Language of document : ECLI:EU:T:2016:276

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

26 aprile 2016 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑85/11 P-DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑85/11 P, EU:T:2013:90),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, M. Prek e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2011, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione intesa all’annullamento della sentenza del 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑65/09, EU:F:2010:149; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il suo ricorso avente segnatamente ad oggetto, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee datata 5 agosto 2008 che ha respinto la sua domanda del 25 novembre 2002 volta al rimborso al 100% delle spese mediche sostenute per curare le affezioni a causa delle quali è in congedo malattia dal 4 gennaio 2002, in secondo luogo, l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo avverso detta decisione e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di tali decisioni.

2        Con ordinanza del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑85/11 P, EU:T:2013:90), il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Ha inoltre condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale grado di giudizio.

3        Il 28 marzo 2014 la Commissione ha informato il sig. Marcuccio nonché il suo avvocato, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento, degli importi che egli le doveva a titolo di spese in una serie di 26 cause sfociate in decisioni che lo avevano condannato alle spese, intervenute tra il 23 novembre 2010 e il 19 dicembre 2013. L’importo richiesto per la causa T‑85/11 P, Marcuccio/Commissione, ammontava a EUR 6 000, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 30 settembre 2013, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 4 maggio 2011 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 19 settembre 2013.

4        Sebbene il sig. Marcuccio e il suo avvocato abbiano firmato l’avviso di ricevimento delle lettere raccomandate datate 28 marzo 2014, rispettivamente il 5 maggio e il 7 aprile 2014, nessuno di loro ha reagito a tali lettere, pur essendo stati invitati a farlo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla ricezione delle stesse.

5        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2015, e a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la Commissione ha proposto la domanda di liquidazione delle spese qui esaminata, mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 6 000 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa dall’ordinanza del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑85/11 P, EU:T:2013:90);

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza sulla domanda in esame e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

6        Con fax del 17 settembre 2015, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 28 ottobre 2015. Tuttavia, il sig. Marcuccio non ha depositato osservazioni.

 In diritto

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sulla ripetibilità delle spese sostenute dalla Commissione

7        Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

8        Secondo costante giurisprudenza riguardante l’equivalente disposizione del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (v. ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

9        Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 26).

10      Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 27).

11      Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. In tal senso, non può venire in questione una violazione dei principi di parità di trattamento o di non discriminazione tra ricorrenti nel caso in cui l’istituzione convenuta decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa si faccia rappresentare dai propri agenti (v., in tal senso, ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

12      Nella presente fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 6 000, corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese e costi.

13      Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste si evince che esse hanno carattere di ripetibilità.

 Sull’importo delle spese ripetibili

14      Al fine di valutare, sulla base dei criteri elencati al precedente punto 9, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il richiedente fornisca indicazioni precise. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:63, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

15      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto l’accertamento di fatti (v. ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

16      In secondo luogo, quanto all’oggetto della controversia e alle difficoltà della causa, occorre rilevare che la causa in questione verteva su una domanda di annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica con cui quest’ultimo aveva respinto il ricorso del sig. Marcuccio avente segnatamente ad oggetto, anzitutto, l’annullamento della decisione della Commissione datata 5 agosto 2008 che aveva respinto la sua domanda del 25 novembre 2002 volta al rimborso al 100% delle spese mediche sostenute per curare le affezioni a causa delle quali egli è in congedo malattia dal 4 gennaio 2002, poi, l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo avverso detta decisione e, infine, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di tali decisioni.

17      A sostegno della propria impugnazione, il sig. Marcuccio deduceva, in sostanza, sette motivi, attinenti, il primo, alla violazione dei suoi diritti della difesa e del principio del contraddittorio, dei termini perentori fissati dal giudice per la produzione di documenti e delle norme relative alla prova documentale nonché al difetto di motivazione, il secondo, alla violazione delle regole che disciplinano la ricevibilità dei ricorsi di annullamento avverso gli atti delle istituzioni dell’Unione europea nonché a un difetto di motivazione, il terzo, all’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per non aver escluso l’applicazione alla controversia dei criteri generali fissati dal consiglio medico del RCAM al fine di determinare se possa riconoscersi ad una patologia il carattere di malattia grave nonché a errori di interpretazione e di applicazione dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, il quarto, alla violazione delle norme che disciplinano la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione nonché alla violazione dell’articolo 233 CE, il quinto, al difetto di motivazione della sentenza impugnata quanto al rifiuto di disporre diverse misure istruttorie, il sesto, all’incompetenza dell’autore della decisione controversa e infine, il settimo, all’errore asseritamente commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’aver condannato il ricorrente alla totalità delle spese.

18      Occorre rilevare che, nell’ambito di tale impugnazione, non si ponevano problemi giuridici complessi. Si deve quindi ritenere che la causa non presentasse un grado particolarmente elevato di difficoltà, il che risulta anche dal fatto che il Tribunale ha deciso tale controversia mediante ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, respingendo l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

19      In terzo luogo, per quanto concerne l’interesse economico della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi sollevati a sostegno dell’impugnazione del sig. Marcuccio, menzionati al punto 17 supra, risulta che essi erano essenzialmente relativi a questioni circoscritte alla situazione del ricorrente e che la loro ripercussione per il diritto dell’Unione nel suo insieme era minima. Pertanto, si deve concludere che la controversia rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non presentava un’importanza economica particolare per la Commissione.

20      In ultimo luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 6 000, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

21      In limine, è opportuno ricordare che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura entro la quale detti compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni del richiedente, come è stato ricordato al precedente punto 14.

22      A tale riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 23 ore, fatturate a EUR 250 l’ora, il numero complessivo delle sue ore di lavoro, dedicate, in particolare, all’analisi della sentenza impugnata e dell’impugnazione, suddivisa, in sostanza, in sette motivi, alla redazione della comparsa di risposta, all’esame della domanda della controparte di adottare misure di organizzazione del procedimento, alla redazione delle osservazioni a norma dell’articolo 64 del regolamento di procedura, alla verifica dei testi con gli agenti, alla finalizzazione di tali testi, alla negoziazione del contratto di assistenza con il servizio giuridico e al controllo di tale contratto. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

23      In primo luogo, occorre rilevare, da un lato, conformemente alle deduzioni della Commissione, il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi giudici dell’Unione, che si sono tradotti nella decisione della Commissione di farsi assistere, nella causa sfociata nell’ordinanza del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑85/11 P, EU:T:2013:90), da un avvocato esterno. Dall’altro, come precisato da tale avvocato nelle spiegazioni fornite a sostegno della prospettazione delle sue ore fatturabili, la comprensione dei motivi dedotti nell’impugnazione era resa difficoltosa da una redazione poco chiara.

24      Occorre tuttavia rilevare, anzitutto, che l’avvocato esterno – le spese e gli onorari del quale costituiscono, in via esclusiva, le spese richieste nell’ambito del presente procedimento – era, in primo grado, lo stesso che rappresentava la Commissione dinanzi al Tribunale. In considerazione dell’identità dell’avvocato esterno della Commissione, in primo grado e dinanzi al Tribunale, il lavoro di analisi della sentenza impugnata deve quindi essere relativizzato. Inoltre, detto avvocato esterno è stato scelto dalla Commissione per rappresentarla in più di trenta ricorsi dinanzi al Tribunale. In tale qualità, egli dispone di un’ampia conoscenza del contenzioso generato dal sig. Marcuccio e delle procedure interne della Commissione quanto ai contratti di assistenza con il servizio giuridico.

25      In secondo luogo, occorre ricordare che, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e del suo interesse economico (v. supra, punti da 14 a 20), la causa T‑85/11 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione.

26      In terzo luogo, nella sua domanda di liquidazione delle spese, la Commissione giustifica l’importo richiesto insistendo sul significativo lavoro che il suo avvocato ha dovuto svolgere, tra l’altro, per la redazione delle osservazioni, presentate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dal ricorrente. Tuttavia, si deve rilevare come tali osservazioni constino di una risposta molto concisa, di una pagina e mezzo, con cui viene chiesto che la suddetta domanda sia respinta, in via principale, perché manifestamente irricevibile e, in subordine, perché manifestamente inoperante e/o infondata.

27      Di conseguenza, sebbene il ricorso a un avvocato esterno, reso necessario in considerazione del numero particolarmente elevato di ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai vari giudici dell’Unione, abbia inevitabilmente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento correlato alla suddetta causa (v., in tal senso, ordinanze del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2013:513, punto 42, del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 42, e del 16 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:513, punto 22), nondimeno, alla luce dell’analisi dei criteri rilevanti ai fini della determinazione delle spese ripetibili e delle circostanze della fattispecie, appare necessario ridurre il numero di ore dedicate, in primo luogo, alla redazione della comparsa di risposta e delle osservazioni sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dal sig. Marcuccio, in secondo luogo, alla verifica dei testi con gli agenti, in terzo luogo, alla finalizzazione di tali testi e, in quarto luogo, alla negoziazione del contratto di assistenza con il servizio giuridico e al controllo di detto contratto.

28      Quanto alla tariffa oraria dell’avvocato esterno, si deve constatare che essa non risulta sproporzionata rispetto alle tariffe praticate nelle cause rientranti in questa materia e nella fase del procedimento qui considerata (v. ordinanza dell’11 giugno 2014, Marcuccio/Commissione, T‑616/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:577, punto 22).

29      Per quanto concerne le spese dell’avvocato, è giocoforza constatare che non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute dall’avvocato. Orbene, l’incongruenza tra le indicazioni relative alle spese e l’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessaria la presentazione di una prova al riguardo (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punto 22).

30      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 21, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili in EUR 4 500.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

31      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del sig. Marcuccio al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo delle spese nella causa T‑85/11 P, Marcuccio/Commissione.

32      A tale riguardo, occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 170, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura (v. ordinanza dell’11 gennaio 2016, Marcuccio/Commissione, T‑238/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:13, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Secondo costante giurisprudenza, la domanda di aumentare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo intercorrente tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso di queste ultime (v. ordinanza dell’11 gennaio 2016, Marcuccio/Commissione, T‑238/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:13, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

34      Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso applicabile è calcolato, come richiesto dalla Commissione, in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (v. ordinanza dell’11 gennaio 2016, Marcuccio/Commissione, T‑238/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:13, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulla domanda della Commissione intesa ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

35      Secondo la Commissione, il sig. Marcuccio dev’essere condannato alle spese del presente procedimento, in quanto il suo rifiuto di reagire alla lettera del 28 marzo 2014, menzionata al precedente punto 3, ha dato luogo al procedimento medesimo.

36      In limine, occorre rilevare che tale capo delle conclusioni, presentato dalla Commissione in più di quindici occasioni in contesti simili, è stato costantemente respinto per i motivi di seguito esposti.

37      Infatti, è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del sig. Marcuccio alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre dei suoi agenti. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2013:507, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

38      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

39      Di conseguenza, il Tribunale dichiara che non è stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve dunque essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 4 500.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      La domanda della Commissione di condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento è respinta.

Lussemburgo, 26 aprile 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.