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Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău - Romania) – Elena Luca / Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

(Causa C-430/12) 1

(Articolo 99 del regolamento di procedura – Sicurezza sociale – Libera prestazione di servizi – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 22 – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro – Autorizzazione preventiva – Importo rimborsato all’assicurato)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Elena Luca

Convenuta: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Curtea de Apel Bacău – Interpretazione dell’articolo 56 TFUE e dell’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato – Normativa nazionale che richiede un’autorizzazione preventiva per il rimborso dell’importo totale delle spese per cure mediche all’estero – Determinazione dell’importo del rimborso delle spese sostenute in un altro Stato membro, in mancanza di autorizzazione preventiva, secondo i criteri dello Stato d’iscrizione al sistema assicurativo

Dispositivo

L’articolo 49 CE e l’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, non ostano, in via di principio, ad una normativa di uno Stato membro che subordina ad un’autorizzazione preventiva la presa a carico integrale delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro. Per contro, gli stessi articoli ostano a siffatta normativa interpretata nel senso che essa esclude, in tutti i casi, la presa a carico integrale, da parte dell’ente competente, di siffatte cure fornite senza autorizzazione preventiva.

Quando un diniego di rimborso, a causa della mera mancanza di autorizzazione preventiva, delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro e pagate dall’assicurato non è, tenuto conto di circostanze particolari, fondato, dette cure devono essere rimborsate al detto assicurato dall’ente competente nella misura dell’importo determinato dalla legislazione di detto Stato membro. Qualora tale importo sia inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione della normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in quest’ultimo, l’ente competente deve inoltre concedere un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Quando siffatto diniego è fondato, l’assicurato può chiedere, in forza dell’articolo 49 CE, il rimborso delle cure ospedaliere nei limiti soltanto della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia cui è iscritto.

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1 GU C 399 del 22.12.2012.