Language of document : ECLI:EU:C:2018:541

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 5 luglio 2018 (1)

Causa C595/17

Apple Sales International,

Apple Inc.,

Apple retail France EURL

contro

MJA, in qualità di curatore fallimentare di eBizcuss.com (eBizcuss)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 – Clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta in un contratto di distribuzione – Azione di risarcimento del distributore fondata sulla violazione dell’articolo 102 TFUE da parte del fornitore»






 Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 (2), disposizione che consente di derogare alle norme generali sulla competenza giurisdizionale internazionale definite nello stesso regolamento qualora le parti, di cui almeno una domiciliata in uno Stato membro, abbiano convenuto che uno o più giudici di uno Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie nate da un determinato rapporto giuridico.

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta fra le società Apple Sales International, Apple Inc. e Apple retail France EURL, da una parte, e la MJA, dall’altra, in qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com (in prosieguo: la «eBizcuss»), controversia vertente sulla domanda di risarcimento del danno proposta da quest’ultima società per violazione dell’articolo 102 TFUE.

3.        La Corte è così chiamata a precisare se ed entro quali limiti una clausola attributiva di competenza giurisdizionale possa essere esclusa per garantire l’effettività di azioni risarcitorie derivanti da pretese condotte di imprese costitutive di un abuso di posizione dominante.

4.        La causa in esame offre pertanto una nuova occasione, tenuto conto della soluzione adottata dalla Corte nella causa oggetto della sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), per fornire precisazioni agli operatori interessati nella loro qualità, da una parte, di redattori delle clausole attributive di competenza e, dall’altra, di soggetti che intendano avviare azioni risarcitorie derivanti da pretese violazioni del diritto della concorrenza, in particolare dell’articolo 102 TFUE, nell’ambito di ciò che viene comunemente designato come «private enforcement».

 Quadro giuridico

 Diritto dell’Unione

5.        I considerando 2, 11 e 14 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(…)

(14)      Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata».

6.        Il successivo articolo 23, collocato nella sezione 7 del capo II del regolamento medesimo, intitolata «Proroga di competenza», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

 Diritto francese

7.        Alla data in cui si sono svolti i fatti del procedimento principale, l’articolo 1382 del Code civil (Codice civile) prevedeva che «[q]ualsiasi fatto dell’uomo che cagioni ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale tale danno si è verificato a risarcirlo».

8.        L’articolo L 420-1 del Code de commerce (Codice del commercio) dispone quanto segue:

«Sono proibite, anche se realizzate per il tramite diretto o indiretto di una società del gruppo stabilita fuori dalla Francia, qualora abbiano per oggetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza su un mercato, le azioni concordate, le convenzioni, le intese espresse o tacite o le cooperazioni, in particolare quando sono dirette a:

1.      limitare l’accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di altre imprese;

2.      ostacolare la fissazione dei prezzi in base al libero gioco del mercato, favorendo artificialmente il loro aumento o la loro diminuzione;

3.      limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli investimenti o il progresso tecnico;

4.      ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento».

9.        Il successivo articolo L 420-2 così recita:

«È vietato, alle condizioni di cui all’articolo L 420-1, lo sfruttamento abusivo da parte di un’impresa o di un gruppo di imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte di esso. Tali abusi possono in particolare consistere nel rifiuto di vendere, in vendite collegate o in condizioni di vendita discriminatorie nonché nell’interruzione di relazioni commerciali stabili, per il solo motivo che il partner rifiuta di sottostare a condizioni commerciali ingiustificate.

Qualora sia idoneo a pregiudicare il funzionamento o la struttura della concorrenza, è altresì vietato lo sfruttamento abusivo da parte di un’impresa o di un gruppo di imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova di fronte ad essa un cliente o un fornitore. Tali abusi possono, in particolare, consistere nel rifiuto di vendere, in vendite collegate, in pratiche discriminatorie di cui all’articolo L 442‑6, I, o in accordi di gamma».

 Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10.      Il 10 ottobre 2002, la eBizcuss, ora rappresentata dalla società MJA, concludeva con la società di diritto irlandese Apple Sales International un contratto, denominato «Apple Authorized Reseller Agreement», con cui le veniva riconosciuta lo status di rivenditore autorizzato dei prodotti con marchio Apple. Tale contratto, con il quale eBizcuss si impegnava a distribuire in modo pressoché esclusivo i prodotti della sua controparte e che, in seguito, è stato più volte modificato, conteneva una clausola attributiva di competenza giurisdizionale a favore dei giudici irlandesi.

11.      Tale clausola, redatta in lingua inglese, era formulata, nell’ultima versione del contratto di distribuzione recante la data del 20 dicembre 2005, nei seguenti termini:

«This Agreement and the corresponding relationship between the parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland and the parties shall submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Ireland. Apple reserves the right to institute proceedings against Reseller in the courts having jurisdiction in the place where Reseller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple is occurring (3)».

12.      Nell’aprile del 2012, la eBizcuss presentava dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia) un ricorso diretto ad ottenere la condanna della società Apple Sales International, della società americana Apple e della società francese Apple Retail France al risarcimento dei danni per un importo di EUR 62 500 000. A sostegno del proprio ricorso, eBizcuss sosteneva, in sostanza, che le società resistenti si sarebbero rese colpevoli di pratiche anticoncorrenziali e di atti di concorrenza sleale, avendo privilegiato, a partire dal 2009, la loro propria rete, a detrimento della ricorrente stessa (4). eBizcuss deduceva, in tale contesto, la violazione dell’articolo 1382 del Codice civile (ora divenuto articolo 1240 del Codice civile), dell’articolo L 420-2 del Codice del commercio e dell’articolo 102 TFUE.

13.      Con sentenza del 26 settembre 2013, il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) accoglieva l’eccezione di incompetenza giurisdizionale sollevata dalle società resistenti sulla base del rilievo che il contratto intercorrente tra la Apple Sales International a la eBizcuss conteneva una clausola attributiva di giurisdizione a favore dei giudici irlandesi.

14.      Con sentenza dell’8 aprile 2014, la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) respingeva l’opposizione proposta da eBizcuss avverso tale sentenza e confermava quindi il difetto di giurisdizione dei giudici francesi a a conoscere della domanda risarcitoria.

15.      Con sentenza del 7 ottobre 2015, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) annullava tale sentenza in base al rilievo che la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), avendo tenuto conto della clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto intercorrente tra la eBizcuss a la Apple Sales International, sebbene la clausola non si riferisse alle controversie riguardanti la responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza.

16.      Con sentenza del 25 ottobre 2016, la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) accoglieva l’opposizione proposta dalla eBizcuss e rinviava la causa dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi).

17.      La Apple Sales International, la Apple e la Apple Retail France impugnavano la sentenza dinanzi al giudice del rinvio facendo valere, in sostanza, che laddove un’azione autonoma, ai sensi del diritto della concorrenza, tragga origine dal rapporto contrattuale, occorrerebbe tener conto di una clausola di elezione del foro, anche quando tale clausola non riguardi esplicitamente tale azione e nessuna infrazione al diritto della concorrenza sia stata previamente accertata né da un’autorità nazionale, né da un’autorità europea.

18.      Il giudice del rinvio fa presente di essere giunto a conoscenza, medio tempore, di una sentenza del Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) del 16 febbraio 2016, Interlog e Taboada c. Apple. Quest’ultima riguarderebbe anche la Apple Sales International e una clausola di giurisdizione analoga, redatta in termini generali. Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) avrebbe dichiarato, nell’affermare il difetto di giurisdizione dei giudici portoghesi, che la clausola de qua trovava applicazione fra le parti di una controversia vertente sulla medesima contestazione di abuso di posizione dominante in riferimento al diritto dell’Unione.

19.      In tale contesto la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale prevista nel contratto esistente tra le parti.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto esistente tra le parti anche nel caso in cui detta clausola non si riferisca esplicitamente alle controversie vertenti sulla responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza.

3)      Se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta al giudice nazionale, adito con domanda di risarcimento del danno proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di disapplicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale prevista nel contratto esistente tra le parti ove né l’autorità nazionale, né quella europea abbiano accertato una violazione del diritto della concorrenza».

20.      Hanno presentato osservazioni scritte Apple Sales International, la eBizcuss, il governo francese e la Commissione europea.

 Analisi

21.      La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte essenzialmente sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 nel contesto specifico delle azioni di risarcimento del danno proposte da un distributore ne confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, vale a dire laddove venga contestato al medesimo un abuso di posizione dominante.

22.      Come testimoniano le posizioni divergenti assunte dai giudici francesi chiamati a pronunciarsi nel procedimento principale, risulta che ad essere in discussione nella causa in esame è la portata esatta dell’interpretazione adottata dalla Corte nella sua sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335).

23.      Più concretamente, si pone la questione se, in assenza di espressa previsione, una clausola di elezione del foro riferita a qualsiasi controversia relativa a un contratto e alle relazioni da esso scaturenti – come quella che, nel procedimento principale, attribuisce la giurisdizione ai giudici irlandesi – debba essere disapplicata in caso di azioni autonome di risarcimento del danno fondate sulla pretesa violazione dell’articolo 102 TFUE. La Corte è chiamata a precisare se ed entro quali limiti una clausola attributiva di competenza giurisdizionale pattuita inter partes (nella specie, di un accordo di distribuzione) sia produttiva di effetti nell’ambito di controversie in cui venga invocata una violazione del diritto europeo della concorrenza.

24.      Secondo una prima interpretazione, che sembra essere quella accolta, in particolare, dalla Cour de Cassation (Corte di cassazione) nella propria sentenza del 7 ottobre 2015, una clausola attributiva di competenza giurisdizionale può rilevare soltanto laddove si riferisca esplicitamente a controversie vertenti sulla responsabilità derivante da violazioni al diritto della concorrenza.

25.      In base ad una seconda interpretazione, quella che, in particolare, era stata accolta dai primi giudici investiti del procedimento principale, ma anche, ad avviso della ricorrente nel procedimento principale, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema), nella propria sentenza del 16 febbraio 2016, Interlog e Taboada c. Apple (5), una clausola attributiva di competenza giurisdizionale redatta in termini generali si applicherebbe alle parti in una controversia vertente sulla contestazione di abuso di posizione dominante in riferimento al diritto dell’Unione.

26.      Prima di esaminare le questioni pregiudiziali, ritengo opportuno esporre, a titolo introduttivo, alcune considerazioni generali sulla portata dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001.

 Considerazioni generali sull’articolo 23 del regolamento n. 44/2001

27.      La Corte è già stata più volte chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 nonché della disposizione previgente equivalente, vale a dire l’articolo 17 della convenzione di Bruxelles (6).

28.      Come ripetutamente ricordato dalla Corte, tali disposizioni devono essere interpretate alla luce dei più ampi obiettivi perseguiti dalla convenzione di Bruxelles e dal regolamento n. 44/2001, vale a dire potenziare la certezza del diritto per le persone residenti nell’Unione, consentendo sia all’attore di identificare facilmente il giudice che possa adire, sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice possa essere citato (7).

29.      Nell’economia generale del regolamento n. 44/2001, l’articolo 23 costituisce una disposizione fondamentale: essa è l’espressione del principio del primato dell’autonomia della volontà delle parti liberamente espressa (v. considerando 14 di tale regolamento) e, nel contempo, dell’esigenza di un alto grado di prevedibilità (prevista al considerando 11 del medesimo regolamento). Il suo obiettivo è designare, in modo chiaro e preciso, il giudice di uno Stato contraente che abbia la competenza giurisdizionale esclusiva conformemente alla volontà delle parti, manifestata secondo i rigorosi requisiti di forma ivi enunciati. La certezza del diritto ricercata da tale disposizione potrebbe essere facilmente compromessa se venisse riconosciuta ad una parte contraente la facoltà di eludere tale regola con la sola allegazione della nullità del contratto nel suo complesso per ragioni fondate sul diritto sostanziale applicabile (8).

30.      Come la Corte ha avuto modo di sottolineare, laddove l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 consente di derogare alle norme sulla competenza enunciate in tale regolamento, i requisiti, sia formali che sostanziali, ai quali esso subordina la validità delle clausole attributive di competenza, devono essere interpretati restrittivamente (9). Per contro, laddove i requisiti di forma e di sostanza enunciati dalla disposizione de qua siano rispettati, la clausola attributiva di competenza giurisdizionale deve poter essere applicata. L’elezione del foro competente può essere, infatti, valutata solo alla luce di considerazioni connesse ai requisiti previsti dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 (10).

31.      Con riferimento al requisito sostanziale, secondo cui l’attribuzione di giurisdizione deve riguardare le «controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico», esso ha lo scopo di evitare che una parte sia colta di sorpresa dall’attribuzione, ad un foro determinato, del complesso delle controversie che possano insorgere nei rapporti intrattenuti con la controparte e che possano trovare origine in rapporti diversi da quello nell’ambito del quale sia stata pattuita l’attribuzione di giurisdizione (11).

32.      Nel caso in cui dovesse esser messa in discussione l’applicabilità di una clausola di elezione del foro rispetto a detto requisito sostanziale, spetta al solo giudice dinanzi al quale una clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia invocata decidere se quest’ultima riguardi o meno la contestazione oggetto della controversia (12).

33.      Se è pur vero che tale esame, che richiede, in particolare, che il giudice adito determini se la controversia de qua fosse o meno ragionevolmente prevedibile per le parti al momento della pattuizione della clausola stessa, può essere svolto solo caso per caso, occorre però, a mio avviso, tenere presente diverse linee interpretative.

34.      Anzitutto, il primato che viene concesso all’autonomia delle parti, nel modo in cui essa è manifestata nella clausola attributiva di competenza giurisdizionale validamente pattuita, presuppone la rilevanza della possibilità o meno di collegare la controversia de qua – nella specie un’azione di risarcimento dei pretesi danni subìti a causa, in sostanza, di comportamenti anticoncorrenziali – al rapporto giuridico determinato dalla clausola medesima, a prescindere dalla sua natura extracontrattuale o contrattuale ai sensi del regolamento n. 44/2001 e, a fortiori, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

35.      Pertanto, una controversia di natura extracontrattuale, ma sorta dal rapporto contrattuale, può ricadere nella sfera di applicazione della clausola attributiva di competenza giurisdizionale, allorché tale controversia tragga la propria origine dai rapporti contrattuali in occasione dei quali tale clausola sia stata conclusa.

36.      L’efficacia cogente della clausola presuppone, poi, che non sia richiesto che il giudice designato dalla clausola presenti un qualsivoglia legame di «prossimità» con la controversia. In altri termini, il fatto che la clausola attributiva di competenza elegga un foro privo di alcuna connessione con gli interessati o con il rapporto controverso non osta alla sua applicazione (13).

37.      Inoltre, il fatto che la clausola attributiva di competenza giurisdizionale presenti, come avviene nel procedimento principale, un carattere asimmetrico o unilaterale, in quanto una sola parte si impegna ad adire un giudice preciso mentre l’altra si riserva il diritto di adirne altri, non può, di per sé, costituire un elemento rilevante nella valutazione di detta clausola rispetto ai requisiti enunciati dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 (14), in quanto una clausola di tal genere risponde comunque all’obiettivo di prevedibilità.

38.      Essa presuppone, infine, che il diritto sostanziale applicabile al merito della controversia non incida, in linea di principio, in alcun modo sulla determinazione della giurisdizione. Occorre ricordare che è proprio tale indifferenza delle norme di diritto sostanziale rispetto alla clausola attributiva di competenza giurisdizionale a costituire una solida garanzia di certezza del diritto e di prevedibilità (15).

39.      Tornerò ulteriormente e in modo più approfondito su tale aspetto quando tratterò la questione del modo in cui occorre intendere una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nel quadro di azioni volte ad assicurare l’effettività della tutela conferita ai singoli nei confronti delle violazioni del diritto della concorrenza.

 Sulla prima questione: applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nell’ambito di un’azione di risarcimento proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE

40.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede di accertare se, in linea generale, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 consenta di applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale qualora la domanda di risarcimento del danno si fondi sulla pretesa violazione dell’articolo 102 TFUE. In altri termini, si pone la questione se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso della sussistenza di un ostacolo di principio all’applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad una controversia basata sulla violazione dell’articolo 102 TFUE.

41.      Nella specie, sembra che le parti intervenute concordino nel ritenere che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che consenta – o, quanto meno, non osti – al giudice nazionale di applicare, in una configurazione di tal genere, una clausola attributiva di competenza giurisdizionale.

42.      Tale conclusione va condivisa.

43.      Proseguendo le precedenti considerazioni, e fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento n. 44/2001 (16), l’efficacia di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale non può dipendere dal rispetto di una condizione sostanziale diversa dal requisito relativo all’oggetto della clausola, che deve attenere a «un determinato rapporto giuridico».

44.      L’indifferenza delle norme di diritto sostanziale rispetto alla validità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, che, lo rammento, costituisce un’importante garanzia del rispetto dell’autonomia delle parti e di prevedibilità, vale, segnatamente, nel caso in cui nell’ambito della controversia sia fatta valere una violazione del diritto della concorrenza.

45.      In assenza di una disposizione specifica nel regolamento n. 44/2001 che, in una siffatta ipotesi, consenta di derogare alla efficacia cogente di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, non può invocarsi, al fine di inficiare una clausola di tal genere, il principio di effettiva attuazione del diritto della concorrenza.

46.      Certo, l’effetto utile degli articoli 101 e 102 TFUE presuppone che chiunque possa chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (17).

47.      Tuttavia, come dichiarato dalla Corte nella causa oggetto della sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/16, EU:C:2015:335), il giudice adito non può, salvo rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, rifiutarsi di tenere conto di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale conforme ai requisiti dell’articolo 23 di tale regolamento per il sol motivo che, a suo parere, il giudice designato da tale clausola non garantirebbe la piena efficacia del principio di effettiva attuazione delle norme sulla concorrenza non consentendo alla vittima di comportamenti di imprese anticoncorrenziali, presunti o comprovati, di ottenere il risarcimento integrale del danno da essa subito. Occorre, invece, ritenere che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisca agli amministrati una garanzia sufficiente a tal fine (18).

48.      In definitiva, l’esigenza di effettiva attuazione del divieto di abuso di posizione dominante non osta, di per sé, alla facoltà delle parti di derogare, mediante una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, ai criteri di competenza previsti dal regolamento n. 44/2001.

49.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che non sussiste alcun ostacolo di principio all’applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nell’ambito di un’azione di risarcimento autonoma, come quella di cui al procedimento principale, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore a causa di un’asserita violazione dell’articolo 102 TFUE.

 Sulla seconda questione: requisito relativo a un riferimento esplicito alle controversie vertenti sulla responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza

50.      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 osti ad una clausola attributiva di competenza giurisdizionale che non si riferisca esplicitamente alle «controversie vertenti sulla responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza».

51.      Tale questione è diretta, in definitiva, a determinare le specifiche che le clausole attributive di competenza devono contenere al fine di trovare applicazione nell’ambito di azioni fondate sul diritto della concorrenza, nella specie un’azione di risarcimento del danno causato da un’asserita violazione dell’articolo 102 TFUE.

52.      Al riguardo, rammento che, tenuto conto che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 consente a talune parti di derogare alle norme relative alla competenza ivi definite nell’intento di risolvere solo le «controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico», spetta a tali parti redigere la clausola affinché essa esprima al meglio la loro volontà.

53.      La questione se una clausola di tal genere includa o meno una data azione dipenderà, infatti, sempre dalla redazione di tale clausola e dall’eventuale interpretazione che ne sarà data dal giudice adito.

54.      Inoltre, alla questione dell’applicabilità della clausola attributiva di competenza giurisdizionale qui in esame anche con riguardo a controversie vertenti sulla responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza nell’ipotesi in cui tale clausola non si riferisca esplicitamente a tali controversie, non appare possibile fornire una risposta in termini assoluti, vale a dire senza fare riferimento al tenore stesso della clausola. Spetta al giudice nazionale investito della causa, unico competente ai fini della determinazione dell’esatta portata della clausola medesima, valutare se la controversia vertente sulla responsabilità della controparte derivante da una violazione del diritto della concorrenza sia sorta dal rapporto giuridico nell’ambito del quale tale clausola sia stata conclusa.

55.      Con riferimento all’applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, non si può, infatti, escludere che essa si inserisca in un contesto contrattuale e che, pertanto, il giudice sia tenuto a darvi attuazione, indipendentemente dal riferimento esplicito alle «controversie vertenti sulla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza».

56.      A mio parere, sarebbe in ogni caso eccessivo esigere che le parti in causa specificassero in modo preciso la natura delle azioni che dovrebbero ricadere nella clausola attributiva di competenza giurisdizionale, in quanto tale clausola è redatta in termini piuttosto generali al fine di includere qualsiasi azione che rientri, in modo più o meno diretto, nel rapporto contrattuale nell’ambito del quale è stata conclusa tale clausola.

57.      Con la pattuizione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, le parti cercano, essenzialmente, di attribuire una competenza giurisdizionale ad un foro determinato per risolvere qualsiasi questione relativa alla relazione cui esse hanno dato vita, senza che sia sempre possibile anticipare ed elencare la natura delle controversie che possono insorgere inter partes. Se fosse altrimenti, la funzione e la portata di una clausola di tal genere, sarebbero compromesse in modo significativo.

58.      Tale conclusione si colloca, a mio parere, sulla scia della soluzione adottata nella causa oggetto della sentenza CDC Hydrogen Peroxide (19) e, segnatamente, al punto 69 di quest’ultima.

59.      Occorre rilevare che, in tale sentenza, la Corte, pur avendo ricordato che spetta solo al giudice nazionale dinanzi al quale sia invocata una clausola attributiva di competenza giurisdizionale determinare se le controversie di cui trattasi ricadano o meno nel suo campo di applicazione (punto 67 della sentenza), ha elaborato, con riferimento alle clausole attributive di competenza che riguardavano, in generale, «tutte le liti derivanti dal contratto o ad esso connesse», talune linee interpretative volte a guidare il giudice nazionale (punti da 68 a 71).

60.      La Corte ha indicato, in particolare, che una clausola che si riferisca astrattamente alle controversie che sorgano nei rapporti contrattuali non ricomprende una controversia relativa alla responsabilità extracontrattuale in cui una controparte sia incorsa per effetto della propria pretesa condotta conforme ad un’intesa illecita. Al contrario, una clausola che faccia riferimento «alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza» obbligherebbe il giudice adito a declinare la propria competenza (20).

61.      Tuttavia, se ci si attiene alle circostanze particolare della causa oggetto di tale sentenza, ritengo che quest’ultima considerazione debba essere contestualizzata.

62.      In primo luogo, emerge che la controversia de qua riguardava un’azione collettiva, intrapresa dalla società CDC relativa al recupero giudiziale e stragiudiziale di crediti risarcitori. Tale azione si basava su di una contestazione relativa ad un’intesa illecita messa in atto da più imprese stabilite in diversi Stati membri e che invocavano clausole attributive di competenza pattuite in taluni dei contratti di vendita che le legavano alle imprese pretese vittime dell’intesa, accertata da una decisione della Commissione (21).

63.      La soluzione accolta dalla Corte presentava, in tale contesto, il vantaggio di evitare una frammentazione del contenzioso in materia di risarcimento danni fra più fori/giudici che avrebbe avuto come conseguenza l’interpretazione estensiva del campo di applicazione delle clausole attributive di competenza contenute in contratti che, a mio parere, erano estranei all’intesa illecita conclusa fra una delle parti di tali contratti e dei terzi. Infatti, l’azione di risarcimento intrapresa dalla CDC nei confronti delle resistenti di cui al procedimento principale riguardava imprese stabilite in cinque Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania.

64.      In secondo luogo e soprattutto, l’intesa de qua era per sua natura segreta e, pertanto, estranea ai contratti di vendita in occasione dei quali le clausole attributive di competenza controverse erano state concluse. In una configurazione di tal genere, l’obiettivo di prevedibilità che giustifica l’opponibilità delle clausole attributive di competenza – e il suo corollario secondo cui una parte non deve essere «colta di sorpresa» dall’attribuzione ad un foro che tragga origine in rapporti diversi da quelli in occasione dei quali la clausola sia stata pattuita (v. punto 68 di detta sentenza) – deponeva a favore di una disapplicazione della clausola attributiva controversa.

65.      A mio parere, il requisito relativo all’espressa menzione delle «controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza» risulta rilevante solo per le controversie che, chiaramente, non abbiano origine dal rapporto giuridico nell’ambito del quale la clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia stata conclusa.

66.      Le indicazioni fornite dalla Corte devono essere pertanto intese come volte a rammentare che le controversie di cui trattasi devono effettivamente trovare origine nei rapporti contrattuali che legano i contraenti de quibus (v., segnatamente, il punto 70 della medesima sentenza). A mio parere, la soluzione adottata dalla Corte non può, invece, essere interpretata nel senso di esigere che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale enunci precisamente tutte le controversie di natura extracontrattuale che possano insorgere inter partes.

67.      Al riguardo, non si può, ad esempio, escludere che taluni pretesi comportamenti costitutivi di un’intesa o di un abuso di posizione dominante, come quelli che possono dispiegarsi nell’ambito di un sistema di distribuzione selettivo, possano presentare un nesso con il contratto di distribuzione ricadendo, pertanto, nella clausola attributiva di competenza giurisdizionale inserita nel contratto medesimo che sia stata redatta in termini generali, senza espressa specificazione quanto alle azioni possibili per violazione delle disposizioni applicabili in materia di concorrenza.

68.      Quando, come sembra essere avvenuto nel procedimento principale, il comportamento contestato riguarda le condizioni tariffarie o le condizioni di fornitura imposte in modo discriminatorio, non si può escludere che la controversia trovi origine nel rapporto giuridico intercorrente tra un fornitore ed il proprio distributore. Il giudice nazionale investito potrà quindi ritenere, nell’ambito dell’azione fondata sulla violazione delle norme sulla concorrenza, che i fatti invocati si riferiscano al rapporto contrattuale in occasione del quale sia stata una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, sebbene quest’ultima sia stata redatta in termini generali.

69.      Un’importante precisazione si impone. Nella specie non si tratta di applicare l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 in modo diverso – e, più precisamente, di intendere in modo diverso l’applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nei casi di controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza – a seconda che sia messa in discussione una violazione del divieto di intese (articolo 101 TFUE) o un abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE).

70.      Dal punto di vista processuale e della competenza giurisdizionale, non sussiste alcuna ragione di principio secondo cui tali infrazioni dovrebbero essere trattate in modo diverso. Al riguardo, non concordo con l’idea secondo cui le intese vietate dall’articolo 101 TFUE producano sempre i propri effetti pregiudizievoli al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale, mentre i comportamenti costitutivi di abuso di posizione dominante vietati dall’articolo 102 TFUE troverebbero necessariamente la loro fonte nel contratto concluso fra la vittima del comportamento contestato e l’autore di detto abuso.

71.      Occorre determinare in ciascun caso e, quindi, a prescindere dal fondamento normativo dell’azione, se il comportamento all’origine della controversia sia collegato al rapporto contrattuale nell’ambito del quale sia stata conclusa la clausola attributiva di competenza giurisdizionale.

72.      Laddove la controversia trovi la propria origine in tale rapporto, essa è idonea a rientrare nell’ambito della clausola attributiva di competenza giurisdizionale formulata in termini generali senza espressa menzione degli eventuali fondamenti delle azioni esperibili in futuro.

73.      Pertanto, un’azione di risarcimento fondata sull’asserita violazione dell’articolo 102 TFUE potrà beneficiare di una deroga convenzionale alla competenza, allorché essa trovi origine nel contratto, senza la necessità che detta azione sia menzionata esplicitamente nella clausola controversa.

74.      Si tratta della posizione che sembra essere stata in particolare accolta dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) nella sentenza del 16 febbraio 2016, Interlog e Taboada c. Apple. Detto giudice ha infatti ritenuto che, pur riferendosi ad una condotta anticoncorrenziale, la domanda sottoposta al suo esame riguardasse «un comportamento non conforme all’equilibrio (o programma) del contratto [controverso]». Detto giudice ne ha concluso che la controversia su cui era chiamato a pronunciarsi traeva effettivamente la propria origine nel rapporto giuridico nell’ambito del quale la clausola era stata conclusa. Tale clausola era, di conseguenza, pienamente applicabile al caso di specie.

75.      Parimenti, si potrebbe ritenere che una domanda di risarcimento fondata, invece, sull’articolo 101 TFUE possa, in determinate circostanze, trovare la propria origine nel rapporto giuridico nell’ambito del quale detta clausola sia stata conclusa. Ciò potrebbe ricorrere nell’ipotesi di un’azione diretta a mettere in questione, sul fondamento di tale medesima disposizione, i comportamenti di un fornitore, responsabile di una rete di distribuzione selettiva ed esclusiva, nei confronti dei suoi distributori.

76.      In conclusione, la questione se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia applicabile o meno nell’ipotesi in cui non si riferisca esplicitamente alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza dipenderà dalla valutazione che, alla luce del suo tenore e della volontà delle parti, ne farà il giudice nazionale dinanzi al quale la clausola venga invocata.

77.      Laddove dovesse risultare che le parti, non potendo prevedere l’eventualità di una determinata controversia, non abbiano inteso di ricomprenderla nella clausola attributiva di competenza giurisdizionale formulata in termini astratti, quest’ultima non potrà essere loro opponibile in caso di una simile controversia. Ciò si verificherebbe, in particolare, nell’ipotesi di una controversia relativa alla sussistenza della responsabilità di una delle parti per effetto della sua partecipazione ad un’intesa con imprese terze estranee al rapporto contrattuale.

78.      Per contro, qualora la controversia, pur fondandosi su di una violazione del diritto della concorrenza, si riferisca al quadro contrattuale, riguardando, in particolare, le condizioni contrattuali, essa è idonea a rientrare nella clausola attributiva di competenza giurisdizionale. Ciò può in particolare verificarsi nell’ipotesi delle azioni fondate sull’articolo 102 TFUE relative alle condizioni tariffarie e alla fornitura pattuite in un contratto di distribuzione contenente una clausola attributiva di competenza giurisdizionale.

79.      Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che alla seconda questione debba rispondersi dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di un’azione di risarcimento danni ex articolo 102 TFUE, è tenuto ad applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, qualora la controversia stessa abbia origine dal rapporto giuridico nell’ambito del quale la clausola sia stata conclusa. Spetta pertanto al giudice nazionale investito della causa accertare, caso per caso, se la controversia ricada nella sfera di tale clausola, ancorché redatta in termini generali, nell’ambito di controversie relative alla responsabilità derivante da infrazioni al diritto della concorrenza.

 Sulla terza questione: necessità di un accertamento preliminare, da parte di un’autorità preposta alla concorrenza, di un’infrazione al diritto della concorrenza, ai fini dell’applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale

80.      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se il fatto che una violazione del diritto della concorrenza non sia stata preliminarmente accertata da un’autorità nazionale o europea preposta alla concorrenza consenta di disapplicare la clausola attributiva di competenza giurisdizionale.

81.      In altri termini, si pone la questione se, per quanto nessuna indicazione in tal senso emerga dalla sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), la circostanza che l’azione di responsabilità de qua per violazione del diritto della concorrenza sia autonoma (azione detta «stand‑alone», distinta da un’azione «follow‑on», come quella di cui alla causa oggetto di tale sentenza) sia o meno atta a giustificare la disapplicazione della clausola attributiva di competenza giurisdizionale.

82.      Suggerisco, nel solco delle considerazioni svolte supra, di rispondere a tale questione in senso negativo.

83.      A mio parere, la natura dell’azione risarcitoria («follow‑on» o «stand‑alone») di cui il giudice sia investito non costituisce un parametro rilevante nella valutazione dell’applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale. Infatti, l’assenza o la presenza di un accertamento preliminare, da parte di un’autorità della concorrenza, di un’infrazione alle norme sulla concorrenza costituisce una considerazione del tutto estranea a quelle cui occorre far riferimento per concludere nel senso dell’applicazione – o, al contrario, della disapplicazione – di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale in una determinata controversia e, in particolare, nell’ambito di un’azione diretta al risarcimento dei danni subiti a causa di una pretesa violazione delle norme sulle concorrenza.

84.      Occorre rammentare che, come ricordato dai considerando 3, 12 e 13 della direttiva 2014/104/UE (22), gli articoli 101 e 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai singoli interessati diritti ed obblighi che le autorità giurisdizionali nazionali devono applicare. Pertanto, chiunque si ritenga danneggiato da una violazione delle norme sulla concorrenza può chiedere il risarcimento del danno subìto, indipendentemente dall’accertamento preliminare della violazione stessa da parte di un’autorità preposta alla concorrenza (23).

85.      Inoltre, è assodato che, a differenza delle controversie relative alle sanzioni imposte da un’autorità amministrativa nell’esercizio dei poteri regolamentari ricompresi nella «materia amministrativa», un’azione avente ad oggetto il risarcimento di un danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza ha natura civile e commerciale ai sensi del regolamento n. 44/2001 e ricade, pertanto, nel suo ambito (24).

86.      Orbene, l’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento consente alle parti, per mezzo della conclusione di un accordo di elezione del foro, di derogare non solo alla competenza generale, ma anche alle competenze speciali ivi previste. Il giudice adito può quindi, in linea di principio, ritenersi vincolato da una clausola attributiva di competenza giurisdizionale che deroghi alle competenze generali e speciali previste da tale regolamento (25).

87.      Così come tale possibilità non può essere rimessa in discussione dal diritto sostanziale applicabile al merito della controversia (26), essa non può nemmeno dipendere dalla circostanza che l’azione controversa sia diretta a sanzionare infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione preliminarmente accertate dalle autorità competenti. Occorre, infatti, ricordare che ciò che giustifica il primato accordato alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente ai sensi del regolamento n. 44/2001 è l’autonomia negoziale delle parti (27).

88.      Infine, mi sembra che, nell’ambito della determinazione dell’applicabilità di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad una controversia, una distinzione fra le azioni «stand-alone» e «follow-on» colliderebbe direttamente con l’obiettivo di prevedibilità perseguito dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, in quanto tale applicazione dipenderebbe dal successivo accertamento di un’infrazione da parte di un’autorità preposta al diritto della concorrenza. Così come tale accertamento non dovrebbe costituire una condizione per poter disapplicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, non ci si può nemmeno limitare, al fine di evitare che una clausola del genere sia inficiata, a rilevare che la relativa controversia riguardi un’azione autonoma («stand-alone») a prescindere dal suo esame concreto e dal rapporto giuridico nell’ambito del quale essa sia stata conclusa.

89.      Propongo, pertanto, di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che l’assenza di accertamento preliminare di un’infrazione al diritto della concorrenza sul fondamento dell’articolo 102 TFUE non consente, di per sé, di applicare o, al contrario, di disapplicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale in un’azione di risarcimento danni fondata sulle norme in materia di concorrenza.

 Conclusione

90.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) nei termini seguenti:

1)      L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non sussiste alcun ostacolo di principio all’applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nell’ambito di un’azione di risarcimento autonoma, come quella oggetto del procedimento principale, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore per asserita violazione dell’articolo 102 TFUE.

2)      L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di un’azione di risarcimento danni ex articolo 102 TFUE, è tenuto ad applicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale pattuita in un contratto, qualora la controversia stessa abbia origine nel rapporto giuridico nell’ambito del quale la clausola sia stata conclusa. Spetta, pertanto, al giudice nazionale adito accertare, caso per caso, se la controversia ricada nella sfera di tale clausola, ancorché redatta in termini generali, nell’ambito di controversie relative alla responsabilità derivante da infrazioni al diritto della concorrenza.

3)      L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che l’assenza di accertamento preliminare di un’infrazione al diritto della concorrenza sul fondamento dell’articolo 102 TFUE non consente, di per sé, di applicare o, al contrario, di disapplicare una clausola attributiva di competenza giurisdizionale in un’azione di risarcimento danni fondata sulle norme in materia di concorrenza.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3      Le parti di cui al procedimento principale non concordano sulla traduzione in lingua francese dell’espressione riportata in corsivo, tradotta con «et la relation correspondante» (traduzione della ricorrente), oppure con «et les relations en découlant» (traduzione della resistente). A prescindere da tale differenza, la clausola può essere così tradotta in lingua francese: «Le présent contrat et la relation correspondante (traduction de la requérante)/et les relations en découlant (traduction de la défenderesse) entre les parties seront régis par et interprétés conformément au droit de l’Irlande et les parties se soumettent à la compétence des tribunaux de l’Irlande. Apple se réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre du revendeur devant les tribunaux dans le ressort duquel est situé le siège du revendeur ou dans tout pays dans lequel Apple subit un préjudice [Il presente contratto e la relazione corrispondente (traduzione della ricorrente)/e le relazioni che ne discendono (traduzione della resistente) inter partes sono disciplinati dal diritto irlandese e conformemente al medesimo, e le parti accettano la competenza dei giudici irlandesi. La Apple si riserva il diritto di promuovere azioni legali contro il rivenditore dinanzi ai giudici nella cui giurisdizione si trova la sede del rivenditore o in qualsiasi paese in cui la Apple dovesse subire un pregiudizio]».


4      Dagli atti sottoposti alla Corte emerge che la ricorrente – che, nell’aderire al programma «Apple premium Reseller», sarebbe divenuta un distributore pressoché esclusivo di prodotti Apple – si avvaleva, in particolare, di pratiche discriminatorie, rispetto a quelle applicate nei confronti degli Apple Stores, con riferimento sia alla fornitura dei prodotti Apple sia alle tariffe applicate.


5      Risulta, infatti, che le parti del procedimento principale non concordino né sull’interpretazione né sulla portata esatta di tale sentenza. Nelle proprie osservazioni scritte, la eBizcuss ha pertanto indicato che, se è pur vero che le soluzioni accolte nelle sentenze pronunciate rispettivamente dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) e dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) divergono, nessuna divergenza sussisterebbe peraltro nell’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001. La società medesima rileva, in particolare, che i giudici portoghesi avrebbero dichiarato la clausola attributiva di competenza controversa applicabile al caso di specie dopo aver valutato in modo insindacabile che i fatti di cui alla controversia riguardavano «violazioni di un programma contrattuale e/o i risarcimenti che possono essere fatti valere con la risoluzione del contratto e non la responsabilità derivante da una violazione del diritto della concorrenza».


6      Occorre ricordare che, tenuto conto che il regolamento n. 44/2001 sostituisce, nei rapporto tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale convenzione dei nuovi Stati membri (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti possano essere qualificate come equivalenti, come avviene nel caso dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, che ha sostituito l’articolo 17, primo comma, della convenzione di Bruxelles (v., in particolare, sentenza del 28 giugno 2017, Leventis e Vafeias, C‑436/16, EU:C:2017:497, punto 31).


7      V. sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 26 e giurisprudenza citata).


8      V. sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 29).


9      V., per analogia, sentenze del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani (24/76, EU:C:1976:177, punti 6 e 7), e del 28 giugno 2017, Leventis e Vafeias (C‑436/16, EU:C:2017:497, punto 39).


10      V., per analogia, riguardo all’interpretazione dell’articolo 17 della convenzione di Bruxelles, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 49).


11      V., in particolare, sentenze del 10 marzo 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, punto 31), e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 68).


12      V., in tale senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 67 e giurisprudenza citata).


13      V. sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, punti 46 e seguenti nonché giurisprudenza citata), in cui viene ricordato che l’articolo 17 della convenzione di Bruxelles, equivalente all’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, prescinde da qualsiasi elemento obiettivo di connessione tra il rapporto controverso e il giudice designato. V., per analogia, sempre riguardo all’interpretazione dell’articolo 17 della convenzione di Bruxelles, sentenza del 24 giugno 1981, Elefanten Schuh (150/80, EU:C:1981:148, punto 27), dove viene affermato che una normativa di uno Stato contraente non può ostare alla validità di una clausola attributiva di competenza per il solo motivo che la lingua usata dalle parti non sia quella prescritta da detta normativa.


14      Al riguardo, la formulazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 differisce da quella dell’articolo 17 della convenzione di Bruxelles che prevedeva espressamente che «[s]e la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente». Essa si distingue altresì dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), applicabile ai procedimenti promossi a partire dal 10 gennaio 2015. Ai sensi di tale ultima disposizione, la competenza dei giudici designati da una clausola attributiva di competenza è esclusiva «salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro».


15      V. sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punti 27 e 29).


16      Si tratta dei casi di competenza esclusiva che, nel regolamento n. 44/2001, riguardano, da un lato, le controversie relative ai contratti di assicurazione (sezione 3), ai contratti conclusi con i consumatori (sezione 4) e ai contratti individuali di lavoro e, dall’altro, le materie enunciate all’articolo 22 di tale regolamento.


17      V. sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 60 e giurisprudenza citata).


18      V., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 63).


19      Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335).


20      V. sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punti 69 e 71).


21      Nella specie, la decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (GU 2006, L 353, pag. 54)


22      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).


23      V., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389, punti 28 e 29, nonché giurisprudenza citata).


24      V. sentenza del 28 luglio 2016, Siemens Aktiengesellschaft Österreich (C‑102/15, EU:C:2016:607, punto 34 e giurisprudenza citata).


25      V. sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punti 59 e 61, nonché giurisprudenza citata).


26      V. sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punti 62 e 63, nonché giurisprudenza citata).


27      V. sentenze del 7 luglio 2016, Hőszig (C‑222/15, EU:C:2016:525, punto 44 e giurisprudenza citata) e del 28 giugno 2017, Leventis e Vafeias (C‑436/16, EU:C:2017:497, punto 33, e giurisprudenza citata).