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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad - Varna (Bulgaria) il 28 febbraio 2017 – Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova

(Causa C-105/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad - Varna

Parti

Ricorrente: Komisia za zashtita na potrebitelite (Commissione per la tutela dei consumatori)

Resistente: Evelina Kamenova

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali, debba essere interpretato nel senso che l’attività di una persona fisica, registrata su un sito Internet per la vendita di prodotti, e che abbia contemporaneamente pubblicato complessivamente otto annunci per la vendita di diversi articoli attraverso il sito Internet, integri l’attività di un professionista ai sensi della definizione giuridica di cui all’articolo 2, lettera b)[,] costituisca una fattispecie di pratiche commerciali tra imprese e consumatori a norma dell’articolo 2, lettera d), e ricada nell’ambito di applicazione della direttiva conformemente all’articolo 3, paragrafo 1.

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1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).