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Ricorso proposto il 23 marzo 2018 – Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-209/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, e dell’articolo 25 della direttiva servizi1 , nonché degli articoli 49 e 56 TFUE, laddove ha mantenuto i requisiti riguardanti: la sede per quanto riguarda le società di consulenti in materia di brevetti ai sensi dell’articolo 29a, punto 7, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del PatAnwG (Patentanwaltsgesetz, legge sui consulenti in materia di brevetti), e le società di architetti e ingegneri civili ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del ZTG (Ziviltechnikergesetz, legge sugli architetti e ingegneri civili); la forma giuridica e la partecipazione al capitale sociale per quanto riguarda le società di architetti e ingegneri civili ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 e dell’articolo 28, paragrafo 1, del ZTG, per quanto riguarda le società di consulenti in materia di brevetti ai sensi dell’articolo 29a, punti 1, 2 e 11, del PatAnwG, e le società di veterinari ai sensi dell’articolo 15a, paragrafo 1, del TÄG (Tierärztegesetz, legge sui veterinari); e laddove ha mantenuto la restrizione concernente le attività multidisciplinari per quanto riguarda le società di architetti e ingegneri civili, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del ZTG, e le società di consulenti in materia di brevetti, ai sensi dell’articolo 29 a, punto 6, del PatAnwG;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

Il diritto austriaco contiene requisiti concernenti la sede delle società professionali di ingegneri civili e consulenti in materia di brevetti che non sarebbero conformi all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva servizi. La normativa sarebbe discriminatoria in maniera diretta sulla base della sede legale della società e in maniera indiretta sulla base della cittadinanza dei suoi soci.

I requisiti riguardanti la forma giuridica e la partecipazione al capitale sociale per le società di architetti e ingegneri civili, consulenti in materia di brevetti e veterinari costituirebbero un ostacolo sia per i prestatori austriaci di servizi, sia per lo stabilimento di nuovi prestatori di servizi di altri Stati membri, in quanto limiterebbero le loro possibilità di creare uno stabilimento secondario in Austria qualora non adeguino le loro strutture organizzative a tale normativa.

Le disposizioni austriache che impongono alle società interessate di limitarsi all’esercizio della professione di consulenti in materia di brevetti e di architetti e ingegneri civili sarebbero in contrasto con l’articolo 25 della direttiva servizi, poiché limitano sia lo stabilimento secondario di società professionali multidisciplinari provenienti da altri Stati membri in Austria, sia lo stabilimento principale di società professionali austriache. Lo sviluppo di modelli aziendali nuovi e innovativi che consentirebbero alle imprese di fornire una più vasta gamma di servizi ne risulterebbe ostacolato.

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1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).