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Ricorso proposto il 31 dicembre 2008 - Fresh Del Monte Produce / Commissione

(Causa T-587/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fresh Del Monte Produce Inc. (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: B. Meyring, lawyer e E. Verghese, solicitor)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annnullare gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 15 ottobre 2008, C(2008) 5955 def., nel caso COMP/39.188 - Banane, nella parte in cui la riguarda;

in subordine, ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell'art. 2, lett. c), di tale decisione;

in subordine, annullare gli artt. 1 e 3 di tale decisione nella parte in cui la riguardano;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 15 Ottobre 2008, C(2008) 5955 def. (caso COMP/39.188 - Banane) relativa ad un procedimento ex art. 81, n. 1, CE, nel quale è stata considerata congiuntamente e solidalmente responsabile per il comportamento della Internationale Fruchtimport Gesellschft Weichert & Co. La Commissione ha ritenuto che la Weichert, prendendo parte ad una pratica concordata per il coordinamento dei prezzi di riferimento per l'importazione delle banane negli otto Stati membri della regione settentrionale della Comunità, abbia violato l'art. 81 CE. In subordine, chiede la modifica dell'art. 2, lett. c), della decisione, nella parte in cui infligge unì'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere otto motivi, presentati in quattro parti.

Nella prima parte, la ricorrente deduce gli argomenti a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione che la considera congiuntamente e solidalmente responsabile per il comportamento della Weichert.

In primo luogo, sostiene che la Commissione ha applicato erroneamente l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 1 ritenendo la ricorrente congiuntamente e solidalmente responsabile per il comportamento della Weichert in base ad un accordo di distribuzione e del suo interesse indiretto nella Weichert in quanto socio accomandante (Kommanditist), poiché nessuna di queste circostanze (da sola od in combinazione con l'altra) conferiva alla ricorrente un'influenza decisiva sulla Weichert.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato l'art. 253 CE non motivando l'attribuzione di responsabilità alla ricorrente, società che non ha alcuna relazione diretta con la Weichert.

In terzo luogo, sostiene che la Commissione ha violato il diritto di difesa della ricorrente, negandole l'accesso a prove pertinenti.

La ricorrente deduce poi argomenti secondari e subordinati a sostegno della propria domanda di annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui essa fa riferimento sia alla ricorrente sia alla Weichert. In questa parte del proprio ricorso, la ricorrente fa valere il quarto ed il quinto motivo.

Il quarto motivo riguarda l'errata applicazione da parte della Commissione dell'art. 81 CE, allorché ha concluso che la Weichert ha intrapreso una pratica concordata al fine di restringere la concorrenza.

Il quinto motivo riguarda la violazione del diritto alla difesa della ricorrente, in quanto non è stato garantito il contraddittorio a causa di una variazione fondamentale, tra la comunicazione degli addebiti e la decisione, della tesi della Commissione.

Nella terza parte del ricorso (anch'essa subordinata) la ricorrente presenta gli argomenti precauzionali a sostegno della propria domanda con cui chiede la riduzione dell'ammenda inflitta congiuntamente e solidalmente alla ricorrente ed alla Weichert. Questa parte comprende il sesto ed il settimo motivo.

Con il sesto motivo, la ricorrente contesta alla Commissione un manifesto errore di valutazione nella determinazione dell'entità dell'ammenda, in quanto non ha valutato adeguatamente la gravità.

Il settimo motivo riguarda la violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 e del legittimo affidamento, in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione la cooperazione della Weichert alle indagini.

Con la quarta parte del ricorso si richiede l'annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione nei confronti della ricorrente in base all'ottavo motivo, secondo cui tali articoli comportano un'errata applicazione dell'art. 81 CE, una violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1/2003 ed una violazione dell'art. 253 CE.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1, pag. 1.