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Impugnazione proposta il 4 aprile 2018, dalla Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2018, causa T-423/14, Larko / Commissione

(Causa C-244/18 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (rappresentanti: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos e N. Korogiannakis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Accogliere l’impugnazione.

Rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova trattazione con riserva delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti quattro motivi:

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per la conclusione secondo cui la misura n. 3 conferiva un vantaggio alla ricorrente, in erronea applicazione del principio dell’investitore privato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 296, paragrafo 2, TFUE per la conclusione secondo cui le misure nn. 2 e 4 conferivano un vantaggio alla ricorrente. Per quanto riguarda la misura n. 2 (garanzia del 2008): erronea interpretazione del criterio temporale nella nozione di impresa in difficoltà. Erronea interpretazione del criterio della remunerazione della garanzia. Per quanto riguarda la misura n. 4 (garanzia del 2010): a) difetto di motivazione per quanto riguarda la concessione della garanzia quale prassi corrente; b) difetto di motivazione quanto al danno irreparabile che la ricorrente avrebbe subito; c) difetto di motivazione e violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le condizioni della garanzia e l’entità della commissione; d) difetto di motivazione per quanto riguarda la posizione particolare della National Bank of Greece SA (ETE) quale azionista privato.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 3, lettera b) e 296, paragrafo 2, TFUE per la conclusione secondo cui la misura n. 6 era incompatibile con il mercato comune. a) Per quanto riguarda l’assoggettamento al quadro temporaneo del 2011; b) per quanto riguarda l’assoggettamento agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE, 14, paragrafo 1 del regolamento n. 659/19991 e 296, paragrafo 2, TFUE per quanto riguarda la quantificazione dell’importo dell’aiuto da recuperare per le misure 2, 4 e 6. Per quanto riguarda i punti accolti nella sentenza impugnata relativamente alle specificità degli aiuti di Stato sotto forma di garanzie.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).