Language of document :

Ricorso proposto il 27 ottobre 2016 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-543/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Manhaeve, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato misure aggiuntive o azioni rafforzate, non appena è risultato chiaro che le misure del programma d’azione non erano sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva, e non avendo rivisto il suo programma di azione, al fine di conformarlo ai requisiti obbligatori degli allegati II e III, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’articolo 5, paragrafi 5 e 7, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 1 ;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale di Germania violerebbe l’articolo 5, paragrafo 5, non avendo adottato misure aggiuntive o azioni rafforzate nonostante, al più tardi con il quinto rapporto della Germania, presentato il 4 luglio 2012 in conformità con l’articolo 10 della direttiva per il periodo 2008-2011, fosse risultato chiaro che le misure del programma di azione tedesco non sarebbero state sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva.

Inoltre la Repubblica federale di Germania violerebbe l’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva non avendo aggiornato il programma di azione tedesco, nonostante ciò si fosse reso necessario, tenuto conto della situazione evidenziata nel summenzionato rapporto del 4 luglio 2012. Al riguardo, la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto in ogni caso adottare le misure che avrebbero soddisfatto pienamente e correttamente i requisiti sostanziali dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva.

Nel contesto delle norme tedesche in vigore ciò non avverrebbe, poiché esse:

per quanto riguarda il principio di una concimazione equilibrata, prevedrebbero una valutazione sulla necessità di concimare che non corrisponderebbe al reale fabbisogno nutrizionale delle singole colture, alla necessità nelle diverse regioni pedoclimatiche e all’attenzione nei confronti dell’influenza della concimazione sulla tutela delle acque, e tollererebbero per le aziende un eccesso di principi nutrizionali fino a 60 chilogrammi di azoto per ettaro/anno (v. allegato III, numero 1, sub 3, della direttiva);

prevedrebbero nel periodo di blocco una deroga per il «letame solido senza pollina», non conterrebbero alcuna distinzione a seconda delle regioni pedoclimatiche, dei tipi di fertilizzanti, delle tecniche di concimazione e di ulteriori fattori ambientali e prescriverebbero semplicemente un periodo di blocco di durata compresa tra due mesi e mezzo e tre mesi (v. allegato III, numero 1, sub 1 e allegato II, punto A, numero 1, della direttiva);

per quanto riguarda la prescritta capacità dei depositi per effluenti di allevamento prescriverebbero capacità di stoccaggio basate su periodi di blocco troppo brevi e – ad eccezione dei regolamenti di Berlino, della Sassonia e della Turingia – riguarderebbero solo lo stoccaggio degli effluenti di allevamento (v. allegato II, punto A, numero 5, della direttiva);

a determinate condizioni consentirebbero l’applicazione nei pascoli e nei prati di quantitativi massimi di effluenti corrispondenti a 230 kg di azoto per ettaro/anno (v. allegato III, numero 2, comma 1, della direttiva);

per quanto riguarda l’applicazione di fertilizzante al terreno agricolo in pendenza ripida prevedrebbero eccezioni per il letame solido, esclusa la pollina, disporrebbero limitazioni per l’applicazione di fertilizzanti a forte contenuto di azoto solo a partire da una pendenza superiore al 10% e divieti, in questo caso, soltanto entro una distanza di tre metri dall’estremità superiore dei corsi d’acqua, al riguardo discostandosi di molto dal relativo studio scientifico (v. allegato II, punto A, numero 2 e allegato III, numero 1, sub 3, lettera a), della direttiva);

vieterebbero l’applicazione di fertilizzanti soltanto nei manti di neve oltre i cinque centimetri e nel «terreno, che è costantemente congelato e non si scioglie superficialmente nel corso della giornata» (v. allegato II, punto A, numero 3 e allegato III, numero 1, sub 3, lettere a) e b), della direttiva).

I regolari rinvii del governo tedesco alle previste modifiche al regolamento sui fertilizzanti non confuterebbero l’asserita violazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 7, della direttiva. Infatti le norme corrispondenti non sarebbero entrate in vigore né entro la scadenza del termine stabilito nel parere motivato, vale a dire l’11 settembre 2014, né successivamente.

____________

1 GU L 375, pag. 1.