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Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 - Comap / Commissione

(Causa T-377/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comap SA (Lione, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e C. Pommiès)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione [della Commissione 20 settembre 2006, C(2006)4180def. nel caso COMP/F-1/38.121 - Raccordi], nonché la motivazione che sottende il dispositivo, in quanto detta decisione condanna la Comap per periodi diversi da quello tra il mese di dicembre 1997 e il mese di marzo 2001, per cui la Comap non contesta i fatti esposti dalla Commissione;

riformare gli artt. 1 e 2 e la motivazione che li sottende riducendo l'importo dell'ammenda di 18,56 milioni di euro inflitta alla Comap;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente il ricorso, la ricorrente domanda l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (COMP/F-1/38.121 - Raccordi), che concerne un insieme di accordi e di pratiche concertate sul mercato dei raccordi in rame e in lega di rame che hanno per obiettivo la fissazione dei prezzi, la fissazione dei listini dei prezzi e degli importi di sconti e ribassi, l'attuazione di meccanismi di coordinazione del rialzo dei prezzi, la ripartizione dei mercati nazionali e dei clienti nonché lo scambio di altre informazioni commerciali in quanto detta decisione condanna la Comap per periodi diversi da quello tra il mese di dicembre 1997 e il mese di marzo 2001, per cui la Comap non contesta i fatti esposti dalla Commissione. In via subordinata, essa chiede una riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta con la decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Innanzitutto, essa afferma che la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE e avrebbe commesso errori di diritto, errori di fatto e errori manifesti di valutazione considerando che il cartello addotto avrebbe continuato successivamente alle indagini sul posto da parte della Commissione nel mese di marzo 2001, fino al mese di aprile 2004.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 25 del regolamento n. 1/20031, in quanto essa non avrebbe riconosciuto che, dal momento che non ha potuto fornire la prova delle pratiche anticoncorrenziali, l'infrazione dedotta è stata interrotta per un periodo di 27 mesi, compreso tra il mese di settembre 1992 e il mese di dicembre 1994, cosicché i fatti anteriori al mese di dicembre 1994 erano prescritti, secondo la ricorrente, al momento dell'apertura dell'indagine della Commissione nel mese di gennaio 2001.

In via subordinata, la ricorrente deduce il motivo relativo alla violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché degli orientamenti per il calcolo delle ammende2 e della comunicazione sulla cooperazione3, in quanto la Commissione non avrebbe rispettato le regole per il calcolo delle ammende. Essa afferma che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento in quanto l'importo di partenza per il calcolo dell'ammenda preso in considerazione dalla Comap sarebbe, secondo quest'ultima, troppo elevato rispetto agli importi di partenza presi in considerazione da altre imprese condannate con la decisione impugnata, malgrado la loro posizione concorrenziale simile alla posizione detenuta dalla ricorrente sul mercato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1, pag. 1

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA, GU 1998 C 9, pag. 3

3 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU 2002, C 45, pag. 3