Language of document : ECLI:EU:C:2018:421

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

7 giugno 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale e sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑241/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (Italia), con ordinanza del 5 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2018, nel procedimento

easyJet Airline Co. Ltd

contro

Regione Campania,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Rosas (relatore), A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4 e 5 nonché dell’allegato II della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU 2002, L 85, pag. 40).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la easyJet Airline Co. Ltd e la Regione Campania (Italia) in merito a un avviso di accertamento fiscale relativo all’imposta regionale sulle emissioni sonore causate dagli aeromobili in occasione di ogni decollo e atterraggio.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 4 della direttiva 2002/30, rubricato «Norme generali relative alla gestione del rumore prodotto dagli aeromobili», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano un approccio equilibrato nell’affrontare i problemi di inquinamento acustico negli aeroporti situati nel loro territorio. Possono anche prendere in considerazione incentivi economici quale misura per la gestione del rumore.

2.      Quando prendono in considerazione l’adozione di restrizioni operative, le autorità competenti tengono pienamente conto dei costi e benefici probabili che conseguirebbero dalle diverse misure disponibili, nonché delle caratteristiche specifiche di ciascun aeroporto.

3.      Le misure o le combinazioni di misure adottate in forza della presente direttiva non sono più restrittive di quanto risulti necessario per conseguire l’obiettivo ambientale definito per un determinato aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità o sull’identità del vettore aereo o del costruttore di aeromobili.

4.      Le restrizioni operative basate sulle prestazioni sono fondate sulle emissioni acustiche dell’aeromobile determinate dalla procedura di certificazione applicata conformemente all’allegato 16, volume 1, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)».

4        L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Norme relative alla valutazione», così dispone:

«1.      Quando viene prevista una decisione in materia di restrizioni operative si tiene conto delle informazioni specificate nell’allegato II, per quanto opportuno e possibile, in relazione alle restrizioni operative di cui trattasi e alle caratteristiche dell’aeroporto.

2.      Quando i progetti aeroportuali sono soggetti ad una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE la valutazione effettuata in conformità di detta direttiva è considerata rispondente ai requisiti prescritti dal paragrafo 1, a condizione che tale valutazione abbia tenuto conto per quanto possibile delle informazioni specificate all’allegato II alla presente direttiva».

5        La direttiva 2002/30 è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU 2014, L 173, pag. 65). Tale regolamento è entrato in vigore il 13 giugno 2016.

6        L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte così dispone:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

 Diritto italiano

7        L’articolo 1, commi da 169 a 174, della legge della Regione Campania n. 5/2013 prevede e disciplina l’imposta regionale sulle emissioni sonore causate dagli aeromobili in occasione di ogni decollo e atterraggio.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Dica la Corte di giustizia dell’Unione europea, esercitando i poteri di cui all’art. 267 U.E., se l’art. 4 e 5 della direttiva 30/2002/CE e l’all. II della medesima, devono essere interpretati nel senso che è incompatibile con tali disposizioni comunitarie, l’art. 1, commi da 169 a 174 della legge della regione Campania n. 5/2013, in quanto, la determinazione dell’imposta non è preceduta da un piano complessivo sulla misura da adottare per contenere le emissioni sonore aeree negli scali aereoportuali e nelle zone ad essi limitrofe, ai sensi dell’art. 5 della direttiva e dell’allegato II».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

9        A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

10      Tale disposizione va applicata nella presente causa.

11      In base a una giurisprudenza costante della Corte, nel contesto della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, l’esigenza di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni da esso sollevate o che, quantomeno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Infatti, la Corte può esprimersi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (ordinanza del 5 ottobre 2017, OJ, C‑321/17, non pubblicata, EU:C:2017:741, punto 12 e giurisprudenza citata).

12      Tali requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono espressamente previsti all’articolo 94 del regolamento di procedura, a norma del quale ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

13      I suddetti requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1).

14      A tale proposito è importante sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (ordinanza del 5 ottobre 2017, OJ, C‑321/17, non pubblicata, EU:C:2017:741, punto 15 e giurisprudenza citata).

15      Nel caso di specie è inevitabile constatare che l’ordinanza di rinvio non risponde, con ogni evidenza, ai requisiti ricordati ai punti da 11 a 14 della presente ordinanza.

16      Infatti, l’ordinanza di rinvio si limita a sollevare la questione riportata al punto 8 della presente ordinanza e a sospendere il procedimento principale, senza ulteriori indicazioni. Essa non precisa né il contesto di fatto della controversia nel procedimento principale né il suo contesto di diritto.

17      Inoltre, nella sua questione il giudice del rinvio fa senz’altro riferimento all’articolo 1, commi da 169 a 174, della legge della Regione Campania n. 5/2013, che prevede e disciplina l’imposta regionale sulle emissioni sonore causate dagli aeromobili in occasione di ogni decollo e atterraggio. Tuttavia, nella sua ordinanza detto giudice non spiega se e in quale misura le predette disposizioni siano pertinenti nel caso di specie.

18      Da ultimo, pur chiedendo l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio non espone affatto le ragioni per le quali ritiene che tale interpretazione gli appaia necessaria o utile ai fini della risoluzione della controversia principale. Peraltro, non viene spiegato il nesso tra il diritto dell’Unione e la normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.

19      Pertanto, l’ordinanza di rinvio non consente alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio al fine di dirimere la controversia oggetto del procedimento principale, né offre ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

20      Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando esso sarà in grado di fornire alla Corte l’insieme degli elementi che le consentano di statuire (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, punto 30 e giurisprudenza citata).

21      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

22      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (Italia) con ordinanza del 5 marzo 2018 è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 7 giugno 2018

Il cancelliere

 

Il presidente della Settima Sezione

A. Calot Escobar

 

A. Rosas


*      Lingua processuale: l’italiano.