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Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Électricité de France (EDF) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 gennaio 2018, causa T-747/15, EDF / Commissione

(Causa C-221/18 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Électricité de France (EDF) (rappresentante: M. Debroux, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare la sentenza impugnata;

statuire sul ricorso in primo grado accogliendolo e annullando pertanto gli articoli da 1 a 5 della decisione (UE) 2016/154 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) 1 ;

in via subordinata:

statuire definitivamente sul primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo del ricorso in primo grado, accogliere tale prima parte del secondo motivo e, conseguentemente, dichiarare che il principio dell’operatore in un’economia di mercato è applicabile alla misura controversa;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale in diversa composizione, affinché si pronunci sui restanti motivi e argomenti sviluppati dalla ricorrente nell’atto introduttivo del 22 dicembre 2015, e riservare le spese di primo grado;

in via ulteriormente subordinata:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale in diversa composizione, affinché si pronunci su tutti i motivi e gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nell’atto introduttivo del 22 dicembre 2015 (compresi i motivi in via subordinata), e riservare le spese di primo grado;

e in ogni caso:

condannare la Commissione alla totalità delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi in via principale e un motivo in via subordinata.

Il primo motivo verte sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2009, EDF/Commissione (T-156/04). La sentenza impugnata identifica la misura controversa come una pretesa esenzione fiscale, diversamente dalla sentenza del 15 dicembre 2009 pronunciata nella medesima causa che aveva espressamente respinto tale approccio. Al fine di giustificare tale divergenza nell’identificazione della misura controversa, la sentenza impugnata sembra implicitamente invocare, in modo erroneo, la necessità di interpretare la sentenza del 15 dicembre 2009 «alla luce» della sentenza confermativa della Corte del 5 giugno 2012 (C-124/10 P). Orbene, in tale sentenza, la Corte non si è pronunciata sull’identificazione della misura controversa, che richiede una constatazione di fatto.

Il secondo motivo verte su uno snaturamento degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale. Tali elementi descrivono la misura di ristrutturazione del capitale di EDF effettivamente attuata e non permettono di identificare la pretesa esenzione fiscale identificata dal Tribunale.

Il terzo motivo verte sull’inosservanza della natura e della portata degli obblighi di esame diligente e imparziale imposti dalla recente giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza Frucona Košice del 20 settembre 2007 (C-300/16 P), che pure ha formato oggetto di osservazioni scritte dinanzi al Tribunale.

Il quarto motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione, con riguardo tanto all’identificazione della misura in questione, quanto al mancato esame degli argomenti della ricorrente basati sulla sentenza Frucona Košice.

Infine, un motivo in via subordinata verte sull’errore di diritto nell’identificazione dell’aiuto concesso quale nuovo aiuto, mentre quest’ultimo avrebbe dovuto essere qualificato come aiuto esistente.

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1 GU L 34, pag. 152.