Language of document : ECLI:EU:T:2014:1061

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

11 dicembre 2014 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo F1-LIVE – Marchi comunitario figurativo anteriore F1 e nazionali e internazionale denominativi F1 Formula 1 – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Nella causa T‑10/09 RENV,

Formula One Licensing BV, con sede a Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata da B. Klingberg e K. Sandberg, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

ESPN Sports Media Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), rappresentata da T. de Haan, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 16 ottobre 2008 (procedimento R 7/2008‑1), relativa a un’opposizione tra la Racing-Live e la Formula One Licensing BV,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 13 aprile 2004 la Racing‑Live SAS ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna delle dette classi alla seguente descrizione:

–        classe 16: «Riviste, opuscoli, libri; tutti questi articoli riguardano il settore della formula 1»;

–        classe 38: «Comunicazione e diffusione di libri, riviste e giornali tramite terminali di computer; tutti questi servizi riguardano il settore della formula 1»;

–        classe 41: «Pubblicazione elettronica di libri, riviste e periodici; informazioni in materia di divertimento; organizzazione di concorsi su Internet; prenotazione di posti per spettacoli; giochi on-line; tutti questi servizi riguardano il settore della formula 1».

4        Tale domanda di registrazione è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 5/2005, del 31 gennaio 2005.

5        Il 2 maggio 2005 la Formula One Licensing BV, ricorrente, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto in base all’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), facendo valere un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009].

6        L’opposizione si fondava segnatamente sulle seguenti registrazioni anteriori:

–        tre registrazioni del segno denominativo F1, vale a dire, in primo luogo, la registrazione internazionale n. 732134, del 20 dicembre 1999, avente effetto in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia e Ungheria per i prodotti e i servizi segnatamente oggetto del marchio richiesto, appartenenti alle classi 16, 38 e 41, in secondo luogo, la registrazione tedesca n. 30007412, del 10 maggio 2000, per l’«organizzazione di eventi sportivi» rientrante nella classe 41 e, in terzo luogo, la registrazione nel Regno Unito n. 2277746D, del 13 agosto 2001, per «carta, cartoncino, cartone, set per la stampa, la pittura e il disegno; cataloghi», appartenenti alla classe 16 e «servizi di telecomunicazioni; trasmissione elettronica di dati, immagini e suoni tramite terminali e reti informatiche», rientranti nella classe 38;

–        la registrazione n. 631531 del 19 maggio 2003 del marchio comunitario figurativo, rappresentato di seguito, che designa i prodotti e i servizi segnatamente oggetto del marchio richiesto, rientranti nelle classi 16, 38 e 41:

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7        L’opposizione si fondava sull’insieme dei prodotti e servizi coperti dai marchi anteriori ed era rivolta contro tutti i prodotti e servizi contraddistinti dal marchio richiesto.

8        La ricorrente faceva valere l’elevato carattere distintivo di tutti i marchi di cui era titolare dovuto al loro uso, da numerosi anni, in relazione con vari prodotti e servizi.

9        Con decisione del 17 ottobre 2007, la divisione di opposizione dell’UAMI, basandosi unicamente sulla registrazione internazionale anteriore n. 732134, ha respinto la domanda di marchio comunitario. Essa ha dichiarato che sussisteva una somiglianza o un’identità tra i prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi contrapposti e un grado medio di somiglianza tra i segni in conflitto e, pertanto, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

10      Il 14 dicembre 2007 la Global Sports Media Ltd, sostituitasi alla Racing-Live SAS in qualità di titolare del marchio oggetto della domanda di registrazione, ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI, a norma degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.

11      Con decisione del 16 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Essa ha dichiarato che, pur sussistendo un’identità o una somiglianza tra i prodotti e i servizi di cui trattasi, non vi era rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e quelli di cui la ricorrente è titolare, dato che i segni in conflitto presentavano differenze manifeste. La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto che il pubblico di riferimento, composto da consumatori ordinari e da utenti professionisti, percepisse l’abbinamento della lettera «f» e della cifra «1» come l’indicazione generica di una categoria di automobili da competizione e, per estensione, di corse a cui prendono parte simili automobili. Essa ha inoltre concluso che la notorietà dei marchi anteriori riguardava solamente l’elemento «f1» del marchio registrato con il numero 631531.

12      Quanto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene il marchio figurativo anteriore possa trasmettere un’immagine di tecnologia di punta, di esclusività e di lusso, il solo veicolo di comunicazione di tale immagine fosse l’elemento «f1» sotto forma di logo F1. Tuttavia, pochi consumatori attribuirebbero carattere distintivo all’abbreviazione F1, a meno che essa non sia accompagnata da detto logo. Al riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che nessun elemento del marchio richiesto ricordava tale logo al pubblico e che, pertanto, il marchio richiesto non sfrutterebbe parassitariamente i marchi anteriori, non nuocerebbe alla notorietà di detti marchi né consentirebbe al suo titolare di trarre un indebito vantaggio dall’immagine positiva di tali marchi.

 Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia

13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2009, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata per violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94.

14      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza del 10 giugno 2010.

15      Con sentenza del 17 febbraio 2011, Formula One Licensing/UAMI – Global Sports Media (F1–LIVE) (T‑10/09, Racc., EU:T:2011:45; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

16      Per decidere in tal senso, il Tribunale ha respinto i due motivi sollevati dalla ricorrente.

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 29 aprile 2011, la ricorrente ha proposto un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, con la quale ha chiesto alla Corte di annullare detta sentenza.

18      Con sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C‑196/11 P, Racc., EU:C:2012:314; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione»), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale.

19      La Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva messo in discussione la validità dei marchi anteriori nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, violando, così, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Ciò considerato, la Formula One Licensing aveva ragione nel sostenere che la sentenza impugnata era inficiata da un errore di diritto (sentenza sull’impugnazione, punto 18 supra, EU:C:2012:314, punti da 51 a 53).

20      La Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso esaminasse la questione se potesse essere esclusa l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 senza procedere alla constatazione dell’assenza di carattere distintivo dell’elemento «F1» nei marchi anteriori.

21      A seguito della sentenza sull’impugnazione e conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la causa è stata attribuita alla Sesta Sezione. Successivamente, essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

22      Con lettera dell’11 giugno 2014, la ESPN Sports Media Ltd ha chiesto di sostituirsi alla Global Sports Media Ltd in qualità di interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale, essendole stati trasferiti i diritti relativi al marchio richiesto.

23      Con lettera del 17 giugno 2014, le parti del procedimento sono state invitate a presentare le loro osservazioni sulla domanda di sostituzione dell’interveniente. Con lettera del 20 giugno 2014, l’UAMI non ha sollevato obiezioni alla sostituzione nel presente procedimento della ESPN Sports Media alla Global Sports Media.

24      Con ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 giugno 2014, la sostituzione è stata autorizzata.

 Conclusioni delle parti in seguito al rinvio

25      Le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni, in conformità dell’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La ricorrente e l’UAMI hanno depositato le proprie osservazioni scritte entro i termini impartiti, vale dire, rispettivamente, il 9 agosto e il 28 settembre 2012. L’interveniente non ha depositato osservazioni nel termine stabilito.

26      Nelle sue osservazioni, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, al Tribunale e alla Corte di giustizia.

27      Nelle sue osservazioni, l’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

28      La ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso, attinenti, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94

29      Si deve anzitutto considerare, al pari della commissione di ricorso, che il pubblico di riferimento è composto da consumatori medi dell’Unione europea.

30      Parimenti, la commissione di ricorso ha concluso giustamente, nei punti da 25 a 27 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi in conflitto erano identici o molto simili.

31      Inoltre, resta inteso che l’abbinamento della lettera «f» e della cifra «1» è l’abbreviazione di «formula 1», espressione che designa in generale una categoria di automobili da competizione e, per estensione, di corse cui prendono parte simili automobili.

32      La ricorrente fa valere, in sostanza, che esiste un rischio di confusione tra il marchio denominativo F1, tutelato come marchio internazionale in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia e Ungheria, da un lato, e il marchio richiesto F1-LIVE, dall’altro. Lo stesso vale riguardo al marchio comunitario figurativo e al marchio richiesto.

33      Come risulta dalla sentenza sull’impugnazione (punto 18 supra, EU:C:2012:314, punto 47), per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.

34      Pertanto, non si può riconoscere che il segno F1 sia generico, descrittivo o privo di qualsiasi carattere distintivo, altrimenti la validità del marchio anteriore nell’ambito di una procedura di registrazione di un marchio comunitario sarebbe messa in discussione, il che comporterebbe la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (sentenza sull’impugnazione, punto 18 supra, EU:C:2012:314, punti 51 e 52).

35      È vero che, qualora un’opposizione, fondata sull’esistenza di un marchio nazionale anteriore, sia proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, l’UAMI e, di conseguenza, il Tribunale sono tenuti a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisce il segno identico a detto marchio nazionale nel marchio di cui è chiesta la registrazione e a valutare, se del caso, il grado del carattere distintivo di questo segno (sentenza sull’impugnazione, punto 18 supra, EU:C:2012:314, punto 42).

36      Tuttavia, siffatte verifiche non possono portare alla constatazione dell’assenza di carattere distintivo di un segno identico a un marchio nazionale registrato e protetto, poiché una constatazione del genere non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali né con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, interpretato in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera a), sub ii), del medesimo articolo (sentenza sull’impugnazione, punto 18 supra, EU:C:2012:314, punto 44).

37      Infatti, come risulta dalla sentenza sull’impugnazione, punto 18 supra, (EU:C:2012:314, punto 45), detto accertamento pregiudicherebbe i marchi nazionali identici a un segno considerato privo di carattere distintivo, in quanto la registrazione di un marchio comunitario del genere configurerebbe una situazione che può eliminare la protezione nazionale di questi marchi. Così, il summenzionato accertamento non rispetterebbe il sistema introdotto dal regolamento n. 40/94, basato sulla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali, come afferma il considerando 5 dello stesso regolamento, dato che la validità di un marchio internazionale o nazionale può essere messa in discussione per l’assenza di carattere distintivo solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).

38      Ciò premesso, si deve constatare che dagli elementi di prova scritti presentati dalle parti dinanzi all’UAMI risulta che, poiché l’elemento denominativo «f1», come rilevato nel precedente punto 31, costituisce l’abbreviazione abituale dell’espressione «formula 1», questo elemento presenta uno scarso carattere distintivo. In proposito, va ricordato che i prodotti e i servizi contraddistinti dalla domanda di registrazione riguardano, specificamente, il settore della formula 1.

39      Inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo cui l’elemento denominativo «f1» sarebbe l’elemento dominante del marchio richiesto non può essere accolta. Infatti, il marchio richiesto presenta un carattere relativamente complesso, essendo composto da due elementi denominativi «f1» e «live», separati da un trattino e incorporati in una configurazione grafica originale al fine di formare un logo specifico. Di conseguenza, essi saranno percepiti visivamente come un tutto.

40      Quanto all’asserita notorietà, risulta dagli atti che la commissione di ricorso ha concluso giustamente che essa era collegata unicamente alla caratteristica di logo dell’elemento denominativo «f1».

41      Pertanto, si deve procedere a un confronto dei segni in conflitto, vale a dire, del marchio denominativo anteriore F1 con il marchio richiesto e, se del caso, del marchio figurativo anteriore F1 Formula 1 con il marchio richiesto.

42      Va sottolineato, in limine, che la commissione di ricorso ha considerato giustamente, ai punti 59 e seguenti della decisione impugnata, che esisteva un certo grado di somiglianza tra i segni in conflitto a causa del loro elemento in comune «f1». Tuttavia, essi differiscono sul piano visivo, per la loro lunghezza, per la presenza del termine «live» e per il fatto che il marchio richiesto contiene un elemento figurativo.

43      Sul piano fonetico, occorre osservare che il marchio richiesto contiene due parole e i marchi anteriori una sola. L’aggiunta di una parola supplementare, che è pronunciata nel marchio richiesto, attenua, in una certa misura, la presenza dell’elemento comune «f1». Tuttavia, poiché i segni in conflitto contengono entrambi l’elemento «f1», che è il primo a essere pronunciato nel marchio richiesto, esiste un certo grado di somiglianza sul piano fonetico.

44      Sul piano concettuale, il marchio anteriore indica un tipo particolare di automobili da competizione, vale a dire le automobili di formula 1, e può altresì essere percepito come implicitamente riferito alle corse di formula 1. Il marchio richiesto trasmette lo stesso messaggio, ma l’aggiunta della parola «live», che evoca la cronaca o la trasmissione in diretta di un evento, lo rende concettualmente più ricco del marchio anteriore.

45      Risulta da quanto precede che, sebbene esistano elementi di differenziazione visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto, sussiste altresì un certo grado di somiglianza globale, a causa dell’inclusione dell’elemento denominativo del marchio anteriore nel marchio figurativo oggetto della domanda di registrazione.

46      Pertanto, resta da verificare complessivamente se tra i marchi in conflitto sussista un rischio di confusione.

47      Per quanto concerne il rischio di confusione, si deve ricordare che la valutazione globale di tale rischio implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Di conseguenza, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc., EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03, e T‑103/03, Racc., EU:T:2006:397, punto 74].

48      In proposito, va ricordato che l’elemento «f1» in veste tipografica standard rispetto ai prodotti e ai servizi considerati possiede solamente uno scarso carattere distintivo e che l’eventuale notorietà del marchio comunitario figurativo utilizzato nell’Unione era legata sostanzialmente al logo stesso.

49      Tuttavia, occorre rilevare che, sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore sia scarso, ciò non impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione nel caso di specie. Infatti, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione (v., per analogia, sentenza Canon, punto 47 supra, EU:C:1998:442, punto 24), esso è in fondo uno soltanto degli elementi che intervengono in tale valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Racc., EU:T:2007:387, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].

50      Al riguardo, occorre rilevare che i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto e quelli contraddistinti dai marchi anteriori sono identici o molto simili.

51      Inoltre, come rilevato nei precedenti punti 42 e 45, l’elemento denominativo «f1» del marchio anteriore è stato riprodotto nel marchio oggetto della domanda di registrazione. Sebbene l’elemento denominativo «f1» non possa essere considerato l’elemento dominante nel segno richiesto, ciò non significa che esso debba quindi essere considerato trascurabile. In particolare, occorre constatare che gli altri due elementi che compongono il marchio richiesto, vale a dire, l’elemento denominativo «live» e l’elemento figurativo consistente in un cerchio che spicca su uno sfondo grigio scuro, potrebbero essere percepiti nel senso che essi suggeriscono, il primo, la trasmissione di eventi sportivi in tempo reale e il secondo, un circuito automobilistico. Di conseguenza, poiché questi elementi possono richiamare l’idea generale di eventi legati allo sport automobilistico, la loro combinazione con l’elemento denominativo «f1» contribuisce a fissare nella mente del pubblico di riferimento l’immagine delle corse automobilistiche di formula 1, trasmessa da tale elemento denominativo.

52      Risulta da quanto precede, in particolare dal fatto che il pubblico di riferimento memorizza solo un’immagine imperfetta dei marchi di cui trattasi, ragion per cui il loro elemento comune, l’elemento «f1», li rende in certa misura simili, nonché dall’interdipendenza dei diversi fattori da prendere in considerazione, essendo i prodotti in esame identici o molto simili, che non si può escludere il rischio di confusione nella mente dei consumatori. In altri termini, esiste un rischio che i consumatori colleghino entrambi i marchi perché essi interpreteranno il marchio richiesto come una variante del marchio anteriore F1 a causa della riproduzione identica di quest’ultimo e, pertanto, della loro origine commerciale.

53      Di conseguenza, si deve constatare che la commissione di ricorso è incorsa in errore nel concludere che non esisteva alcun rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore.

54      Alla luce di tutte le considerazioni suesposte risulta che la decisione impugnata deve essere annullata senza che occorra confrontare il marchio figurativo anteriore con il marchio richiesto ed esaminare il secondo motivo.

 Sulle spese

55      Nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha riservato le spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese afferenti ai diversi procedimenti, in conformità all’articolo 121 del regolamento di procedura.

56      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

57      Poiché l’UAMI e l’interveniente sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

58      Inoltre, la ricorrente chiede che l’UAMI e l’interveniente siano condannati alle spese da essa sostenute per il procedimento dinanzi all’UAMI. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione dell’UAMI [sentenza del 25 giugno 2010, MIP Metro/UAMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Racc., EU:T:2010:256, punto 51]. Conseguentemente, la domanda della ricorrente, intesa a ottenere che l’UAMI e l’interveniente, rimasti soccombenti, siano condannati alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 ottobre 2008 (procedimento R 7/2008‑1) è annullata.

2)      L’UAMI e la ESPN Sports Media Ltd sono condannati alle spese sostenute dalla Formula One Licensing BV nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte nonché nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.