Language of document : ECLI:EU:C:2014:2452

Causa C‑542/13

Mohamed M’Bodj

contro

État belge

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 2 – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine – Articolo 3 – Disposizioni più favorevoli – Richiedente affetto da una grave malattia – Assenza di una terapia adeguata nel suo paese di origine – Articolo 28 – Assistenza sociale – Articolo 29 – Assistenza sanitaria»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria – Articoli 2, lettera e), e 15, lettera b) – Normativa nazionale che autorizza il soggiorno di cittadini di paesi terzi affetti da una malattia grave in assenza di terapie adeguate nel loro paese d’origine – Privazione di assistenza sanitaria non inflitta intenzionalmente nel paese d’origine – Normativa che non costituisce una disposizione più favorevole ai sensi dell’articolo 3 della predetta direttiva – Esclusione della protezione sussidiaria – Inapplicabilità degli articoli 28 e 29 della predetta direttiva

[Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 2, e), 3, 15, b), 18, 28 e 29]

Gli articoli 28 e 29 della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti congiuntamente agli articoli 2, lettera e), 3, 15 e 18 della stessa direttiva, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere l’assistenza sociale e l’assistenza sanitaria, previste da tali articoli, ad un cittadino di paese terzo che sia autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro, ai sensi di una normativa nazionale la quale prevede che sia autorizzato il soggiorno, nel predetto Stato membro, dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l’integrità fisica o un rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti, qualora non vi sia alcuna terapia adeguata nel paese d’origine di tale straniero o nel paese terzo in cui risiedeva in precedenza, senza che si configuri una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente a detto straniero in tale paese.

Infatti, il danno grave definito all’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 non ricomprende siffatta situazione. Inoltre, l’articolo 3 di tale direttiva osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria previsto da quest’ultima ad un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia, in ragione del rischio di deterioramento del suo stato di salute dovuto all’assenza di terapie adeguate nel paese d’origine, in quanto siffatte disposizioni non sono compatibili con tale direttiva. Infatti, contrasterebbe con il sistema generale e con gli obiettivi della direttiva 2004/83 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale. Ne consegue che siffatta normativa nazionale non può essere qualificata, ai sensi dell’articolo 3 della predetta direttiva, come disposizione può favorevole in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati persone ammissibili alla protezione sussidiaria. Pertanto, i cittadini di paesi terzi autorizzati a soggiornare in base a siffatta normativa non sono beneficiari dello status di protezione sussidiaria, cui si applicherebbero gli articoli 28 e 29 della predetta direttiva. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di tale status di protezione nazionale, per ragioni diverse dalla necessità di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie, non rientra d’altronde, come indica il considerando 9 della predetta direttiva, nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

(v. punti 41, 43‑47 e dispositivo)