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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 17 ottobre 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès / Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Causa C-528/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Questioni pregiudiziali

1)    Se gli organismi ottenuti per mutagenesi costituiscano organismi geneticamente modificati ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 1 , benché siano esentati in forza dell’articolo 3 e dell’allegato I B della direttiva dagli obblighi imposti ai fini dell’emissione e dell’immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati. In particolare, se le tecniche di mutagenesi, segnatamente le nuove tecniche di mutagenesi sito diretta che applicano processi d’ingegneria genetica, possano considerarsi annoverate tra le tecniche elencate nell’allegato I A, cui rinvia l’articolo 2. Di conseguenza, se gli articoli 2 e 3 e gli allegati I A e I B della direttiva 2001/18 del 12 marzo 2001 debbano essere interpretati nel senso che esentano dalle misure precauzionali, di valutazione del rischio e di tracciabilità tutti gli organismi e le sementi geneticamente modificati ottenuti per mutagenesi o soltanto gli organismi ottenuti con i metodi tradizionali di mutagenesi casuale mediante radiazioni ionizzanti o esposizione ad agenti chimici mutageni esistenti precedentemente all’adozione di tali norme.

2)    Se le varietà ottenute per mutagenesi costituiscano varietà geneticamente modificate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 2 , che non sarebbero esentate dagli obblighi previsti da tale direttiva. Ovvero se, al contrario, l’ambito di applicazione della direttiva in parola sia identico a quello risultante dagli articoli 2 e 3 e dell’allegato I B della direttiva del 12 marzo 2001 e comporti parimenti l’esenzione delle varietà ottenute per mutagenesi dagli obblighi previsti dalla direttiva del 13 giugno 2002 ai fini dell’iscrizione di varietà geneticamente modificate al catalogo comune delle specie di piante agricole.

3)    Se gli articoli 2 e 3 e l’allegato I B della direttiva 2001/18/CE, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, poiché escludono la mutagenesi dall’ambito di applicazione degli obblighi previsti dalla direttiva, costituiscano una misura di armonizzazione completa che vieta agli Stati membri di assoggettare gli organismi ottenuti per mutagenesi al rispetto totale o parziale degli obblighi previsti dalla direttiva o a qualsivoglia altro obbligo o se gli Stati membri dispongano, in sede di trasposizione di tali articoli, di un margine di discrezionalità rispetto alla definizione del regime applicabile agli organismi ottenuti per mutagenesi.

4)    Se la validità degli articoli 2 e 3 e degli allegati I A e I B della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 rispetto al principio di precauzione garantito dall’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto tali disposizioni non assoggetterebbero gli organismi geneticamente modificati ottenuti per mutagenesi a misure precauzionali, di valutazione del rischio e di tracciabilità, possa essere messa in discussione tenendo conto dell’evoluzione dei processi dell’ingegneria genetica, della comparsa di nuove varietà di piante ottenute grazie a tali tecniche e delle attuali incertezze scientifiche sul loro impatto e sui potenziali rischi che possono derivarne per l’ambiente e la salute umana e animale.

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1 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Dichiarazione della Commissione (GU L 106, pag. 1).

2 Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1).