogo, a detto punto 61 della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), la Corte si è limitata a precisare i requisiti ai quali sono soggetti i nuovi richiedenti di marchi nazionali, che utilizzano le indicazioni generali del titolo di una classe al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio. Simili requisiti, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, permettono di prevenire la situazione in cui non sia possibile determinare con certezza la portata della protezione derivante da un marchio, qualora un richiedente utilizzi tutte le indicazioni figuranti nel titolo di una classe.

31      Non si può quindi affermare che la Corte, mediante la sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), abbia inteso rimettere in discussione l’approccio seguito nella comunicazione n. 4/03 per quanto riguarda i marchi registrati prima della pronuncia di tale sentenza. Di conseguenza, la regola enunciata al punto 61 di detta sentenza non è applicabile alla registrazione del marchio LAMBRETTA, avvenuta prima della pronuncia della stessa.

32      Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata nel dichiarare, al punto 35 della stessa, secondo l’approccio previsto al punto V della comunicazione n. 2/12, che occorreva interpretare la formula «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», corrispondente ai prodotti menzionati nel titolo della classe 12 dell’Accordo di Nizza, che figura nella domanda di marchio LAMBRETTA come volta a proteggere detto marchio relativamente alla totalità dei prodotti repertoriati nell’elenco alfabetico di tale classe 12.

33      Inoltre, l’interpretazione della domanda di registrazione controversa adottata dal Tribunale è corroborata dalla modifica introdotta all’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009 dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21). Infatti, quest’ultimo regolamento ha inserito, all’interno di detto articolo, una disposizione transitoria che permette ai titolari di marchi dell’Unione europea richiesti prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza di dichiarare, entro il 24 settembre 2016, che, alla data del deposito della richiesta, la loro intenzione era di ottenere la protezione di prodotti o servizi ulteriori a quelli coperti dal significato letterale del titolo, ma che figurino nell’elenco alfabetico di tale classe.

34      Pertanto, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato.

 Sul secondo motivo d’impugnazione

 Argomenti delle parti

35      Con il secondo motivo, sollevato in subordine, la Brandconcern deduce che la sentenza impugnata è inficiata da un difetto di motivazione in quanto il Tribunale ha annullato la decisione controversa pur avendo constatato che la Scooters India non aveva utilizzato il marchio LAMBRETTA per i prodotti relativamente ai quali esso era stato registrato, segnatamente i «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», corrispondenti al titolo della classe 12 dell’Accordo di Nizza. In particolare, esisterebbe una contraddizione tra, da un lato, i motivi di tale sentenza che analizzano la questione dell’uso di detto marchio relativamente ai soli pezzi di ricambio per scooter e, dall’altro, il dispositivo di tale sentenza che annulla la decisione controversa per quanto riguarda anche i prodotti corrispondenti al titolo di tale classe 12.

36      L’EUIPO fa valere che il secondo motivo sarebbe irricevibile o, in ogni caso, infondato. Per la Scooters India, tale motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

37      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. La Corte ha altresì dichiarato che la semplice enunciazione astratta dei motivi nell’impugnazione non risponde alle prescrizioni di cui all’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte. Inoltre, all’articolo 169, paragrafo 2, di detto regolamento, è specificato che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti devono individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. Infatti, un’impugnazione che non presenti siffatte caratteristiche è inidonea a formare oggetto di una valutazione giuridica che consenta alla Corte di svolgere il compito cui è chiamata e di esercitare il proprio sindacato di legittimità (sentenza del 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commissione, C‑560/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:726, punti da 42 a 44).

38      Nel caso di specie, la Brandconcern non indica, nella sua impugnazione, quali sono le parti della sentenza impugnata nelle quali il Tribunale avrebbe dichiarato che la Scooters India non aveva utilizzato il marchio LAMBRETTA per i prodotti per i quali esso era stato registrato. Inoltre, sebbene la Brandconcern nella sua replica si riferisca ai punti 14, 16 e 17 della sentenza impugnata, da tali punti non risulta che il Tribunale ha considerato che la Scooters India non avesse utilizzato il marchio LAMBRETTA per i prodotti per i quali esso era stato registrato.

39      Infatti, contrariamente a quanto fatto valere dalla Brandconcern, la sentenza impugnata riguarda la questione relativa all’interpretazione di una domanda di registrazione e non si pronuncia affatto sull’uso effettivo del marchio controverso per uno qualsiasi dei prodotti rientranti nella classe 12 dell’Accordo di Nizza.

40      Ciò posto, il secondo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

41      Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Brandconcern è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta integralmente.

 Sulle spese

42      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

43      Poiché l’EUIPO e la Scooters India hanno chiesto la condanna della Brandconcern alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Brandconcern BV è condannata alle spese.

Firme


** Lingua processuale: l’inglese.