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Impugnazione proposta il 22 gennaio 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), del 10 novembre 2017, causa T-180/15, Icap plc e a. / Commissione europea

(Causa C-39/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Bottka, M. Farley, B. Mongin, agenti)

Altre parti nel procedimento: Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (ICAP)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza (punti da 281 a 299 e dispositivo) nella parte in cui annulla le ammende di cui all’articolo 2 della decisione impugnata;

respingere il quinto e il sesto motivo di ricorso dell’ICAP dinanzi al Tribunale, relativi alle ammende, e stabilire l’importo adeguato delle ammende irrogate all’ICAP esercitando la propria competenza giurisdizionale anche di merito;

condannare l’ICAP all’integralità delle spese inerenti al presente procedimento e adattare la condanna alle spese di cui alla sentenza di primo grado al fine di tener conto dell’esito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fonda la sua impugnazione sull’unico motivo seguente:

La Commissione ritiene che, nella sentenza pronunciata nella causa T-180/15, Icap e a./Commissione, EU:T:2017:795, il Tribunale abbia applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla motivazione che la Commissione deve fornire allorché irroga ammende. La sentenza del Tribunale si discosta dalla sentenza di principio nella causa C-194/14 P, AC-Treuhand/Commissione, EU:C:2015:717, punti da 66 a 68 e impone alla Commissione un obbligo più rigoroso di motivare più in dettaglio il metodo usato per il calcolo delle ammende irrogate in caso di violazione dell’articolo 101 TFUE, in particolare in sede di applicazione del punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. L’impugnazione della Commissione mira a correggere i gravi errori di diritto commessi dal Tribunale, che, se accettati, nuocerebbero alla capacità della Commissione di determinare ammende adeguate al fine di conseguire un effetto dissuasivo sufficiente. Una corretta interpretazione dell’obbligo di motivazione, che corrisponda ai requisiti della giurisprudenza rammentati nella causa C-194/14 P, AC Treuhand, punto 68, è essenziale per raggiungere tale obiettivo. Invece, un più rigoroso obbligo di motivazione delle ammende, che includa le deliberazioni interne e i calcoli effettuati nelle fasi intermedie, interferisce con il margine discrezionale della Commissione nella determinazione delle ammende, anche quando essa si fonda sul punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. Questo punto è stato previsto precisamente allo scopo di consentire alla Commissione di discostarsi dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende in casi atipici, come quello dell’irrogazione di ammende a facilitatori. Come riconosciuto dagli organi giurisdizionali dell’Unione, la Commissione deve preservare il suo potere di valutazione e il suo potere discrezionale nella determinazione dell’importo adeguato delle ammende.

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