Language of document : ECLI:EU:C:2011:641

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

6 ottobre 2011 (*)

«Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Importazione da parte di una persona residente in uno Stato membro di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro – Bonus ecologico – Requisiti – Certificato di immatricolazione attestante la natura di veicolo dimostrativo»

Nel procedimento C‑443/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal tribunal administratif de Limoges (Francia), con decisione 9 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2010, nella causa

Philippe Bonnarde

contro

Agence de Services et de Paiement,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, dai sigg. G. Wilms e A. Marghelis nonché dalla sig.ra A. Kostova Bourgeix, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione degli artt. 34 TFUE e 36 TFUE, nonché dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138, pag. 57), come modificata dalla direttiva della Commissione 23 dicembre 2003, 2003/127/CE (GU L 10, pag. 29; in prosieguo: la direttiva «1999/37»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede il sig. Bonnarde contrapposto al direttore generale dell’ente nazionale per lo sfruttamento razionale delle strutture delle aziende agricole (Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles) (Cnasea), con riferimento al rifiuto espresso da quest’ultimo in merito alla concessione del beneficio dell’aiuto denominato «bonus ecologico – Forum dell’ambiente» («Bonus écologique – Grenelle de l’environnement»; in prosieguo: il «bonus ecologico») per l’acquisto di un autoveicolo dimostrativo proveniente da un altro Stato membro.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        L’art. 1 della direttiva 1999/37 così prevede:

«La presente direttiva si applica ai documenti rilasciati dagli Stati membri all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.

Essa non pregiudica il diritto degli Stati membri di utilizzare per l’immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti della presente direttiva».

4        L’art. 3, n. 1, primo comma, di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all’allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II».

5        Il punto II.7 che figura all’allegato I della direttiva 1999/37 precisa che gli Stati membri possono includere altre informazioni nella parte I della carta di circolazione.

 La normativa nazionale

6        L’art. 63, n. 5, della legge 25 dicembre 2007, n. 1824, finanziaria di rettifica per il 2007 (JORF del 28 dicembre 2007, pag. 21482), così dispone:

«È istituito un fondo per l’aiuto all’acquisto di autoveicoli puliti avente lo scopo (…) di assegnare aiuti finalizzati all’acquisto di veicoli puliti, che possono eventualmente essere completati con aiuti al ritiro dalla circolazione dei veicoli inquinanti.

L’organismo gestore del fondo nonché le condizioni nelle quali esso assicura la sua gestione sono precisati con decreto».

7        L’art. 1 del decreto 26 dicembre 2007, n. 2007‑1873, che istituisce un aiuto all’acquisto dei veicoli puliti (JORF del 30 dicembre 2007, pag. 21846; in prosieguo: il «decreto n. 2007‑1873 nella versione iniziale»), come modificato dal decreto 19 gennaio 2009, n. 2009‑66 (JORF del 20 gennaio 2009, pag. 1098; in prosieguo: il «decreto n. 2007‑1873 modificato») così enuncia:

«L’aiuto è concesso attraverso il fondo di aiuto all’acquisto di veicoli puliti istituito dall’art. 63 della legge 25 dicembre 2007, n. 1824, finanziaria di rettifica per il 2007, a ogni persona domiciliata o avente una sede di attività in Francia, fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato, che acquisti o prenda in locazione nell’ambito di un contratto di locazione con opzione di acquisto oppure di un contratto sottoscritto per la durata di almeno due anni un autoveicolo terrestre che, alla data dell’acquisto, risponda (…) alle seguenti condizioni:

1° Rientri nella categoria degli autoveicoli particolari o dei furgoni ai sensi dell’art. R. 311-1 del codice della strada nonché in ogni categoria di veicoli soggetta alla misura delle emissioni di diossido di carbonio in conformità alle disposizioni della direttiva 16 dicembre 1980, 80/1268/CEE o del regolamento (CE) 20 giugno 2007, n. 715.

2° Non sia già stato oggetto di una prima immatricolazione in Francia o all’estero;

3° Sia immatricolato in Francia in serie definitiva;

4° Non sia destinato ad essere ceduto dall’acquirente in quanto veicolo nuovo;

(…)».

8        L’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873, nella sua versione iniziale, così prevedeva:

«I concessionari e i rappresentanti di marche di veicoli non possono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 1 per particolari vetture nuove che essi destinano alla dimostrazione. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del regime di aiuti previsto all’art. 1, tali vetture particolari destinate alla dimostrazione sono considerate nuove qualora la loro cessione o la loro locazione interviene nel termine di dodici mesi a partire dal giorno della loro prima immatricolazione».

9        L’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873, come modificato, così prevede:

«I concessionari e i rappresentanti di marche di veicoli non possono fruire dell’aiuto di cui all’art. 1 per le autovetture nuove appartenenti ad una delle categorie definite al punto 1, destinate a scopi dimostrativi. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del regime di aiuto previsto dall’art. 1, tali veicoli dimostrativi si considerano nuovi se la loro cessione o il loro noleggio avvengono entro dodici mesi a decorrere dalla data della prima immatricolazione».

10      L’art. 29 del decreto 5 novembre 1984, relativo alle modalità d’immatricolazione dei veicoli, recita come segue:

«Per veicolo dimostrativo si intende un veicolo nuovo di almeno 3,5 tonnellate di peso totale autorizzato in carico destinato per un minimo di tre mesi e per un massimo di un anno a scopi dimostrativi, vale a dire utilizzato dai concessionari e dai rappresentanti di marche (compresi i costruttori e gli importatori) nell’ambito di operazioni di presentazione, dimostrazione e vendita al pubblico.

Può essere destinato a scopi dimostrativi qualsiasi veicolo soggetto ad immatricolazione che risponda alle suddette condizioni, a prescindere dal genere e dalla carrozzeria (autovettura, motociclo, furgone, rimorchio, ecc.).

I termini sopra indicati decorrono dalla data della prima immatricolazione indicata sul libretto di circolazione.

Ai sensi dell’art. 1635 bis, sub H, del Codice tributario generale (code général des impôts), per ciascuno di tali veicoli viene rilasciato gratuitamente un libretto di circolazione. Su tali documenti è apposta la dicitura “veicolo dimostrativo”».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

11      Nel corso del mese di gennaio del 2009, il sig. Bonnarde ha acquistato presso un concessionario automobilistico avente sede in Belgio un autoveicolo appartenente alla PSA-Belgio. Tale autoveicolo è stato immatricolato per la prima volta in detto Stato membro, prima di essere importato dal sig. Bonnarde in Francia, dove veniva immatricolato il 4 febbraio 2009.

12       Il sig. Bonnarde ha chiesto la concessione del bonus ecologico per l’acquisto di tale veicolo poco inquinante, come veicolo dimostrativo, la cui data di prima immatricolazione era anteriore di soli otto mesi a quella dell’acquisto e che evidenziava un chilometraggio di circa 6 000 chilometri.

13       Con decisione 23 febbraio 2009, il direttore generale dello Cnasea ha respinto tale domanda in quanto detto veicolo era già stato immatricolato una prima volta, il 20 maggio 2008, all’estero e cioè in Belgio, e in quanto, malgrado la domanda ad esso indirizzata, il sig. Bonnarde non aveva prodotto il libretto di circolazione recante la menzione «veicolo dimostrativo».

14      Il 28 febbraio 2009, il ricorrente della causa principale ha proposto, dinanzi al Tribunal administratif de Limoges, un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.

15      Dinanzi a tale giudice il sig. Bonnarde ha asserito che la normativa belga non prevede il rilascio di un documento recante la menzione «veicolo dimostrativo». Infatti, anche se le autorità belghe rilasciano il libretto di circolazione per ogni autoveicolo a scopo dimostrativo, non è previsto che vi figuri la menzione specifica «veicolo dimostrativo». Il sig. Bonnarde ritiene che, considerato che il suo autoveicolo non inquina più di un veicolo dimostrativo francese, il requisito di produrre un certificato di immatricolazione che comprenda tale menzione ha carattere discriminatorio.

16      È pacifico tra le parti che il ricorrente della causa principale, per il tasso di emissione di CO2 del veicolo che gli appartiene, può beneficiare del bonus ecologico. Non sono oggetto di maggiore contestazione le affermazioni del ricorrente in merito sia alla data di costruzione e allo stato in cui il veicolo si trova, sia all’impossibilità di produrre un libretto di circolazione recante la menzione «veicolo dimostrativo», emesso dalle competenti autorità del Regno del Belgio.

17      Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione applicabile, il tribunal administratif de Limoges ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni del diritto dell’Unione (...), in particolare quelle del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea destinate a garantire la libera circolazione, nonché quelle delle citate direttive concernenti i documenti di immatricolazione dei veicoli, debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede per l’immatricolazione dei veicoli un documento specifico, quale un certificato di immatricolazione sul quale deve essere apposta la dicitura “veicolo dimostrativo”, che si può considerare come non avente ad oggetto un’immatricolazione temporanea ai sensi dell’art. 1 della direttiva [1999/37] e, pertanto, nel senso che ostano a che la concessione di un vantaggio possa essere subordinata alla presentazione di tale documento.

2)      In caso di risposta negativa alla questione precedente, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che implicano che, qualora il veicolo sia stato acquistato in un altro Stato membro, debba essere esclusa l’applicazione di una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’acquisto di veicoli puliti già immatricolati alla condizione che il certificato di tale immatricolazione rechi, conformemente alla normativa dello Stato membro in questione, la dicitura “veicolo dimostrativo”, se il venditore stesso non ha potuto beneficiare di tale aiuto e se:

–        l’acquirente produce un certificato di immatricolazione redatto nell’altro Stato membro e specifico per i veicoli destinati a scopi dimostrativi, o

–        il veicolo presenta le caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sua prima immissione in circolazione, cui la normativa nazionale subordina la qualificazione come veicolo dimostrativo».

 Sulle questioni pregiudiziali

18      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 1999/37 o, eventualmente, gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale prevede che il beneficio di un vantaggio possa essere concesso soltanto se è apposta sul certificato di immatricolazione degli autoveicoli a scopo dimostrativo la menzione «veicolo dimostrativo».

 Osservazioni preliminari

19      Va osservato preliminarmente che, come hanno rilevato il governo francese e la Commissione europea, l’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007-1873 nella sua versione iniziale prevedeva che «tali vetture particolari destinate alla dimostrazione sono considerate nuove qualora la loro cessione o la loro locazione intervenga nel termine di dodici mesi a partire dal giorno della loro prima immatricolazione», mentre la medesima disposizione del decreto n. 2007-1873, come modificato, prevede che «tali veicoli destinati alla dimostrazione in Francia si considerano nuovi se la loro cessione o il loro noleggio avvengono entro dodici mesi a decorrere dalla data della prima immatricolazione».

20      Occorre precisare che il giudice del rinvio interroga la Corte alla luce della redazione dell’art. 2, secondo comma, del decreto n. 2007‑1873 nella sua versione iniziale. Tuttavia, la risposta alla questione se la direttiva 1999/37 o gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostino a che uno Stato membro esiga che sia apposta la menzione «veicolo dimostrativo» sui certificati di immatricolazione di tali veicoli ai fini dell’ottenimento del bonus ecologico va esaminata allo stesso modo sia che si tratti del decreto n. 2007‑1873 nella sua versione iniziale sia che si tratti del decreto n. 2007‑1873 come modificato. Spetterà conseguentemente al giudice del rinvio stabilire quale sia il diritto nazionale applicabile ratione temporis.

 Sull’interpretazione della direttiva 1999/37

21      La conformità al diritto dell’Unione di una disposizione nazionale, secondo la quale la menzione «veicolo dimostrativo» deve figurare sul certificato di immatricolazione di detti veicoli e la cui applicazione combinata con altre disposizioni nazionali implica che soltanto ai veicoli muniti di un certificato di immatricolazione, che ne attesti la natura di veicoli dimostrativi, può essere attribuito il bonus ecologico, deve essere esaminata anzitutto alla luce degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla direttiva 1999/37.

22      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura nazionale in un settore che costituisce oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione deve essere valutata in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non a quelle del diritto primario (v. sentenze 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I‑14887, punto 64, nonché 16 dicembre 2008, causa C‑205/07, Gysbrechts e Santurel Inter, Racc. pag. I‑9947, punto 33).

23      Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che la direttiva 1999/37 non ha operato un’armonizzazione esaustiva. Al riguardo, come il punto II.7 che figura all’allegato I della stessa espressamente prevede, tale direttiva autorizza gli Stati membri ad includere nella parte I del certificato di immatricolazione altre informazioni rispetto a quelle che devono obbligatoriamente comparirvi in forza dell’allegato I.

24      Così, in conformità al detto punto II.7, la direttiva 1999/37 non osta a disposizioni nazionali che includono, nella parte I del certificato di immatricolazione, informazioni complementari a quelle che devono obbligatoriamente comparirvi, a condizione che tali regole non violino le disposizioni del TFUE.

25      Occorre conseguentemente valutare se gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE siano in contrasto con disposizioni nazionali come quelle contemplate dalla causa principale.

 Sull’interpretazione degli artt. 34 TFUE e 36 TFUE

26      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione sancito dall’art. 34 TFUE riguarda qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., segnatamente, sentenze 16 novembre 2000, causa C‑217/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑10251, punto 16; 26 ottobre 2006, causa C‑65/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑10341, punto 27; 15 marzo 2007, causa C‑54/05, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I‑2473, punto 30, nonché 24 aprile 2008, causa C‑286/07, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑63, punto 27). Il solo fatto quindi di essere dissuaso dall’introdurre o dal commercializzare i prodotti di cui trattasi nello Stato membro interessato costituisce per l’importatore un ostacolo alla libera circolazione delle merci (sentenza Commissione/Lussemburgo, cit., punto 27).

27      Devono inoltre essere considerate «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione» ai sensi dell’art. 34 TFUE le misure di uno Stato membro che abbiano per oggetto o per effetto di penalizzare i prodotti provenienti da altri Stati membri, nonché gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall’assoggettamento di merci, provenienti da altri Stati membri in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti cui le merci stesse devono rispondere, anche qualora dette norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti (v., in tal senso, sentenza Deutscher Apothekerverband, cit., punto 67).

28      Nella causa principale è pacifico che gli Stati membri non prevedono, nel loro insieme, che i certificati di immatricolazione degli autoveicoli di dimostrazione includano la menzione specifica di «veicolo dimostrativo». Poiché gli autoveicoli destinati a scopi dimostrativi importati dagli Stati membri non possono comunque beneficiare di tale bonus, anche se soddisfano le condizioni fissate dalla normativa nazionale francese per beneficiarne, e cioè le condizioni collegate alla data di costruzione del veicolo ed al suo stato di manutenzione, nonché al tasso di emissioni di CO2, per l’assenza di detta menzione specifica nel loro certificato di immatricolazione, si deve rilevare che tale menzione costituisce una condizione di concessione del bonus ecologico idonea a dissuadere taluni interessati residenti in Francia dall’importare in tale Stato membro veicoli dimostrativi che sono stati anteriormente immatricolati in altri Stati membri (v., analogamente, sentenze 20 settembre 2007, causa C‑297/05, Commissione/Paesi-Bassi, Racc. pag. I‑7467, punto 73, e 5 giugno 2008, causa C‑170/07, Commissione/Polonia, Racc. pag. I‑87, punto 44).

29      Va al riguardo osservato che, anche se la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale impone nei confronti della totalità degli autoveicoli destinati a scopi dimostrativi, indipendentemente dalla loro origine, la produzione di un certificato di immatricolazione che includa la menzione «veicolo dimostrativo» al fine di poter beneficiare del bonus ecologico, tale requisito si ripercuote in modo diverso sui veicoli che rientrano nell’ipotesi suddetta a seconda che essi provengano da uno Stato membro che stabilisce o meno la presenza di siffatta menzione nei certificati di immatricolazione (v., in tal senso, Commissione/Lussemburgo, cit., punto 28).

30      Infatti, anche se la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non ha lo scopo di trattare con minor favore prodotti provenienti da altri Stati membri, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, la circostanza che la menzione «veicolo dimostrativo» debba figurare sul certificato di immatricolazione dei veicoli dimostrativi perché ciò conferisca il diritto al bonus ecologico può influire sul comportamento degli acquirenti e, di conseguenza, pregiudicare l’accesso di tali veicoli al mercato di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza 10 febbraio 2009, causa C‑110/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑519, punto 56).

31      Il requisito di tale menzione sui certificati di immatricolazione dei veicoli dimostrativi, importati ai fini della concessione del bonus ecologico in parola, costituisce pertanto una restrizione alla libera circolazione delle merci vietata dall’art. 34 TFUE.

32      Da costante giurisprudenza, tuttavia, risulta che una normativa nazionale che costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’art. 36 TFUE o da esigenze imperative. In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., segnatamente, sentenze Commissione/Paesi-Bassi, cit., punto 75; Commissione/Polonia, cit., punto 46, nonché 9 dicembre 2010, causa C‑421/09, Humanplasma, Racc. pag. I-12869, punto 34).

33      Il governo francese sostiene che la disposizione nazionale di cui trattasi nella causa principale è giustificata dall’obiettivo di tutela dell’ambiente nonché da quello di lotta contro la frode. Con tale disposizione la Repubblica francese intende in particolare incoraggiare l’acquisto di autoveicoli poco inquinanti e, nei limiti in cui si ritiene che gli autoveicoli destinati a scopi dimostrativi non siano affatto o siano assai poco utilizzati, il bonus ecologico può essere versato anche per il loro acquisto. I veicoli dimostrativi, tuttavia, contrariamente agli autoveicoli nuovi, sono già stati oggetto di una prima immatricolazione. Ne deriva che l’acquirente di un veicolo del genere deve produrre un certificato di immatricolazione recante la menzione «veicolo dimostrativo» al fine di fornire la prova che si tratta non di un veicolo d’occasione, ma di un veicolo destinato alla dimostrazione.

34      Secondo una giurisprudenza costante, gli obiettivi di tutela dell’ambiente e di lotta contro la frode possono giustificare misure nazionali atte ad ostacolare il commercio intracomunitario, purché tali misure siano proporzionate all’obiettivo perseguito (v., segnatamente, sentenze 10 aprile 2008, causa C‑265/06, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑2245, punto 38; Commissione/Lussemburgo, cit., punto 38, nonché 4 giugno 2009, causa C‑142/05, Mickelsson e Roos, Racc. pag. I‑4273, punto 32).

35      Anche se il requisito della menzione «veicolo dimostrativo» sui certificati di immatricolazione di tali veicoli, oggetto di importazione, risulta, certo, idoneo ad agevolare l’identificazione dei veicoli dimostrativi, che in tal modo possono beneficiare del bonus ecologico, e risulta, di conseguenza, atto al conseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di lotta contro la frode, occorre, tuttavia, verificare che esso è necessario per raggiungere tali obiettivi e che non esistono mezzi meno restrittivi per conseguirli.

36      Nella causa principale, il carattere che si asserisce necessario della misura di cui trattasi non è stato dimostrato, dato che nelle sue osservazioni scritte e in udienza il governo francese ha ammesso che il bonus ecologico potrebbe essere concesso ad un autoveicolo destinato a scopi dimostrativi acquistato in un altro Stato membro su presentazione di un certificato specifico a tale categoria di veicolo o con qualsiasi altro mezzo di prova atto a dimostrare che detto veicolo soddisfa le stesse condizioni previste per i veicoli dimostrativi nazionali.

37      Pretendere quindi che la menzione «veicolo dimostrativo» figuri sul certificato d’immatricolazione di tale veicolo è soltanto un mezzo tra gli altri a disposizione delle autorità competenti per lottare contro la frode e proteggere l’ambiente.

38      Tale misura va quindi considerata eccessiva e, pertanto, sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

39      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni presentate dichiarando che gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro che esige, ai fini della concessione del bonus ecologico all’atto dell’immatricolazione in tale Stato membro di autoveicoli di dimostrazione importati, che sul primo certificato di immatricolazione di tali autoveicoli sia apposta la menzione «veicolo dimostrativo».

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro che esige, ai fini della concessione dell’aiuto denominato «bonus ecologico – Forum dell’ambiente» all’atto dell’immatricolazione in tale Stato membro di autoveicoli destinati alla dimostrazione importati, che sul primo certificato di immatricolazione di tali autoveicoli sia apposta la menzione «veicolo dimostrativo».

Firme


* Lingua processuale: il francese.